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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/08/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2229/2019 del R.G. di questa Corte di Appello tra
, nato a [...] il [...](C. F.: ) e ivi residente Parte_1 C.F._1 in via A. Fiore n. 10, , nato a [...] l'[...] (C. F.: CP_1
) e ivi residente in [...], e C.F._2 CP_2
nata il [...] a [...] (C. F.: ) e ivi residente in [...]
Tottavilla n. 9, in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'Avvocato Persona_1
Maria Geraci (C. F.: ), con elezione di C.F._4 Email_1 domicilio in via Catania n. 15, Palermo;
parti appellanti
e
(C.F.: ), in persona del pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 CP_4
rappresentato e difeso dall'Avvocato Roberta Cannarozzo (C. F.: ) C.F._5
e con elezione di domicilio in Piazza Marina n. 39, Palermo;
parte appellata – parte appellante incidentale
1 ***
Conclusioni per la parte appellante: voglia la Corte di Appello:
reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- accogliere la presente impugnativa;
- indi nel merito riformare la sentenza, riguardo la determinazione del quantum debeatur e per l'effetto accogliere la domanda di risarcimento del danno degli eredi, condannando il al pagamento della complessiva somma di € 36.733,56, comprensiva di Controparte_3
danno permanente, ITT e ITP, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, e rimborso delle spese quantificate in € 546,00.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Conclusioni per la parte appellata: voglia il giudice adito
Nel merito, rigettare tutte le domande formulate contro il . Controparte_3
Riformare integralmente la sentenza impugnata e dichiarare che nulla è dovuto dal a controparte. Controparte_3
In estremo subordine confermare la sentenza di primo grado per quanto già dedotto e documentato in quella sede.
Condannare controparte alla restituzione di quanto percepito in seguito alla sentenza di I grado.
Accogliere le conclusioni come formulate in comparsa di costituzione e risposta dal precedente difensore del , nelle quali si subentra, e, rigettare altresì le Controparte_3
domande tutte formulate nelle more dalle controparti contro il CP_3
Rigettare tutte le richieste istruttorie di controparte.
Dichiarare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.
- Vinte le spese di tutte le fasi del giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 2044 del 17 aprile 2019, il Tribunale di Palermo in composizione
2 monocratica accoglieva parzialmente le domande che erano state avanzate originariamente da e, dopo il suo decesso, erano state riassunte dai suoi Persona_1
eredi e , al fine di ottenere la condanna CP_1 Parte_1 Controparte_2
del al risarcimento del danno alla salute patito dal de cuius in Controparte_3
conseguenza di una caduta verificatasi il 21 ottobre 2012, intorno alle ore 12.00, all'interno del territorio comunale, precisamente in via Angelo Fiore, determinata dallo stato dissestato del manto stradale. Conseguentemente, condannava l'ente comunale convenuto a corrispondere agli eredi del danneggiato la somma di €
3.832,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi compensativi e legali dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della decisione. Lo stesso Giudice condannava il al pagamento delle spese di lite. Controparte_3
2. In particolare, il Tribunale, dopo aver delineato la disciplina relativa alla responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ., affermava la responsabilità del per i danni derivanti dalla cattiva manutenzione del luogo del sinistro, CP_3
attribuendo valore alla prova testimoniale resa da ai rilievi Testimone_1
fotografici raffiguranti lo stato della via pubblica e alla C.T.U.
3. Con riguardo alla quantificazione del relativo danno, il primo Giudice, valorizzando il fatto che era deceduto il giorno 8 agosto 2016, riteneva che Persona_1 il danno biologico da liquidare fosse quello c.d. “intermittente” o da “premorienza”.
In applicazione di ciò, quantificava il suddetto danno nella indicata misura, tenendo conto dell'invalidità permanente del danneggiato in ragione dell'11%, così come ritenuto dal Consulente tecnico d'ufficio, e dell'intervallo temporale, pari a 4 anni, compreso tra l'illecito da cui era derivata la compromissione permanente del bene salute (anno 2012) e la morte del soggetto (anno 2016).
4. Avverso tale decisione hanno proposto appello e Parte_1 CP_1 [...]
, in qualità di eredi di con atto di citazione notificato il 18 CP_2 Persona_1
novembre 2019.
5. Interrotto – giusta ordinanza del 24.4.2024 – a causa della collocazione in quiescenza del procuratore del , il giudizio è stato riassunto con atto CP_3 CP_3 depositato il 21 maggio 2024 e notificato il 31 maggio 2024unitamente al pedissequo decreto presidenziale.
6. Nel contradditorio con il , nuovamente costituito e resistente, il Controparte_3
3 procedimento è stato rimesso all'udienza collegiale del 2 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ., e, quindi, assunto in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., venuti a scadenza il 23 dicembre 2024.
***
7. Con il primo motivo di impugnazione, la parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, in merito alla quantificazione del danno oggetto di risarcimento, il giudice di primo grado ha fatto applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano con riguardo al caso di danno “intermittente” o da
“premorienza”. In particolare, evidenzia che l'età di al momento del Persona_1 decesso era pressoché uguale a quella individuata come aspettativa di vita media di un uomo in Italia secondo gli studi ISTAT, ossia circa 80 anni. Invero, è Persona_1
deceduto 40 giorni prima di compiere 80 anni e l'aspettativa di vita media di un uomo in Italia nel 2016 era pari a 80,6 anni (nel Mezzogiorno a 79,9 anni). Dunque, lo stesso non sarebbe deceduto con largo anticipo rispetto all'aspettativa di vita media di un uomo in Italia, tanto da giustificare l'applicazione delle suddette tabelle. Per tali ragioni, gli appellanti chiedono che il danno risarcibile venga quantificato in €
36.733,56 per invalidità permanente e temporanea, tenendo conto della percentuale di danno biologico accertato pari all'11%, oltre al danno morale, estetico ed esistenziale, somma maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro all'effettivo soddisfo.
8. In subordine, gli eredi del danneggiato chiedono comunque la personalizzazione del danno, in considerazione del grave grado di invalidità permanente che ha Per_ determinato limitazioni nella vita di relazione dello stesso
9. Con il secondo motivo di impugnazione, gli odierni appellanti contestano la decisione impugnata ritenendola erronea in quanto carente di determinazione sulla liquidazione del danno temporaneo. In particolare, difetterebbe una specifica Per_ pronuncia sull'invalidità assoluta e relativa del e mancherebbe, conseguentemente, l'individuazione della somma da liquidare a tale titolo. Gli eredi del danneggiato, aderendo alle conclusioni del C.T.U., chiedono che, oltre alla liquidazione del danno permanente, venga loro liquidata la somma complessiva di €
9.187,50 quale ristoro per i 30 giorni di impossibilità temporanea assoluta e i 90 giorni 4 di impossibilità temporanea relativa al 50%.
10. Infine, con l'ultimo motivo di doglianza, si dolgono gli appellanti dell'omessa Per_ considerazione delle spese sostenute in vita dal quantificate in € 546,00, per visite mediche, specialistiche, cicli di fisioterapia e per la redazione della consulenza di parte espletata nel giudizio di primo grado.
11. Il contesta le domande formulate dagli appellanti e chiede a Controparte_3
sua volta l'integrale riforma della sentenza impugnata, asserendo che nulla deve agli odierni appellanti.
12. L'appello incidentale del , che per esigenze di priorità logica va Controparte_3
trattato con precedenza, non merita accoglimento.
13. La ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale merita invero integrale condivisione,
e non risulta scalfita dalle contestazioni del La documentazione disponibile CP_3
dimostra senz'altro che il 21 ottobre 2012, intorno alle ore 12.00, mentre a Persona_1
Palermo percorreva a piedi la via Angelo Fiore, insieme al figlio alla Parte_1
moglie e alla nuora cadde al suolo a causa di Controparte_2 Testimone_1
una buca presente sull'asfalto. In conseguenza del descritto sinistro, Persona_1 riportò la frattura multipla di tibia e perone sinistri che rese necessario il ricovero nel reparto di ortopedia, dove subì un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura.
14. In particolare, l'effettiva verificazione dei fatti, e il loro collegamento causale con lo Per_ stato dissestato del manto stradale percorso dal sono da ritenere come accertati in virtù di una molteplicità di circostanze.
15. In primo luogo, deve darsi atto della rilevanza probatoria della prova testimoniale escussa in primo grado, resa da (della cui attendibilità non vi sono Testimone_1 ragioni note per poterne dubitare), presente al momento del sinistro. Invero, la teste Per_ ha confermato la presenza del nei luoghi del sinistro e le dinamiche della caduta, evidenziando come questa sia avvenuta per aver lo stesso inciampato in una buca presente sul ciglio della strada. La stessa testimone ha, inoltre, confermato lo stato dissestato dei luoghi e la necessità dell'intervento del servizio sanitario d'urgenza
(c.d. 118) per i forti dolori avvertiti dal danneggiato.
16. In secondo luogo, ulteriori elementi da cui dedurre la correttezza della descritta dinamica causale emergono dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta in 5 giudizio, da cui emerge che la richiesta di intervento del servizio sanitario d'urgenza
(c.d. 118) è stata inoltrata alle 12.45, indicando via Angelo Fiore 10 come luogo in cui intervenire. Il danneggiato, trasportato in autoambulanza, è giunto al pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo alle ore 13.23 e, a seguito di indagini strumentali radiografiche, è stato ricoverato presso il reparto di ortopedia e traumatologia per la frattura della tibia e del perone sinistri.
La coincidenza temporale tra la data e l'orario della caduta e quelli dell'intervento del
118 e dell'ingresso al pronto soccorso, con conseguente ricovero nel reparto specializzato, inducono a ritenere i fatti di causa come accertati, potendo ragionevolmente ritenersi sussistente il nesso causale tra la caduta, da doversi considerare provata, e il subìto danno alla salute.
17. Ulteriori elementi utili alla conferma della ricostruzione descritta si rinvengono sia nella documentazione fotografica prodotta in giudizio, da cui si evince lo stato dissestato e insidioso del manto stradale percorso da sia nel contenuto Persona_1
della consulenza tecnica d'ufficio, in cui si afferma che «si può ritenere senza dubbio esserci nesso di casualità tra l'incidente del 21/10/2012 e il trauma all'arto inferiore sinistro con la conseguente frattura biossea […]» (pag. 5 della consulenza tecnica eseguita nel giudizio di primo grado).
18. Dunque, alla luce degli elementi appena evidenziati, si ritiene adeguatamente provato che il danno alla salute subìto da sia stato determinato da una Persona_1 caduta avvenuta il 21 ottobre 2012, intorno alle ore 12.00, in via Angelo Fiore a
Palermo, causata dallo stato dissestato della pubblica via.
19. Così ricostruito il fatto da cui si è prodotto il danno oggetto di controversia, occorre indagare la possibilità di ritenere configurata una responsabilità a carico del
[...]
, ente proprietario e gestore della via del sinistro. La questione attiene CP_3
all'eventualità di applicare al caso di specie la disciplina della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ.
In proposito, deve rammentarsi che, all'esito di un annoso iter giurisprudenziale, ad oggi le ipotesi di responsabilità da cosa in custodia hanno natura oggettiva, con la conseguenza che la colpevolezza per determinati eventi deve essere addossata a colui che ha la custodia della cosa, «essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, 6 mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode» (Cass. Sez. Un., n. 20943/2022).
20. Dunque, le ipotesi di responsabilità in esame devono ritenersi fondate su due elementi di fatto, l'uno positivo, consistente nella necessaria dimostrazione che il danno si pone in connessione causale con la cosa custodita, e l'altro negativo, fondato sulla inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente. Pertanto, il custode, qualora il danneggiato alleghi la derivazione causale dei suoi danni dalla cosa custodita, può liberarsi da responsabilità solo provando il caso fortuito, da intendersi come istituto che «appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile da parte del custode» (Cass. civ. n. 11152/2023). In breve, dunque, il caso fortuito attiene non ad un comportamento del responsabile, ma ai modi con i quali si è verificato il danno;
pertanto, il custode, per liberarsi da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo al suo dominio, idoneo ad interrompere quel nesso causale tra il danno e la cosa custodita e che, potendo sostanziarsi anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato, deve necessariamente presentare i caratteri propri del caso fortuito, consistenti nell'imprevedibilità e nell'eccezionalità del fatto medesimo.
21. Invero, a conferma di quanto espresso si richiama l'orientamento ormai granitico adottato dai Giudici di Legittimità, secondo cui «sul piano della struttura della fattispecie
(non su quello degli effetti, come risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, primo comma, cod. civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente
7 (sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, v. le sentenze n. 21619 del 2007 e n. 15991 del 2011), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode. Ne consegue che l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, posto che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod. pen., dato che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41, secondo comma, cod. pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno» (Cass. civ. n.
29821/2024).
22. Tanto premesso, facendo buon governo dei principi sopra descritti, questa Corte ritiene che, nel caso di specie, debba affermarsi la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del convenuto, in quanto lo stato dissestato della pubblica via appare CP_3 circostanza determinante per la verificazione dell'evento dannoso oggetto di controversia. Inoltre, si ritiene che la condotta di non possa ritenersi Persona_1
connotata da imprevedibilità ed eccezionalità, non potendosi, pertanto, considerare quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a realizzare l'evento. A tali conclusioni può pervenirsi anche applicando il principio di ragionevole cautela, espressione del principio di solidarietà ex art. 2 Cost., secondo cui ogni individuo deve operare secondo l'ordinaria cautela richiedibile a ciascun consociato;
invero, la dinamica Per_ causale dell'evento non induce a ritenere l'azione del come priva di ordinaria cautela, essendosi limitato lo stesso a percorrere una pubblica via la cui condizione dissestata ha determinato la verificazione del sinistro.
23. Alla luce delle argomentazioni che precedono, questa Corte ritiene di dover rigettare l'appello incidentale proposto dal che, peraltro, si Controparte_3
presenta come privo di motivazione e ai limiti della sua ammissibilità.
24. Con riguardo al quantum debeatur, dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, in particolare dalla lettura della C.T.U. depositata in primo grado, si evince che in conseguenza del sinistro de quo, ha riportato la frattura del terzo Persona_1 distale della tibia sinistra, trattata con intervento chirurgico di riduzione e sintesi con
8 chiodo endomidollare bloccato (chiodo mai rimosso), e la frattura del terzo prossimale del perone sinistro, trattata in maniera conservativa. Tali lesioni, ritenute, come anticipato, compatibili con l'evento descritto da parte appellante, hanno Per_ provocato nel un danno biologico permanente, inteso quale riduzione dell'integrità psico-fisica della persona, nella misura dell'11% (cfr. pag. 6 relazione
CTU), unitamente ad un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a trenta giorni e uno di inattività temporanea relativa al 50% pari a ulteriori novanta giorni.
25. Per la liquidazione, la Corte ritiene di dover utilizzare, come parametro “generale” di riferimento, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, la cui applicazione è stata espressamente chiesta dall'appellante. Secondo il condiviso maggioritario orientamento della Corte di Cassazione, infatti, «in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti» (cfr. Cass., Sez.
III, ord. n. 17018 del 28/06/2018); inoltre, «per la liquidazione del danno biologico, devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, salvo che
l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione» (così, più di recente, Cass., Sez. VI, ord. del 23/06/2022, n. 20292).
Nella specie, l'adozione dei principi adottati dall'Osservatorio milanese consente di Per_ pervenire a valori risarcitori senz'altro congrui rispetto al pregiudizio patito dal né sussistono ragioni eccezionali che giustifichino il discostamento da criteri generalmente ormai condivisi.
26. Rigettato l'appello incidentale, e passando a quello principale, va subito detto che non è condivisibile la decisione del primo Giudice di applicare le tabelle elaborate dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano con specifico riguardo alle ipotesi di c.d. “danno da premorienza”.
In proposito, è ben vero che la Suprema Corte ha in più occasioni ribadito che «qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il
9 risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti» (così Cass., sez. III, 26 novembre
2024, n. 30461, che richiama i precedenti Cass., sez. III, 29 maggio 2024, e Cass. sez. III, 29 dicembre 2021, ord. n. 41933).
27. Tale giurisprudenza, tuttavia, non è applicabile al caso di specie.
Invero, l'orientamento giurisprudenziale appena richiamato mira ad ancorare la liquidazione concreta del danno alla salute all'effettiva vita vissuta dal danneggiato, invece che utilizzare il parametro, meramente probabilistico, dell'aspettativa di vita.
Dunque, tale impostazione ermeneutica assume rilevanza laddove il danneggiato deceda in età precoce rispetto all'aspettativa di vita media, non potendosi per contro applicare nei casi in cui lo stesso soggetto viva più a lungo della media nazionale o deceda ad un'età pressocché uguale a quella prevista.
28. Con riguardo al caso di specie, non v'è, invece, alcuno scollamento tra l'aspettativa di vita meramente ipotetica e potenziale e l'effettiva durata della vita del danneggiato, risultando con ciò fuorviante, e produttivo di conseguenze inique,
l'applicazione di un coefficiente di riduzione del risarcimento dovuto (v. Cass. civ. n.
25157/2018).
29. Ed invero, secondo le tabelle di mortalità relative agli individui di sesso maschile, pubblicate dall'Istat per l'anno 2012 (anno del sinistro), l'aspettativa di vita media di un uomo in Italia era pari a 79,6 anni (nel 2016, anno della morte, l'aspettativa era di
80,6 anni, con punte di 79,9 nel Mezzogiorno). Considerato che al Persona_1
momento del sinistro, aveva 75 anni e che lo stesso, al momento del decesso, avvenuto l'8 agosto 2016 per cause indipendenti dal sinistro oggetto di controversia, avrebbe compiuto dopo poco più di un mese (40 giorni) 80 anni di età, può pertanto affermarsi che il parametro di risarcimento che fa riferimento all'aspettativa di vita media di un uomo in Italia è stato ampiamente rispettato, sicchè lo stesso, al momento del decesso, aveva ormai maturato il risarcimento nella misura piena, trasmesso in egual misura ai suoi aventi causa odierni appellanti.
30. In applicazione degli enunciati criteri, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del fatto (75 anni), del grado di invalidità permanente (11%), della presumibile sussistenza del danno da sofferenza soggettiva interiore o danno morale 10 e dell'insussistenza, di contro, di eccezionali ragioni per la personalizzazione del danno biologico (avuto riguardo alla carenza assoluta di allegazione sul punto), applicate le Tabelle varate dal Tribunale di Milano in data 6 giugno 2024, sono astrattamente liquidabili le seguenti somme:
- danno biologico: euro 24.010,67 (di cui euro 19.347,84 a titolo di danno biologico permanente ed euro 4.662,63 quale danno morale nel valore minimo);
- invalidità temporanea: euro 5.385,90 (calcolata con il coefficiente minimo e così ripartita: euro 2.154,36 I.T.A. ed euro 3.231,54 I.T.R.).
Dunque, l'importo dovuto complessivamente per il risarcimento del danno alla salute patito da è pari a euro 29.396,57. Persona_1
31. Va altresì riconosciuto il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, il cui effettivo pagamento è stato adeguatamente provato in giudizio, pari a euro 288,00, giungendo, pertanto, alla somma complessiva pari a euro 29.684,57. Sul punto, si Per_ precisa di escludere l'asserita spesa sostenuta dal in data 12 maggio 2016 per visita specialistica (pari a euro 250,00), in quanto carente di prova circa l'effettivo pagamento.
32. Il risarcimento del danno così determinato in moneta corrente alla data della decisione deve essere devalutato alla data del sinistro (ottobre 2012) e l'importo così ottenuto, via via rivalutato in base agli indici ISTAT (secondo i criteri previsti dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995), deve essere maggiorato degli interessi compensativi al tasso legale.
Si perviene così alla data odierna al seguente risultato finale, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi:
- capitale iniziale: euro 29.684,57
- capitale devalutato: euro 24.311,69
- rivalutazione: euro 5.372,88
- interessi: euro 4.316,82
- capitale + rivalutazione sulla somma devalutata + interessi: euro 34.001,39.
Sulla somma così ottenuta decorrono, dal momento della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo, gli interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
33. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, le spese del giudizio non possono se 11 non essere poste a carico del e di esse deve disporsi la Controparte_3
distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Quelle di primo grado vanno riliquidate, in considerazione del maggior valore della decisione rispetto a quello considerato dal primo giudice.
34. Infine, considerato che al rigetto dell'impugnazione incidentale segue necessariamente la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n.
115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 288, c.d. legge di stabilità
2013), a mente del quale «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis», si condanna il
[...]
al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a CP_3
quello dovuto per l'appello incidentale proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, in riforma della sentenza n. 2044 del 17 aprile 2019 del
Tribunale di Palermo, appellata da e , n.q. di CP_1 Parte_1 Controparte_2
eredi di nei confronti del , confermando la condanna l'ente Persona_1 Controparte_3 convenuto e appellante incidentale, in persona del pro-tempore, al risarcimento del CP_4 danno subito da riliquida il danno medesimo nella misura di € 34.001,39, oltre Persona_1
interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Condanna altresì il al pagamento delle spese di lite, che: Controparte_3
- riliquida, per il primo grado, in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali al
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge se dovute;
- liquida, per il procedimento di appello, in complessivi euro 3.473,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge se dovute.
Ordina la distrazione dei compensi del doppio grado del giudizio in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
12 Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante incidentale dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228/2012.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di Appello, il 23 luglio 2025.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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