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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/05/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 6 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2792/2024 R.G. vertente
fra
Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F._4 Parte_5 C.F._5
Parte_6 C.F._6 Parte_7
[...] C.F._7 Parte_8 C.F._8
Controparte_1 C.F._9 CP_2
C.F._10 Controparte_3 C.F._11
Controparte_4 C.F._12 CP_5
C.F._13 CP_6 C.F._14 Parte_9
C.F._15 Parte_10 C.F._16 CP_7
[...] C.F._17 Parte_11 C.F._18
CP_8 C.F._19 Controparte_9
C.F._20 Controparte_10 C.F._21 [...]
CP_11 C.F._22 CP_12 C.F._23
Controparte_13 C.F._24 Controparte_14
[...] C.F._25 Controparte_15 C.F._26 CP_16
[...] C.F._27 Controparte_17
C.F._28 Controparte_18 C.F._29 CP_19
[...] C.F._30 Controparte_20 C.F._31
Controparte_21 C.F._32 Controparte_22
C.F._33 Controparte_23 C.F._34 CP_24
[...] C.F._35 Controparte_25 C.F._36
CP_26 C.F._37 Controparte_27
C.F._38 Controparte_28 C.F._39 CP_29
[...] C.F._40 Controparte_30 C.F._41 [...]
CP_31 C.F._42 Controparte_32
C.F._43 Controparte_33 C.F._44 CP_34
C.F._45 CP_35 Controparte_36 [...]
CP_37 C.F._46 CP_38 C.F._47
CP_39 C.F._48 CP_40 C.F._49
CP_41 C.F._50 CP_42
C.F._51 Controparte_43 C.F._52
Controparte_44 C.F._53 CP_45 CP_46
C.F._54 Controparte_47 C.F._55 CP_48
[...] C.F._56 CP_49 C.F._57 CP_50
[...] C.F._58 Controparte_51 C.F._59
Controparte_52 C.F._60 CP_53 CP_54
C.F._61 Controparte_55 C.F._62 CP_56
[...] C.F._63 Controparte_57 C.F._64
CP_58 C.F._65 CP_59 C.F._66
Controparte_60 C.F._67 CP_61
C.F._68 Controparte_62 C.F._69 CP_63
[...] C.F._70 CP_64 C.F._71
rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio Giuseppe Galgano
RICORRENTE
e
2 (C.F. , con sede in Roma, in persona del Controparte_65 P.IVA_1
Ministro pro – tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa CP_66
(C.F.: ), Dirigente pro – tempore dell'
[...] C.F._72 [...]
, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_67
alla trattazione diretta ex art. 417 bis cpc, domiciliato presso l' CP_67 [...]
, Piazza delle Regioni Controparte_68
n.1 CP_67
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 27.09.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti, in epigrafe, deducevano di essere docenti che nell'anno scolastico 2013/2014 erano in servizio con contratto a TI;
che in costanza di rapporto di lavoro ed in vigenza della Legge n. 122/2010, che alla sua entrata in vigore aveva stabilito che gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 non sarebbero stati considerati validi ai fini della progressione economica, si sono visti fortemente danneggiati;
tuttavia, successivamente, sono intervenute alcune modifiche che hanno
“riabilitato” gli anni 2010 e 2011, permettendo il recupero dell'anzianità maturata nell'anno
2012. Attualmente, l'unico anno scolastico che non è riconosciuto ai fini della progressione economica è il 2013, il che significa che quando un docente presenta un'istanza per la ricostruzione della carriera, viene escluso il conteggio dei servizi validi prestati in quell'anno.
In sintesi, lo “Scatto 2013” è congelato, ovvero l'anno non è riconosciuto ai fini della progressione economica. Tanto premesso, in fatto, adivano il Giudice al fine di: Riconoscere ai Ricorrenti il diritto a vedersi valutare sia ai fini giuridici sia ai fini economici l'anno di servizio 2013 e, conseguentemente, ad ottenere una nuova ricostruzione di carriera comprensiva di esso;
b) Condannare altresì il , alla luce della nuova ricostruzione di CP_65
carriera, al pagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti da essa, oltre interessi legali e relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa;
c) Condannare altresì
l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese legali del presente giudizio, nonché al rimborso di quanto versato quale CU ed al rimborso forfettario del 15% delle spese generali, da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario.
3 Si costituiva IL in persona del legale rappresentante p.t. il quale in via preliminare CP_69
eccepiva la prescrizione dei crediti azionati, nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in fascicolo telematico.
2. La domanda merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , in quanto formulata genericamente (cfr. al riguardo Controparte_65
Tribunale Bari sez. II, 26.9.2024, n.3984, secondo cui “Posto che il corso della prescrizione non è rilevabile d'ufficio, la generica proposizione dell'eccezione di prescrizione non autorizza il giudice ad individuare autonomamente il tipo di prescrizione applicabile, onere che è invece posto a carico della parte che la eccepisce. In ragione di ciò è inammissibile, in quanto generica, l'eccezione di prescrizione nella quale non è individuato il 'dies da quo', né viene allegato il fatto costitutivo che giustifica l'applicazione di un termine di prescrizione in luogo di un altro.”; ancora, Tribunale Roma sez. XVII, 2.3.2020, n.4541, secondo cui “E' generica l'eccezione di prescrizione laddove non sia dato comprende a quale norma ci si riferisca né alla decorrenza o alla durata del termine prescrizionale.”.).
Da tali considerazioni si evince l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
Nel merito, l'art. 9 del D.L. 78/2010 conv in L. 122/2010, " Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che : "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, matemita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto
4 salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14". Il comma
21 dello stesso art. 9 così dispone: "I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera, comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Sul punto, la S.C., con sentenza n. 6264/2019, ha precisato che : “la relativa previsione limitativa riguarda il "trattamento economico complessivo" dei singoli dipendenti (… ), stabilendo un divieto di superamento, per gli anni 2011, 2012 e 2013, del "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010", che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da corrispondere ai singoli dipendenti nel triennio successivo, riferita a tutte le componenti del trattamento economico previsto in via ordinaria e al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella norma. Tale previsione include ogni variazione economica, incluse quelle derivanti da automatismi retributivi e di progressione automatica degli stipendi, che possano indurre un incremento del trattamento economico complessivo oltre il tetto costituito dal trattamento ordinario percepito nell'anno
2010; questo costituisce un vincolo previsto in via generale e, significativamente, in apertura della norma.”, ulteriormente precisando che: “8.1. Il computo del tetto deve avvenire al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva. Per le progressioni di carriera è dettata una disciplina espressa, che prevede la sterilizzazione degli effetti economici, ma la conservazione degli effetti giuridici, cui allude l'inciso " fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate", che riguarda appunto, in entrambi i commi, la conservazione degli effetti giuridici delle progressioni di carriera”.
5 Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale, deve quindi ritenersi che la previsione limitativa di cui all'art 9 cit. riguardi esclusivamente il trattamento economico del dipendente, escludendo i meccanismi di adeguamento retributivo anche nel caso di meccanismi basati su progressione automatica degli stipendi, mentre restano intatti gli effetti giuridici del servizio prestato così come le progressioni di carriera, anche tenuto conto della espressa finalità della norma, volta al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica.
Ne consegue che il servizio prestato dai ricorrenti nell'anno 2013 andrà considerato ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio per la comparazione della ricostruzione della carriera e per l'accertamento della denunciata discriminazione.
La questione giuridica oggetto del presente giudizio è stata da ultimo affrontata dalla Corte di appello di Firenze, con sentenza n.66/2024, cui questo Giudice aderisce e, anzi, ne condivide le motivazioni ai sensi di quanto previsto al riguardo dall'art. 118 disp. att. c.p.c.. Secondo la
Corte di appello di Firenze, il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in
L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità.
E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche.
La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti.
In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento
6 del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
Di conseguenza, va pronunciata la condanna generica richiesta dalla parte ricorrente sull'integrale ricostruzione giuridica della carriera ed il pagamento delle eventuali differenze di retribuzione, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.
Con riferimento alle differenze retributive conseguenti alla differente ricostruzione della carriera – come verranno successivamente quantificate in via spontanea o in separato giudizio
– spettano alla parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente - in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive - gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l'anno 2013; condanna la parte resistente a collocare le parti ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, in seguito al riconoscimento giuridico dell'anno 2013, e a corrispondere alle parti ricorrenti le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, oltre agli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;
condanna inoltre la parte resistente ad effettuare la relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore delle parti ricorrenti le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.314 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre al rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto;
7 con distrazione delle spese in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Potenza, 6 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 6 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2792/2024 R.G. vertente
fra
Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
C.F._4 Parte_5 C.F._5
Parte_6 C.F._6 Parte_7
[...] C.F._7 Parte_8 C.F._8
Controparte_1 C.F._9 CP_2
C.F._10 Controparte_3 C.F._11
Controparte_4 C.F._12 CP_5
C.F._13 CP_6 C.F._14 Parte_9
C.F._15 Parte_10 C.F._16 CP_7
[...] C.F._17 Parte_11 C.F._18
CP_8 C.F._19 Controparte_9
C.F._20 Controparte_10 C.F._21 [...]
CP_11 C.F._22 CP_12 C.F._23
Controparte_13 C.F._24 Controparte_14
[...] C.F._25 Controparte_15 C.F._26 CP_16
[...] C.F._27 Controparte_17
C.F._28 Controparte_18 C.F._29 CP_19
[...] C.F._30 Controparte_20 C.F._31
Controparte_21 C.F._32 Controparte_22
C.F._33 Controparte_23 C.F._34 CP_24
[...] C.F._35 Controparte_25 C.F._36
CP_26 C.F._37 Controparte_27
C.F._38 Controparte_28 C.F._39 CP_29
[...] C.F._40 Controparte_30 C.F._41 [...]
CP_31 C.F._42 Controparte_32
C.F._43 Controparte_33 C.F._44 CP_34
C.F._45 CP_35 Controparte_36 [...]
CP_37 C.F._46 CP_38 C.F._47
CP_39 C.F._48 CP_40 C.F._49
CP_41 C.F._50 CP_42
C.F._51 Controparte_43 C.F._52
Controparte_44 C.F._53 CP_45 CP_46
C.F._54 Controparte_47 C.F._55 CP_48
[...] C.F._56 CP_49 C.F._57 CP_50
[...] C.F._58 Controparte_51 C.F._59
Controparte_52 C.F._60 CP_53 CP_54
C.F._61 Controparte_55 C.F._62 CP_56
[...] C.F._63 Controparte_57 C.F._64
CP_58 C.F._65 CP_59 C.F._66
Controparte_60 C.F._67 CP_61
C.F._68 Controparte_62 C.F._69 CP_63
[...] C.F._70 CP_64 C.F._71
rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio Giuseppe Galgano
RICORRENTE
e
2 (C.F. , con sede in Roma, in persona del Controparte_65 P.IVA_1
Ministro pro – tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa CP_66
(C.F.: ), Dirigente pro – tempore dell'
[...] C.F._72 [...]
, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_67
alla trattazione diretta ex art. 417 bis cpc, domiciliato presso l' CP_67 [...]
, Piazza delle Regioni Controparte_68
n.1 CP_67
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 27.09.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti, in epigrafe, deducevano di essere docenti che nell'anno scolastico 2013/2014 erano in servizio con contratto a TI;
che in costanza di rapporto di lavoro ed in vigenza della Legge n. 122/2010, che alla sua entrata in vigore aveva stabilito che gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 non sarebbero stati considerati validi ai fini della progressione economica, si sono visti fortemente danneggiati;
tuttavia, successivamente, sono intervenute alcune modifiche che hanno
“riabilitato” gli anni 2010 e 2011, permettendo il recupero dell'anzianità maturata nell'anno
2012. Attualmente, l'unico anno scolastico che non è riconosciuto ai fini della progressione economica è il 2013, il che significa che quando un docente presenta un'istanza per la ricostruzione della carriera, viene escluso il conteggio dei servizi validi prestati in quell'anno.
In sintesi, lo “Scatto 2013” è congelato, ovvero l'anno non è riconosciuto ai fini della progressione economica. Tanto premesso, in fatto, adivano il Giudice al fine di: Riconoscere ai Ricorrenti il diritto a vedersi valutare sia ai fini giuridici sia ai fini economici l'anno di servizio 2013 e, conseguentemente, ad ottenere una nuova ricostruzione di carriera comprensiva di esso;
b) Condannare altresì il , alla luce della nuova ricostruzione di CP_65
carriera, al pagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti da essa, oltre interessi legali e relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa;
c) Condannare altresì
l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese legali del presente giudizio, nonché al rimborso di quanto versato quale CU ed al rimborso forfettario del 15% delle spese generali, da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario.
3 Si costituiva IL in persona del legale rappresentante p.t. il quale in via preliminare CP_69
eccepiva la prescrizione dei crediti azionati, nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in fascicolo telematico.
2. La domanda merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , in quanto formulata genericamente (cfr. al riguardo Controparte_65
Tribunale Bari sez. II, 26.9.2024, n.3984, secondo cui “Posto che il corso della prescrizione non è rilevabile d'ufficio, la generica proposizione dell'eccezione di prescrizione non autorizza il giudice ad individuare autonomamente il tipo di prescrizione applicabile, onere che è invece posto a carico della parte che la eccepisce. In ragione di ciò è inammissibile, in quanto generica, l'eccezione di prescrizione nella quale non è individuato il 'dies da quo', né viene allegato il fatto costitutivo che giustifica l'applicazione di un termine di prescrizione in luogo di un altro.”; ancora, Tribunale Roma sez. XVII, 2.3.2020, n.4541, secondo cui “E' generica l'eccezione di prescrizione laddove non sia dato comprende a quale norma ci si riferisca né alla decorrenza o alla durata del termine prescrizionale.”.).
Da tali considerazioni si evince l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
Nel merito, l'art. 9 del D.L. 78/2010 conv in L. 122/2010, " Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che : "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, matemita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto
4 salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14". Il comma
21 dello stesso art. 9 così dispone: "I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera, comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Sul punto, la S.C., con sentenza n. 6264/2019, ha precisato che : “la relativa previsione limitativa riguarda il "trattamento economico complessivo" dei singoli dipendenti (… ), stabilendo un divieto di superamento, per gli anni 2011, 2012 e 2013, del "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010", che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da corrispondere ai singoli dipendenti nel triennio successivo, riferita a tutte le componenti del trattamento economico previsto in via ordinaria e al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella norma. Tale previsione include ogni variazione economica, incluse quelle derivanti da automatismi retributivi e di progressione automatica degli stipendi, che possano indurre un incremento del trattamento economico complessivo oltre il tetto costituito dal trattamento ordinario percepito nell'anno
2010; questo costituisce un vincolo previsto in via generale e, significativamente, in apertura della norma.”, ulteriormente precisando che: “8.1. Il computo del tetto deve avvenire al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva. Per le progressioni di carriera è dettata una disciplina espressa, che prevede la sterilizzazione degli effetti economici, ma la conservazione degli effetti giuridici, cui allude l'inciso " fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate", che riguarda appunto, in entrambi i commi, la conservazione degli effetti giuridici delle progressioni di carriera”.
5 Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale, deve quindi ritenersi che la previsione limitativa di cui all'art 9 cit. riguardi esclusivamente il trattamento economico del dipendente, escludendo i meccanismi di adeguamento retributivo anche nel caso di meccanismi basati su progressione automatica degli stipendi, mentre restano intatti gli effetti giuridici del servizio prestato così come le progressioni di carriera, anche tenuto conto della espressa finalità della norma, volta al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica.
Ne consegue che il servizio prestato dai ricorrenti nell'anno 2013 andrà considerato ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio per la comparazione della ricostruzione della carriera e per l'accertamento della denunciata discriminazione.
La questione giuridica oggetto del presente giudizio è stata da ultimo affrontata dalla Corte di appello di Firenze, con sentenza n.66/2024, cui questo Giudice aderisce e, anzi, ne condivide le motivazioni ai sensi di quanto previsto al riguardo dall'art. 118 disp. att. c.p.c.. Secondo la
Corte di appello di Firenze, il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in
L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità.
E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche.
La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti.
In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento
6 del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
Di conseguenza, va pronunciata la condanna generica richiesta dalla parte ricorrente sull'integrale ricostruzione giuridica della carriera ed il pagamento delle eventuali differenze di retribuzione, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.
Con riferimento alle differenze retributive conseguenti alla differente ricostruzione della carriera – come verranno successivamente quantificate in via spontanea o in separato giudizio
– spettano alla parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente - in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive - gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l'anno 2013; condanna la parte resistente a collocare le parti ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, in seguito al riconoscimento giuridico dell'anno 2013, e a corrispondere alle parti ricorrenti le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, oltre agli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;
condanna inoltre la parte resistente ad effettuare la relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore delle parti ricorrenti le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.314 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre al rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto;
7 con distrazione delle spese in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Potenza, 6 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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