Articolo 1056 del Codice civile
Articolo 1055Articolo 1057
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19 aprile 1942
Art. 1056.

(Passaggio di condutture elettriche).

Ogni proprietario e' tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformita' delle leggi in materia.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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