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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 12/02/2026, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2390/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PE ROBERTO, Presidente
CAMINITI MARIANGELA, RE
PRISCO EMILIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13745/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Poggiomarino - P.zza De Marinis 3 80040 Poggiomarino NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7868 TARI 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21870/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha proposto ricorso avverso l'avviso di pagamento n.7868 riferito alla Tari 2025, notificato in data 28 aprile 2025 con il quale il Comune di Poggiomarino ha chiesto il pagamento della somma di eu. 25.264,00.
Riferisce la società di essere affittuaria di una unità immobiliare sita nel predetto Comune alla Indirizzo_1 contraddistinta in Catasto fabbricati al Foglio 4 particella 527 sub 101 e foglio 4 particella 527 sub 7 dove svolge attività di gestione di supermercato.
La dimensione dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività commerciale è di mq.750 lordi (al netto ingombro attrezzature mq 166) e mq270 lordi per deposito (al netto di attrezzature mq.115).
In conseguenza dell'attività svolta presso il predetto immobile la società produce scarti della lavorazione delle carni per quanto concerne il reparto macelleria, nonché scarti della lavorazione di salumi e formaggi per quanto concerne il reparto salumeria, oltre alla carta e cartoni, invece non produce rifiuti, urbani e/o speciali, che siano nella conduzione dell'altro immobile, quello adibito esclusivamente al deposito di merci.
Per lo smaltimento di tali rifiuti “speciali”, non assimilabili né assimilati ai rifiuti urbani, riferisce la società di avvalersi di imprese private a tal fine autorizzate, e non del servizio pubblico comunale di smaltimento dei rifiuti.
In particolare la società censura la illegittima applicazione della Tari riferita a immobili non utilizzati dalla stessa (quelli indicati con i nn. 2, 3, 4 e 5 alle pagine 1 e 2 dell'avviso impugnato) e per superfici maggiori rispetto a quelle poste a base del calcolo (immobile di Indirizzo_1).
Invero gli immobili di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 non sono nella disponibilità della ricorrente e, peraltro, per essi non vengono indicati neppure i riferimenti catastali. Ma ad ogni modo l'attività della ricorrente si sviluppa unicamente sugli immobili di cui ai nn. 1 e 6, anche se con superfici diverse, rectius inferiori, da quelle indicate.
A fronte di superfici indicate nell'avviso di mq. 1049, adibiti a supermercato, mq 353 adibiti a rimessa e mq 1104 per Indirizzo_2, indicati come supermercato, la ricorrente riferisce di utilizzare l'immobile destinato all'esercizio dell'attività commerciale di gestione di supermercato di mq 750 (lordi) per locale commerciale e mq 270 (lordi) per deposito;
e tali superfici al netto dell'ingombro attrezzature che, per il locale commerciale corrispondono a mq 166 e per il deposito a mq 115, diventano al netto, mq 584 per il locale commerciale e mq 155 per il deposito.
Quindi il calcolo indicato nell'avviso sarebbe errato sia per gli immobili che per le superfici con conseguente nullità dell'atto impugnato con violazione e falsa applicazione della normativa in materia di smaltimento e tassazione dei rifiuti “speciali”.
Lamenta che il Comune di Poggiomarino non avrebbe adottato il Regolamento, ex art. 21, comma 2, lett.
g), D.Lgs. 22/97, in materia di rifiuti speciali, invece l'unico regolamento vigente in materia di smaltimento dei rifiuti sarebbe risalente alla delibera n. 94 del 19 dicembre 1997, nel quale non sarebbe rinvenibile l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, con la conseguenza che non potrebbe applicarsi la tassazione di rifiuti speciali, raccolti e smaltiti da imprese terze. Inoltre dal 1° gennaio 2021 per effetto delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 116/2020 al Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) è imposta una revisione delle modalità e dei limiti all'applicazione della tassa comunale sui rifiuti TARI per le aziende industriali, con esclusione totale dalla tassazione delle superfici dove avvengono le lavorazioni industriali, comprese quelle relative ai magazzini di materie prime, semilavorati e merci, in quanto producono soltanto rifiuti speciali;
con previsione della tassazione solo dei locali adibiti ad uffici, spogliatoi, mense ecc. che invece producono rifiuti urbani (carta, plastica, vetro ecc.); per ottenere questa riduzione le imprese dovranno comunicare ai comuni le nuove metrature specificando l'uso a cui sono adibite.
Nel caso di specie, la società nell'esercizio della gestione del suddetto supermercato produce rifiuti speciali smaltiti mediante il servizio di raccolta e trasporto di due imprese private a tal fine autorizzate (come documentato da contratti separati per servizio rifiuti lavorazioni scarti di carni e pesci, contratto per smaltimento cartone e carta e plastica con il ritiro con automezzo ed operatore specializzato) non avvalendosi quindi dell'ordinario smaltimento comunale. Oltre questi riferisce la società anche del contratto stipulato per lo smaltimento dei toner esausti, come documentato.
Inoltre, per i periodi di imposta 2012-2013-2014 gli avvisi di accertamento relativi al tributo in questione sono stati oggetto di impugnazione e di annullamento con le sentenze nn. 5118/35/416 (2012), 19784 (2013) e
4341 (2014).
Pertanto ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia e condanna della parte intimata al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il Comune di Poggiomarino per resistere al ricorso ed ha rilevato preliminarmente che dagli atti risulta che la contribuente non ha presentato dichiarazione originaria e/o variazioni TARI dalla data di avvio dell'attività ad oggi, né ha comunicato entro i termini (31 gennaio dell'anno successivo) i quantitativi, i codici CER, i formulari e la documentazione di smaltimento alternativo dei rifiuti speciali, al fine di poter richiedere eventuali esclusioni e/o riduzioni agli uffici comunali preposti. Il Comune resistente si è opposto alla censura sull'assenza di un Regolamento comunale in materia di rifiuti atteso che, invece, lo stesso ha adottato il Regolamento per la disciplina della TARI conforme alla direttiva ARERA 18/01/2022 N.
15/2022, con l'approvazione della delibera di Consiglio Comunale del 29/05/2023, n. 23. Inoltre contesta la genericità di quanto assunto dalla ricorrente riguardo alle minori superfici dell'immobile tassabili, rilevando l'assenza di prove documentali e di dichiarazioni e/o variazioni tempestive prodotte agli Uffici competenti, sussistendo l'onere sul contribuente riguardo alla denuncia di minori aree utilizzate;
nella specie il supermercato è tipicamente utenza commerciale con rifiuti assimilati;
il deposito genera comunque imballaggi e frazioni simili agli urbani. In ogni caso, l'esclusione richiede dichiarazione e prova (entro il 31 gennaio) che non risultano essere mai state rese. A ciò va aggiunto che ai sensi dell'art 24 del Regolamento comunale eventuali variazioni devono essere comunicate entro 90 giorni dal loro verificarsi e tale adempimento non si è verificato da parte della ricorrente.
Il Comune si oppone anche riguardo alla censurata violazione della normativa dei rifiuti speciali, in quanto l'esclusione per rifiuti speciali non assimilati (quali quelli in esame del supermercato) presuppone adempimenti formali (dichiarazione con mappatura aree e codici CER, comunicazione annuale dei quantitativi con FIR/fatture/quietanze) che nel caso di specie difettano. Il Regolamento comunale del 2023 prevede (e limita) l'esclusione delle superfici dove si formano rifiuti speciali non assimilati se il produttore prova alternativo smaltimento conforme, non risultando sufficiente addurre in giudizio l'esistenza di un contratto con un privato senza invece aver presentato la dichiarazione originaria/variazione, la indicazione delle aree e dei CER, la comunicazione entro 31 gennaio dei quantitativi con formulari/fatture e pagamenti;
tali adempimenti non sono mai stati posti in essere dalla ricorrente. Nessuna esclusione può trovare applicazione in difetto degli adempimenti e delle prove imposte dal Regolamento comunale, l'avviso pertanto va senz'altro confermato. Infine il Comune resistente si oppone e contesta la documentazione depositata in giudizio dalla parte ricorrente in quanto le sentenze non possono costituire dei precedenti considerata la mutata situazione regolamentare del Comune, inoltre i pretesi contratti di smaltimento con società private non solo non sono mai stati depositati agli uffici preposti e pertanto non potevano essere presi in considerazione nell'applicazione della TARI 2025, ma anche giudizialmente nulla provano, considerato che quelli depositati sono costituiti da copie senza data certa, non sottoscritte, riferite ad annualità molto risalenti rispetto al 2025.
Pertanto il Comune resistente ha concluso per la reiezione del ricorso e della allegata istanza cautelare attesa la insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora ed ha chiesto la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune.
In prossimità dell'odierna udienza parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha riferito che il
Comune nelle more del giudizio ha provveduto a recapitare alla ricorrente società la comunicazione con allegato dettaglio di pagamento “ricalcolato” della TARI 2025, come prodotta in atti, a seguito dell'incontro in data 11 settembre 2025 presso la sede del Comune del legale rappresentante della società ricorrente e dei funzionari e responsabili comunali che hanno preso atto della planimetria dei locali in possesso della società e dei contratti di locazione in essere, documentazione idonea a consentire la rettifica dell'avviso di pagamento impugnato con il ricalcolo dell'importo relativo all'annualità 2025 per l'importo di euro 9.874,00 quale nuovo importo per la TARI 2025.
Pertanto parte ricorrente deduce la illegittimità dell'importo chiesto originariamente dall'Amministrazione comunale ed insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso rilevando l'errore del Comune riguardo all'applicazione della TARI su immobili non di proprietà della ricorrente, né in locazione, né detenuti ad altro titolo dalla stessa (quelli indicati con i nn. 2, 3, 4 e 5 alle pagine 1 e 2 dell'avviso impugnato), in mancanza di espressa dichiarazione. Inoltre sarebbe illegittima la tassazione di superfici al netto di ingombri, non avendo il Comune dedotto alcuna argomentazione neppure sulle aree assoggettate effettivamente al tributo, restando valide le ragioni dell'opposizione e perciò meritevoli di accoglimento;
infine parte ricorrente dichiara di impugnare e contestare le argomentazioni della comunicazione e il contenuto dell'avviso di pagamento
“ricalcolo” allegato.
Alla udienza del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversa vicenda verte sulla legittimità dell'avviso di pagamento, indicato in epigrafe, relativo alla Tari per l'anno 2025, notificato dal Comune di Poggiomarino alla società ricorrente la quale contesta, nella sostanza, l'applicazione e determinazione del tributo ivi indicato relativamente ad immobili non utilizzati dalla stessa per superfici maggiori rispetto a quelle poste a base del calcolo, nonché la mancata esclusione del tributo con riferimento ai rifiuti speciali prodotti dalla società derivanti dall'attività di supermercato svolta nei locali in questione, raccolti e smaltiti da imprese private autorizzate, come da contratti allegati, non avvalendosi quindi del servizio comunale di raccolta di tali rifiuti, lamentando l'assenza di un Regolamento comunale in materia di smaltimento di rifiuti speciali (con previsione di assimilazione a quelli urbani), con contestazione anche da ultimo, come meglio di seguito osservato, del contenuto dell'avviso di ricalcolo allegato in atti dalla stessa ricorrente.
Va preliminarmente preso atto che parte ricorrente ha depositato la comunicazione del Comune con allegato il dettaglio di pagamento “ricalcolato” della TARI 2025, definito a seguito dell'incontro in data 11 settembre
2025, come riferito dalla ricorrente stessa, presso la sede del Comune del legale rappresentante della società e dei funzionari e responsabili comunali che hanno preso atto della planimetria dei locali in possesso della società e dei contratti di locazione in essere, documentazione idonea a consentire alla rettifica dell'avviso di pagamento impugnato con il ricalcolo dell'importo relativo all'annualità 2025 per l'importo di euro 9.874,00 quale nuovo importo per la TARI 2025.
Va altresì rilevato che nella nota di accompagnamento dell'avviso ricalcolato della GESIT è indicato in conclusione che “al fine di rendere definitive le modifiche apportate, si chiede alla controparte di rinunciare al contenzioso e quindi non depositare ricorso ovvero rinunciare al ricorso eventualmente già depositato, fornendone copia alla scrivente” (vedi nota Gesit del 30.9.2025). a seguito di ciò il difensore di parte ricorrente ha allegato la nota 6 ottobre 2025 con la quale riguardo all'incontro dell'11 settembre 2025 relativo alla rideterminazione del calcolo Tari ha riferito che “l'oggetto ed il contenuto di quell'incontro vanno certamente impugnati e contestati. Ugualmente vanno impugnate e contestate le argomentazioni di cui alla vostra comunicazione ed il contenuto dell'avviso di pagamento “ricalcolo” allegato” ed ha concluso di “respingere la vostra richiesta di rinuncia al ricorso pendente”.
Il Comune resistente nulla ha riferito al riguardo.
Allo stato, tenuto conto del complessivo comportamento delle parti dopo la proposizione del ricorso e della esplicita posizione di parte ricorrente di respingere la richiesta di ricalcolo proposta dal Comune, deve rilevarsi l'attuale efficacia dell'avviso di pagamento impugnato dalla ricorrente la quale ha esplicitamente manifestato l'attuale interesse all'accoglimento della domanda di annullamento di cui al ricorso introduttivo.
Tanto premesso, alla luce di quanto rappresentato e documentato in atti, il ricorso è infondato e va respinto.
Va dato atto innanzitutto che il Comune ha adottato il Regolamento per la disciplina della TARI conforme alla direttiva ARERA 18/01/2022 N. 15/2022, approvato con la delibera di Consiglio Comunale del 29/05/2023,
n. 23, e in tal senso va smentito quanto censurato da parte ricorrente riguardo all'assenza di normativa specifica.
In via generale va osservato che la disciplina in materia prevede che ai fini dell'esclusione dell'applicazione della Tari su immobili e aree è necessario presentare apposita dichiarazione unitamente ad idonei elementi di prova dimostrativi delle effettive situazioni di agevolazione (entro il 31 gennaio). Inoltre va rilevato che ai sensi dell'art 24 del predetto Regolamento comunale eventuali variazioni devono essere comunicate entro
90 giorni dal loro verificarsi.
Da quanto rappresentato dal Comune e non smentito dalla ricorrente risulta che la società non ha presentato dichiarazione originaria e/o variazioni riferite alla TARI, dalla data di avvio dell'attività ad oggi.
Parimenti la società non ha comunicato entro i termini previsti dalla legge in materia (31 gennaio dell'anno successivo) i quantitativi, i codici CER, i formulari e la documentazione di smaltimento alternativo dei rifiuti speciali, al fine di poter richiedere eventuali esclusioni e/o riduzioni agli uffici comunali preposti. Anche in tal caso gli esiti di tali adempimenti non sono stati forniti dalla società ricorrente.
Il Regolamento comunale del 2023, depositato in atti, prevede l'esclusione delle superfici dove si formano rifiuti speciali non assimilati se il produttore fornisce prova dell'alternativo smaltimento conforme.
Parte ricorrente riferisce che nell'esercizio della gestione del suddetto supermercato produce rifiuti speciali smaltiti mediante il servizio di raccolta e trasporto di due imprese private a tal fine autorizzate non avvalendosi dell'ordinario smaltimento comunale e allega documentazione al riguardo. Inoltre riferisce di aver stipulato un contratto per lo smaltimento dei toner esausti, come documentato.
Orbene alla luce di quanto depositato in atti dalla ricorrente deve rilevarsi la non sufficienza della documentazione prodotta ai fini della adeguata e concreta prova di quanto sostenuto: il doc. 3 allegato e depositato in data 17.7.2025 non è idoneo in assenza della indicazione di una data certa e non risulta compilato nella sua completezza;
inoltre il contratto sottoscritto a Volla in data 12.1.2015 dalle clausole ivi contenute è un contratto triennale da rinnovare di anno in anno e non vi è prova di tale rinnovo;
parimenti il contratto di servizio per il recupero dei toner esausti (allegato 5 depositato il 17.7.2025) stipulato il 1.10.2019 ha una durata contrattuale di 1 anno, con possibilità di rinnovo, come previsto nelle clausole ivi contenute,
e non è dimostrato l'avvenuto rinnovo.
In ogni caso, in disparte la non idoneità della predetta documentazione (copie di contratti non depositati in
Comune e non aventi data certa, copie non sottoscritte e con riferimenti ad annualità precedenti e non dimostrative della attualità e vigenza di riferimento dell'annualità del tributo in questione), non è sufficiente addurre in giudizio l'esistenza di un contratto con un privato senza invece aver adempiuto agli obblighi in materia riguardo alla presentazione della dichiarazione originaria/variazione, della specifica indicazione delle aree e dei CER, della comunicazione entro 31 gennaio dei quantitativi con formulari/fatture e pagamenti.
Va ribadito che tali adempimenti non risultano essere stati posti in essere dalla società ricorrente.
Ne consegue che nessuna esclusione dal tributo può trovare applicazione in difetto degli adempimenti e della dimostrazione della posizione specifica della ricorrente con l'allegazione di prove adeguate e concrete ai fini dell'applicazione agevolativa, come previsto dal Regolamento comunale.
Pertanto le censure di parte ricorrente, come esposte in ricorso, riguardo alla illegittima applicazione del tributo non appaiono fondate, attesa la insufficiente e non coerente dimostrazione di quanto sostenuto sulle aree asseritamente non assoggettabili a tributo e sulla sussistenza effettiva dei presupposti per l'applicazione delle misure di esonero/esclusione dal tributo;
parimenti non sono fondate, attesa anche la genericità, le conclusive argomentazioni di opposizione della parte ricorrente riguardo al ricalcolo formulato dall'Ufficio comunale posto che anche in tale occasione la ricorrente ha assunto argomentazioni generiche, non adeguatamente provate, e non ha fornito al Collegio la documentazione idonea e aggiornata di ulteriori elementi rispetto a quella depositata in atti, al fine di rendere evidenti e chiari i presupposti di quanto sostenuto e i fatti costitutivi della sua posizione (non è stata neppure depositata la documentazione presentata in occasione dell'incontro presso gli Uffici comunali volta a dimostrare l'effettiva situazione di valutazione resa con la planimetria dei locali e dei contratti di locazione o di altri contratti in essere).
Alla luce di ciò non si rinvengono profili di illegittimità e vizi dell'avviso impugnato così come censurati, non potendo altresì costituire dei precedenti giurisprudenziali applicabili, quelli indicati da parte ricorrente riguardanti la tassazione di altre annualità, considerata la mutata situazione regolamentare del Comune e la specifica fattispecie in esame, in difetto da parte della ricorrente dell'effettuazione dei prescritti adempimenti dichiarativi anche ai fini agevolativi in relazione alla pretesa tributaria in questione e la non coerenza con la disciplina sostanziale del tributo.
In definitiva il ricorso in quanto infondato va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e tengono conto del complessivo comportamento della parte ricorrente e vanno liquidate, come in dispositivo, in favore del Comune resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15% .
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PE ROBERTO, Presidente
CAMINITI MARIANGELA, RE
PRISCO EMILIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13745/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Poggiomarino - P.zza De Marinis 3 80040 Poggiomarino NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7868 TARI 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21870/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha proposto ricorso avverso l'avviso di pagamento n.7868 riferito alla Tari 2025, notificato in data 28 aprile 2025 con il quale il Comune di Poggiomarino ha chiesto il pagamento della somma di eu. 25.264,00.
Riferisce la società di essere affittuaria di una unità immobiliare sita nel predetto Comune alla Indirizzo_1 contraddistinta in Catasto fabbricati al Foglio 4 particella 527 sub 101 e foglio 4 particella 527 sub 7 dove svolge attività di gestione di supermercato.
La dimensione dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività commerciale è di mq.750 lordi (al netto ingombro attrezzature mq 166) e mq270 lordi per deposito (al netto di attrezzature mq.115).
In conseguenza dell'attività svolta presso il predetto immobile la società produce scarti della lavorazione delle carni per quanto concerne il reparto macelleria, nonché scarti della lavorazione di salumi e formaggi per quanto concerne il reparto salumeria, oltre alla carta e cartoni, invece non produce rifiuti, urbani e/o speciali, che siano nella conduzione dell'altro immobile, quello adibito esclusivamente al deposito di merci.
Per lo smaltimento di tali rifiuti “speciali”, non assimilabili né assimilati ai rifiuti urbani, riferisce la società di avvalersi di imprese private a tal fine autorizzate, e non del servizio pubblico comunale di smaltimento dei rifiuti.
In particolare la società censura la illegittima applicazione della Tari riferita a immobili non utilizzati dalla stessa (quelli indicati con i nn. 2, 3, 4 e 5 alle pagine 1 e 2 dell'avviso impugnato) e per superfici maggiori rispetto a quelle poste a base del calcolo (immobile di Indirizzo_1).
Invero gli immobili di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 non sono nella disponibilità della ricorrente e, peraltro, per essi non vengono indicati neppure i riferimenti catastali. Ma ad ogni modo l'attività della ricorrente si sviluppa unicamente sugli immobili di cui ai nn. 1 e 6, anche se con superfici diverse, rectius inferiori, da quelle indicate.
A fronte di superfici indicate nell'avviso di mq. 1049, adibiti a supermercato, mq 353 adibiti a rimessa e mq 1104 per Indirizzo_2, indicati come supermercato, la ricorrente riferisce di utilizzare l'immobile destinato all'esercizio dell'attività commerciale di gestione di supermercato di mq 750 (lordi) per locale commerciale e mq 270 (lordi) per deposito;
e tali superfici al netto dell'ingombro attrezzature che, per il locale commerciale corrispondono a mq 166 e per il deposito a mq 115, diventano al netto, mq 584 per il locale commerciale e mq 155 per il deposito.
Quindi il calcolo indicato nell'avviso sarebbe errato sia per gli immobili che per le superfici con conseguente nullità dell'atto impugnato con violazione e falsa applicazione della normativa in materia di smaltimento e tassazione dei rifiuti “speciali”.
Lamenta che il Comune di Poggiomarino non avrebbe adottato il Regolamento, ex art. 21, comma 2, lett.
g), D.Lgs. 22/97, in materia di rifiuti speciali, invece l'unico regolamento vigente in materia di smaltimento dei rifiuti sarebbe risalente alla delibera n. 94 del 19 dicembre 1997, nel quale non sarebbe rinvenibile l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, con la conseguenza che non potrebbe applicarsi la tassazione di rifiuti speciali, raccolti e smaltiti da imprese terze. Inoltre dal 1° gennaio 2021 per effetto delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 116/2020 al Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) è imposta una revisione delle modalità e dei limiti all'applicazione della tassa comunale sui rifiuti TARI per le aziende industriali, con esclusione totale dalla tassazione delle superfici dove avvengono le lavorazioni industriali, comprese quelle relative ai magazzini di materie prime, semilavorati e merci, in quanto producono soltanto rifiuti speciali;
con previsione della tassazione solo dei locali adibiti ad uffici, spogliatoi, mense ecc. che invece producono rifiuti urbani (carta, plastica, vetro ecc.); per ottenere questa riduzione le imprese dovranno comunicare ai comuni le nuove metrature specificando l'uso a cui sono adibite.
Nel caso di specie, la società nell'esercizio della gestione del suddetto supermercato produce rifiuti speciali smaltiti mediante il servizio di raccolta e trasporto di due imprese private a tal fine autorizzate (come documentato da contratti separati per servizio rifiuti lavorazioni scarti di carni e pesci, contratto per smaltimento cartone e carta e plastica con il ritiro con automezzo ed operatore specializzato) non avvalendosi quindi dell'ordinario smaltimento comunale. Oltre questi riferisce la società anche del contratto stipulato per lo smaltimento dei toner esausti, come documentato.
Inoltre, per i periodi di imposta 2012-2013-2014 gli avvisi di accertamento relativi al tributo in questione sono stati oggetto di impugnazione e di annullamento con le sentenze nn. 5118/35/416 (2012), 19784 (2013) e
4341 (2014).
Pertanto ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia e condanna della parte intimata al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il Comune di Poggiomarino per resistere al ricorso ed ha rilevato preliminarmente che dagli atti risulta che la contribuente non ha presentato dichiarazione originaria e/o variazioni TARI dalla data di avvio dell'attività ad oggi, né ha comunicato entro i termini (31 gennaio dell'anno successivo) i quantitativi, i codici CER, i formulari e la documentazione di smaltimento alternativo dei rifiuti speciali, al fine di poter richiedere eventuali esclusioni e/o riduzioni agli uffici comunali preposti. Il Comune resistente si è opposto alla censura sull'assenza di un Regolamento comunale in materia di rifiuti atteso che, invece, lo stesso ha adottato il Regolamento per la disciplina della TARI conforme alla direttiva ARERA 18/01/2022 N.
15/2022, con l'approvazione della delibera di Consiglio Comunale del 29/05/2023, n. 23. Inoltre contesta la genericità di quanto assunto dalla ricorrente riguardo alle minori superfici dell'immobile tassabili, rilevando l'assenza di prove documentali e di dichiarazioni e/o variazioni tempestive prodotte agli Uffici competenti, sussistendo l'onere sul contribuente riguardo alla denuncia di minori aree utilizzate;
nella specie il supermercato è tipicamente utenza commerciale con rifiuti assimilati;
il deposito genera comunque imballaggi e frazioni simili agli urbani. In ogni caso, l'esclusione richiede dichiarazione e prova (entro il 31 gennaio) che non risultano essere mai state rese. A ciò va aggiunto che ai sensi dell'art 24 del Regolamento comunale eventuali variazioni devono essere comunicate entro 90 giorni dal loro verificarsi e tale adempimento non si è verificato da parte della ricorrente.
Il Comune si oppone anche riguardo alla censurata violazione della normativa dei rifiuti speciali, in quanto l'esclusione per rifiuti speciali non assimilati (quali quelli in esame del supermercato) presuppone adempimenti formali (dichiarazione con mappatura aree e codici CER, comunicazione annuale dei quantitativi con FIR/fatture/quietanze) che nel caso di specie difettano. Il Regolamento comunale del 2023 prevede (e limita) l'esclusione delle superfici dove si formano rifiuti speciali non assimilati se il produttore prova alternativo smaltimento conforme, non risultando sufficiente addurre in giudizio l'esistenza di un contratto con un privato senza invece aver presentato la dichiarazione originaria/variazione, la indicazione delle aree e dei CER, la comunicazione entro 31 gennaio dei quantitativi con formulari/fatture e pagamenti;
tali adempimenti non sono mai stati posti in essere dalla ricorrente. Nessuna esclusione può trovare applicazione in difetto degli adempimenti e delle prove imposte dal Regolamento comunale, l'avviso pertanto va senz'altro confermato. Infine il Comune resistente si oppone e contesta la documentazione depositata in giudizio dalla parte ricorrente in quanto le sentenze non possono costituire dei precedenti considerata la mutata situazione regolamentare del Comune, inoltre i pretesi contratti di smaltimento con società private non solo non sono mai stati depositati agli uffici preposti e pertanto non potevano essere presi in considerazione nell'applicazione della TARI 2025, ma anche giudizialmente nulla provano, considerato che quelli depositati sono costituiti da copie senza data certa, non sottoscritte, riferite ad annualità molto risalenti rispetto al 2025.
Pertanto il Comune resistente ha concluso per la reiezione del ricorso e della allegata istanza cautelare attesa la insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora ed ha chiesto la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune.
In prossimità dell'odierna udienza parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha riferito che il
Comune nelle more del giudizio ha provveduto a recapitare alla ricorrente società la comunicazione con allegato dettaglio di pagamento “ricalcolato” della TARI 2025, come prodotta in atti, a seguito dell'incontro in data 11 settembre 2025 presso la sede del Comune del legale rappresentante della società ricorrente e dei funzionari e responsabili comunali che hanno preso atto della planimetria dei locali in possesso della società e dei contratti di locazione in essere, documentazione idonea a consentire la rettifica dell'avviso di pagamento impugnato con il ricalcolo dell'importo relativo all'annualità 2025 per l'importo di euro 9.874,00 quale nuovo importo per la TARI 2025.
Pertanto parte ricorrente deduce la illegittimità dell'importo chiesto originariamente dall'Amministrazione comunale ed insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso rilevando l'errore del Comune riguardo all'applicazione della TARI su immobili non di proprietà della ricorrente, né in locazione, né detenuti ad altro titolo dalla stessa (quelli indicati con i nn. 2, 3, 4 e 5 alle pagine 1 e 2 dell'avviso impugnato), in mancanza di espressa dichiarazione. Inoltre sarebbe illegittima la tassazione di superfici al netto di ingombri, non avendo il Comune dedotto alcuna argomentazione neppure sulle aree assoggettate effettivamente al tributo, restando valide le ragioni dell'opposizione e perciò meritevoli di accoglimento;
infine parte ricorrente dichiara di impugnare e contestare le argomentazioni della comunicazione e il contenuto dell'avviso di pagamento
“ricalcolo” allegato.
Alla udienza del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversa vicenda verte sulla legittimità dell'avviso di pagamento, indicato in epigrafe, relativo alla Tari per l'anno 2025, notificato dal Comune di Poggiomarino alla società ricorrente la quale contesta, nella sostanza, l'applicazione e determinazione del tributo ivi indicato relativamente ad immobili non utilizzati dalla stessa per superfici maggiori rispetto a quelle poste a base del calcolo, nonché la mancata esclusione del tributo con riferimento ai rifiuti speciali prodotti dalla società derivanti dall'attività di supermercato svolta nei locali in questione, raccolti e smaltiti da imprese private autorizzate, come da contratti allegati, non avvalendosi quindi del servizio comunale di raccolta di tali rifiuti, lamentando l'assenza di un Regolamento comunale in materia di smaltimento di rifiuti speciali (con previsione di assimilazione a quelli urbani), con contestazione anche da ultimo, come meglio di seguito osservato, del contenuto dell'avviso di ricalcolo allegato in atti dalla stessa ricorrente.
Va preliminarmente preso atto che parte ricorrente ha depositato la comunicazione del Comune con allegato il dettaglio di pagamento “ricalcolato” della TARI 2025, definito a seguito dell'incontro in data 11 settembre
2025, come riferito dalla ricorrente stessa, presso la sede del Comune del legale rappresentante della società e dei funzionari e responsabili comunali che hanno preso atto della planimetria dei locali in possesso della società e dei contratti di locazione in essere, documentazione idonea a consentire alla rettifica dell'avviso di pagamento impugnato con il ricalcolo dell'importo relativo all'annualità 2025 per l'importo di euro 9.874,00 quale nuovo importo per la TARI 2025.
Va altresì rilevato che nella nota di accompagnamento dell'avviso ricalcolato della GESIT è indicato in conclusione che “al fine di rendere definitive le modifiche apportate, si chiede alla controparte di rinunciare al contenzioso e quindi non depositare ricorso ovvero rinunciare al ricorso eventualmente già depositato, fornendone copia alla scrivente” (vedi nota Gesit del 30.9.2025). a seguito di ciò il difensore di parte ricorrente ha allegato la nota 6 ottobre 2025 con la quale riguardo all'incontro dell'11 settembre 2025 relativo alla rideterminazione del calcolo Tari ha riferito che “l'oggetto ed il contenuto di quell'incontro vanno certamente impugnati e contestati. Ugualmente vanno impugnate e contestate le argomentazioni di cui alla vostra comunicazione ed il contenuto dell'avviso di pagamento “ricalcolo” allegato” ed ha concluso di “respingere la vostra richiesta di rinuncia al ricorso pendente”.
Il Comune resistente nulla ha riferito al riguardo.
Allo stato, tenuto conto del complessivo comportamento delle parti dopo la proposizione del ricorso e della esplicita posizione di parte ricorrente di respingere la richiesta di ricalcolo proposta dal Comune, deve rilevarsi l'attuale efficacia dell'avviso di pagamento impugnato dalla ricorrente la quale ha esplicitamente manifestato l'attuale interesse all'accoglimento della domanda di annullamento di cui al ricorso introduttivo.
Tanto premesso, alla luce di quanto rappresentato e documentato in atti, il ricorso è infondato e va respinto.
Va dato atto innanzitutto che il Comune ha adottato il Regolamento per la disciplina della TARI conforme alla direttiva ARERA 18/01/2022 N. 15/2022, approvato con la delibera di Consiglio Comunale del 29/05/2023,
n. 23, e in tal senso va smentito quanto censurato da parte ricorrente riguardo all'assenza di normativa specifica.
In via generale va osservato che la disciplina in materia prevede che ai fini dell'esclusione dell'applicazione della Tari su immobili e aree è necessario presentare apposita dichiarazione unitamente ad idonei elementi di prova dimostrativi delle effettive situazioni di agevolazione (entro il 31 gennaio). Inoltre va rilevato che ai sensi dell'art 24 del predetto Regolamento comunale eventuali variazioni devono essere comunicate entro
90 giorni dal loro verificarsi.
Da quanto rappresentato dal Comune e non smentito dalla ricorrente risulta che la società non ha presentato dichiarazione originaria e/o variazioni riferite alla TARI, dalla data di avvio dell'attività ad oggi.
Parimenti la società non ha comunicato entro i termini previsti dalla legge in materia (31 gennaio dell'anno successivo) i quantitativi, i codici CER, i formulari e la documentazione di smaltimento alternativo dei rifiuti speciali, al fine di poter richiedere eventuali esclusioni e/o riduzioni agli uffici comunali preposti. Anche in tal caso gli esiti di tali adempimenti non sono stati forniti dalla società ricorrente.
Il Regolamento comunale del 2023, depositato in atti, prevede l'esclusione delle superfici dove si formano rifiuti speciali non assimilati se il produttore fornisce prova dell'alternativo smaltimento conforme.
Parte ricorrente riferisce che nell'esercizio della gestione del suddetto supermercato produce rifiuti speciali smaltiti mediante il servizio di raccolta e trasporto di due imprese private a tal fine autorizzate non avvalendosi dell'ordinario smaltimento comunale e allega documentazione al riguardo. Inoltre riferisce di aver stipulato un contratto per lo smaltimento dei toner esausti, come documentato.
Orbene alla luce di quanto depositato in atti dalla ricorrente deve rilevarsi la non sufficienza della documentazione prodotta ai fini della adeguata e concreta prova di quanto sostenuto: il doc. 3 allegato e depositato in data 17.7.2025 non è idoneo in assenza della indicazione di una data certa e non risulta compilato nella sua completezza;
inoltre il contratto sottoscritto a Volla in data 12.1.2015 dalle clausole ivi contenute è un contratto triennale da rinnovare di anno in anno e non vi è prova di tale rinnovo;
parimenti il contratto di servizio per il recupero dei toner esausti (allegato 5 depositato il 17.7.2025) stipulato il 1.10.2019 ha una durata contrattuale di 1 anno, con possibilità di rinnovo, come previsto nelle clausole ivi contenute,
e non è dimostrato l'avvenuto rinnovo.
In ogni caso, in disparte la non idoneità della predetta documentazione (copie di contratti non depositati in
Comune e non aventi data certa, copie non sottoscritte e con riferimenti ad annualità precedenti e non dimostrative della attualità e vigenza di riferimento dell'annualità del tributo in questione), non è sufficiente addurre in giudizio l'esistenza di un contratto con un privato senza invece aver adempiuto agli obblighi in materia riguardo alla presentazione della dichiarazione originaria/variazione, della specifica indicazione delle aree e dei CER, della comunicazione entro 31 gennaio dei quantitativi con formulari/fatture e pagamenti.
Va ribadito che tali adempimenti non risultano essere stati posti in essere dalla società ricorrente.
Ne consegue che nessuna esclusione dal tributo può trovare applicazione in difetto degli adempimenti e della dimostrazione della posizione specifica della ricorrente con l'allegazione di prove adeguate e concrete ai fini dell'applicazione agevolativa, come previsto dal Regolamento comunale.
Pertanto le censure di parte ricorrente, come esposte in ricorso, riguardo alla illegittima applicazione del tributo non appaiono fondate, attesa la insufficiente e non coerente dimostrazione di quanto sostenuto sulle aree asseritamente non assoggettabili a tributo e sulla sussistenza effettiva dei presupposti per l'applicazione delle misure di esonero/esclusione dal tributo;
parimenti non sono fondate, attesa anche la genericità, le conclusive argomentazioni di opposizione della parte ricorrente riguardo al ricalcolo formulato dall'Ufficio comunale posto che anche in tale occasione la ricorrente ha assunto argomentazioni generiche, non adeguatamente provate, e non ha fornito al Collegio la documentazione idonea e aggiornata di ulteriori elementi rispetto a quella depositata in atti, al fine di rendere evidenti e chiari i presupposti di quanto sostenuto e i fatti costitutivi della sua posizione (non è stata neppure depositata la documentazione presentata in occasione dell'incontro presso gli Uffici comunali volta a dimostrare l'effettiva situazione di valutazione resa con la planimetria dei locali e dei contratti di locazione o di altri contratti in essere).
Alla luce di ciò non si rinvengono profili di illegittimità e vizi dell'avviso impugnato così come censurati, non potendo altresì costituire dei precedenti giurisprudenziali applicabili, quelli indicati da parte ricorrente riguardanti la tassazione di altre annualità, considerata la mutata situazione regolamentare del Comune e la specifica fattispecie in esame, in difetto da parte della ricorrente dell'effettuazione dei prescritti adempimenti dichiarativi anche ai fini agevolativi in relazione alla pretesa tributaria in questione e la non coerenza con la disciplina sostanziale del tributo.
In definitiva il ricorso in quanto infondato va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e tengono conto del complessivo comportamento della parte ricorrente e vanno liquidate, come in dispositivo, in favore del Comune resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15% .