Sentenza 19 febbraio 2013
Massime • 1
Il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo nella stessa costituiscono un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2013, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/02/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 237
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 5516/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ED IC, nata il [...];
MA DU, nato il [...];
MA OA, nata il [...];
MA IH IL, nato il [...];
NU IC CL, nata il [...];
nei confronti di
NI DA, nato il [...];
e da:
NI DA, nato il [...];
avverso la sentenza n. 39/2010 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA del 13/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita in pubblica udienza del 19/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDIO Angela;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del reato con rinvio al Giudice civile, e rigettarsi il ricorso di NI VI;
udito per le parti civili ricorrenti l'avv. SEMINARA Palma, che ha chiesto l'annullamento della sentenza;
udito per il ricorrente NI VI l'avv. MINGHELLI Gian NI, che ha chiesto il rigetto del ricorso delle parti civili e l'accoglimento del proprio ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'11 maggio 2010, la Corte di assise di Latina ha dichiarato NI VI colpevole del reato di omicidio volontario in danno di MA IE IM, colpito all'altezza della regione dorsale destra da uno dei due colpi di un fucile da caccia marca Breda calibro 12, esplosi dall'indicato NI dal terrazzo della propria abitazione, mentre si stava dando alla fuga e si trovava a una distanza di circa dieci metri, dopo aver perpetrato un furto di stecche di sigarette unitamente ad altri complici presso la tabaccheria gestita dalla moglie dello stesso NI, decedendo per acuta insufficienza cardiocircolatoria provocata da shock emorragico. Con detta sentenza l'imputato è stato condannato, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante della provocazione di cui all'art. 62 c.p., n. 2, alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e con interdizione legale e sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale durante l'esecuzione della pena, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio civile, con rigetto della richiesta di provvisionale.
2. Con sentenza del 13 ottobre 2011, la Corte di assise di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, definito giuridicamente il fatto ai sensi degli artt. 59 e 589 c.p., ha determinato la pena per NI VI in anni tre di reclusione, ha revocato le pene accessorie e ha assegnato alle costituite parti civili, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, la somma di euro venticinquemila ciascuna quanto a ED RI e GI MI, e la somma di Euro diecimila ciascuna quanto a GI IO, GI HA EM e NU LE LO.
3. Secondo la ricostruzione del fatto operata dal primo Giudice, e condivisa dalla Corte, GI IE IM nella notte del 19 agosto 2008 si era introdotto, insieme a complici rimasti ignoti, all'interno della tabaccheria gestita dalla moglie di NI VI, sita in Aprilia al piano terra della villetta al cui piano superiore abitavano lo stesso NI e la sua famiglia;
attraverso il monitor collegato alle telecamere a circuito chiuso, NI, allertato dal suono dell'allarme verso le ore tre, aveva visto tre uomini che, entrati nell'esercizio commerciale, stavano rubando stecche di sigarette, che riponevano in grossi sacchi, e avevano continuato nella loro azione nonostante il medesimo avesse azionato altro allarme sonoro al fine di dissuaderli;
NI, che aveva già subito altri furti, esasperato e in stato di agitazione, aveva preso il fucile che custodiva in un armadio, e, mentre la moglie apriva la grata della porta-finestra per accedere al terrazzo, aveva esploso un primo colpo di fucile a scopo intimidatorio, un secondo colpo affacciandosi dal terrazzo, dopo avere intimato ai ladri di andarsene ed essere stato minacciato da uno di essi, contro un vaso di fiori, e altri due colpi sempre dal terrazzo verso la sagoma della vittima, il primo dei quali era stato trattenuto dalla sacca che la stessa portava con sè e il secondo aveva attinto il "bersaglio umano", che era rimasto privo di protezione e che, dopo alcuni passi, era caduto decedendo per la rapida insorgenza dello shock emorragico.
3.1. A tale ricostruzione il primo Giudice era pervenuto sulla base delle dichiarazioni rese da NI, sentito dal Pubblico Ministero, nella immediatezza del fatto, risultate perfettamente coincidenti con gli esiti della consulenza balistica, disposta dal Pubblico Ministero, che aveva accertato che erano stati esplosi quattro colpi, il primo dall'interno della cucina, il secondo dal terrazzo verso il lato destro del piazzale, il terzo e il quarto da persona affacciata sul lato sinistro del terrazzo, e aveva rilevato che il terzo colpo aveva lasciato tutti i pallini nel sacco abbandonato, attinto a otto metri di distanza dal punto di sparo, e il quarto aveva attinto il corpo della vittima, che aveva avuto il tempo di percorrere altri due metri, dimostrativo tale tempo della unicità della direzione del terzo e del quarto colpo, della non simultaneità del secondo di essi, esploso dopo il caricamento dell'arma da parte di NI, e della mira da lui presa. Coincideva con tale ricostruzione, secondo il primo Giudice, che valutava come non credibile la versione dei fatti resa dall'imputato al dibattimento, ricostruendo a posteriori la vicenda (indicando come involontaria la partenza del terzo colpo, a causa di una sua perdita di equilibrio, e precisando di avere sparato senza mirare per non avere visto i ladri fuggire), la consulenza medicolegale che aveva accertato che la vittima era stata attinta da un colpo sparato da un fucile caricato a pallini, posto in posizione più elevata rispetto a essa, alle spalle da circa dieci metri di distanza.
3.2. La sentenza di primo grado, che escludeva che l'omicidio fosse ricollegabile a un fatto casuale, ricostruiva, all'esito della svolta analisi delle emergenze probatorie, l'elemento soggettivo del reato in termini di dolo eventuale, implicando la volontà di colpire a distanza una "sagoma" umana l'accettazione del rischio di provocare lesioni mortali;
escludeva che ricorressero i presupposti della legittima difesa, pur essendo stata la condotta determinata da una ingiusta aggressione al patrimonio, poiché difettavano i requisiti del pericolo di aggressione alla persona dell'imputato e ai suoi familiari, della necessità di difesa e della attualità dell'offesa, anche sotto la specie dell'errore ex art. 55 c.p., non potendo configurarsi l'errata percezione del pericolo, una volta esaurita l'azione.
4. La Corte di assise di appello, dopo aver sintetizzato la ricostruzione della vicenda fatta in primo grado, il compendio probatorio, le ragioni della decisione e le doglianze mosse con l'atto di appello,
- riteneva pacifica e non più contestabile la dinamica del fatto come ricostruita;
- richiamava gli esiti della perizia psichiatrica disposta nel giudizio di appello per accertare la sussistenza di eventuali cause di esclusione o di riduzione della imputabilità dell'imputato appellante al momento del fatto, in dipendenza della prospettata sussistenza nel medesimo di una condizione di acuta tensione imputabile al senso di insicurezza derivante dall'ansia di non essere in grado di poter difendere se stesso, la propria famiglia e i propri beni da reali aggressioni esterne, rimarcando la esclusa sussistenza di alcuna infermità, la presenza di note ansiose derivanti anche dall'accumulo di stress imputabile a problematiche lavorative, e l'insorgenza di disturbo post-traumatico da stress per lo shock conseguito alla uccisione della vittima, escludenti la sussistenza, al momento del fatto, di infermità rilevante ai fini della imputabilità. Non erano, invece, condivisibili le conclusioni del consulente di parte dell'imputato appellante, pure richiamate, poiché la sequenza delle azioni era logicamente ricostruibile quale reazione a una condotta altrui, percepita da NI come ingiusta e lesiva dei propri diritti fondamentali, e la decisione di esplodere il terzo e il quarto colpo apparteneva alla sfera volitiva del medesimo e, pur spiegabile per la paura e per una erronea interpretazione della situazione di fatto, era svincolata da pregresse situazioni psicopatologiche;
- escludeva che potesse fondatamente prospettarsi la tesi dell'evento accidentale, che era in contraddizione logica con la tesi difensiva della non imputabilità e dello sviluppo dell'azione sotto l'onda emotiva della paura e come effetto dello stress, oltre a essere in contrasto con la condivisa ricostruzione operata in primo grado, avvalorata dalle dichiarazioni dello stesso appellante e dagli esiti della prova scientifica.
4.1. La Corte di assise di appello riteneva, invece, fondato l'appello con riguardo al chiesto riconoscimento della legittima difesa putativa con errore dovuto a colpa ai sensi dell'art. 59 c.p., con conseguente qualificazione della condotta quale omicidio colposo ai sensi di detta norma e dell'art. 589 c.p.. Secondo la Corte, che richiamava due arresti di legittimità (Sez. 1^, n. 3464 del 24 novembre 2009 e Sez. 5 n. 3507 del 4 novembre 2009), la legittima difesa putativa supponeva, a differenza di quella reale, la insussistenza obiettiva di una situazione di pericolo, tuttavia presupposta dall'agente per erroneo apprezzamento di un fatto concreto, che doveva essere tale da determinare nello stesso agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di una offesa ingiusta, da accertarsi con giudizio ex ante delle circostanze di fatto, cronologicamente rapportato al momento della reazione.
Una tale valutazione, ad avviso della Corte, era nella specie mancata per avere il primo Giudice valutato con ragionamento freddo ex post elementi che dovevano essere presenti nell'animo dell'appellante al momento del fatto (estrema concitazione, oggettiva paura, urla dei familiari, minacce da parte dei ladri, tempo notturno, precedenti episodi di furto, sensazione di minaccia concreta e incombente), e che, non incidenti sulla imputabilità, erano in linea con la stessa sentenza di primo grado che aveva escluso con giudizio ex ante la volontà dell'appellante di uccidere, inserendo poi non condivisibilmente una deduzione ex post circa la condotta da tenersi da parte dello stesso (chiudersi in casa e chiamare i carabinieri), presupponente una freddezza valutativa e una padronanza di sè, non riferite ne' rapportabili al momento della reazione, anche in considerazione della inconsapevolezza della mancanza di rischi, della presenza di complici armati e della possibile ritorsione verso il suocero possibilmente recatosi al piano terra.
4.2. Sul piano sanzionatorio la Corte, che manteneva ferma la concessione delle attenuanti generiche e della provocazione, rideterminava la pena, avuto riguardo alla gravità oggettiva del fatto, nel massimo edittale previsto per la ritenuta fattispecie colposa, pari ad anni cinque di reclusione, che riduceva ad anni quattro per le attenuanti generiche e ad anni tre per la provocazione, revocando le pene accessorie inflitte con la prima sentenza.
4.3. La Corte accoglieva anche l'appello delle parti civili che avevano lamentato la mancata concessione della provvisionale, non sussistendo ragioni / ; per negarla una volta affermata la responsabilità sia pure nei termini precisati.
5. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, le parti civili costituite ED RI, GI MI, GI IO, GI HA EM e NU LE LO, che ne chiedono l'annullamento, in vista dell'affermazione del loro diritto al riconoscimento del pieno ed effettivo risarcimento del danno ex art. 185 c.p., sulla base di tre motivi, alla cui esposizione premettono la illustrazione dell'analisi dei fatti e della responsabilità svolta nei due gradi del giudizio e la deduzione della sussistenza di un loro concreto interesse alla impugnazione, poiché dalla diversa qualificazione penalistica del fatto da omicidio doloso a omicidio colposo sono derivate una diversa valutazione della gravità del reato, riconosciuta sussistente, e una diversa quantificazione del danno subito.
5.1. Con il primo motivo le parti civili ricorrenti denunciano violazione dell'art. 52 c.p. e art. 59 c.p., comma 4, quanto alla riconosciuta legittima difesa putativa, e carenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
5.1.1. Secondo le ricorrenti, la riqualificazione del fatto è sorretta da motivazione illogica, incoerente e illegittima quanto alla interpretazione della disciplina sostanziale applicata, poiché la Corte, dopo aver contestato la natura ex post del percorso argomentativo del primo Giudice, è incorsa nel medesimo errore. La Corte di assise di appello ha, in particolare, assunto la presenza, all'interno della tabaccheria, del suocero dell'imputato senza indicare da quali elementi concreti o censure avesse desunto la circostanza, ne', ammettendo la visibilità dello stesso in alcune fotografie estrapolate dal filmato di videosorveglianza acquisito, ha indicato il fotogramma e il contesto spaziale e temporale rappresentato e ha precisato come potesse affermarsi che l'imputato, che non ne aveva mai parlato, avesse conosciuto la circostanza e fatto erroneamente una valutazione della stessa con giudizio ex ante. Peraltro, la motivazione è sul punto, oltre che contraddittoria, del tutto apodittica, per essere congetturale l'argomentazione che non ha dato conto della situazione concreta desumibile dalla prova documentale, anche in rapporto ai momenti della vicenda come ricostruita in sede di merito.
5.1.2. La sentenza impugnata, ad avviso delle parti civili, non ha neppure fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte.
Essa, avendo condiviso la ricostruzione in fatto operata in primo grado, doveva coerentemente considerare i dati obiettivi emersi da detta ricostruzione -enucleati nella sentenza di primo grado e riepilogati e assunti come già consolidati nella sentenza di appello - dimostrativi del difetto di pericolo attuale di aggressione alla incolumità fisica dell'imputato o dei suoi familiari e della intenzione dell'imputato di attingere la vittima per intimorirla o allontanare i ladri rappresentandosi il rischio di ucciderla, rimanendo contraddittoria e illogica la motivazione che non ha estrinsecato la ragione per la quale l'imputato avesse potuto percepire il rischio di un'aggressione, non avendo alcuno dei familiari neppure chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, e si è soffermata solo sullo stato emozionale dello stesso imputato e dei familiari.
5.2. Con il secondo motivo le ricorrenti parti civili si dolgono della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, risultante dagli atti del procedimento, per travisamento della prova documentale delle immagini estrapolate dai filmati di videosorveglianza acquisiti nel corso delle udienze dibattimentali di primo grado del 16 marzo 2010 e del 27 aprile 2010, in relazione alla ritenuta sussistenza della legittima difesa putativa, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Secondo le ricorrenti, l'unico fotogramma, estrapolato dai filmati del circuito di videosorveglianza acquisiti agli atti e allegati al ricorso, in cui è presente il suocero dell'imputato, CR NI, contraddistinto con il numero sei, raffigura lo stesso, "ritratto in primo piano, in piedi, con indosso il solo indumento intimo", appena fuori dal porticato esterno della tabaccheria, unitamente all'imputato che, avendo il fucile in mano, si accinge a recuperare il sacco bianco con la refurtiva, già raggiunto dal terzo colpo di fucile.
Tale fotogramma ha, pertanto, ritratto un momento successivo alla sparatoria e alla morte della vittima, e non antecedente, e come tale è inidoneo a far ritenere che la esplosione del colpo sia avvenuta nella erronea convinzione dell'imputato di un pericolo di ritorsione per il suocero.
5.3. Con il terzo motivo le ricorrenti parti civili deducono l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione della condanna al pagamento di somme a titolo di provvisionale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 539 c.p.p., comma 2.
Rispetto a tale condanna, da qualificarsi non quale misura di carattere cautelare ma come condanna parziale al risarcimento del danno da imputarsi successivamente alla quantificazione del danno da effettuarsi in sede civile e come tale suscettibile di passare in giudicato e di essere impugnata in cassazione per motivi di legittimità, sussistono, secondo le ricorrenti, sia il loro interesse a impugnare sia la impugnabilità stessa della statuizione. L'ammontare della provvisionale, di gran lunga inferiore a quello normalmente riconosciuto in analoghi casi sulla base dei criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano e più comunemente accreditati e diffusamente utilizzati, è stato illogicamente determinato non tenendo conto delle specifiche censure j j proposte con l'atto di appello con riguardo alla sofferenza morale e al turbamento psichico di enorme rilevanza conseguiti al traumatico fatto omicidiario.
6. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, anche l'imputato NI VI, che ne chiede l'annullamento, deducendo, dopo avere a sua volta ripercorso l'intera vicenda processuale, violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), con riguardo alla operata quantificazione della pena nella misura finale di anni tre di reclusione partendo da una pena base pari al massimo edittale. Secondo il ricorrente, il collegamento della motivazione alla sola gravità oggettiva del fatto, comunque riportabile alla sua situazione psichica al momento del fatto, e la limitazione delle riduzioni della pena per effetto delle concesse attenuanti sono rimaste prive di specifica motivazione e non sono spiegabili in relazione alla sua situazione psico-patologica post facta, ai suoi problemi psicologici ante facta e a quanto accaduto in rapporto alla sua personalità, immune da precedenti e pendenze giudiziarie e dedita solo al lavoro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dalle parti civili attiene nei primi due motivi alla contestata qualificazione giuridica data al fatto dalla sentenza di condanna, resa all'esito del giudizio di appello, in riforma di quella più grave, e ritenuta corretta, riconosciuta dalla sentenza di primo grado.
1.1. Deve premettersi in diritto che questa Corte ha più volte affermato che sussiste l'interesse della parte civile a impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica, quando dalla modifica della qualificazione possa derivare una diversa quantificazione del danno da risarcire (tra le altre, Sez. 5^, n. 8577 del 26/01/2001, dep. 28/02/2001, Chieffi, Rv 218427; Sez. 5^, n. 4303 del 04/12/2002, dep. 30/01/2003, Gunnella, Rv. 223769; Sez. 5^, n. 12139 del 14/12/2011, dep. 30/03/2012, Martinez e altro, Rv. 252164; Sez. 4^, n. 3998 del 03/07/2012, dep. 09/10/2012, p.c. in proc. Giacalone, Rv. 254672), e per converso la parte civile è priva di interesse alla impugnazione di una sentenza di condanna, anche nell'ipotesi in cui con quest'ultima sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella contenuta nella imputazione, salvo che da tale diversa qualificazione possa derivare una diversa quantificazione del danno da u risarcire (Sez. 1^, n. 23114 del 22/01/2003, dep. 26/05/2003, Laganà e altri, Rv. 224562). Si e anche osservato, sotto un profilo concorrente e più generale, che nel sistema processuale penale vigente il diritto della parte civile, una volta legittimamente intervenuta nel giudizio, di partecipare a tutte le sue fasi per la tutela dei propri interessi e di proporre impugnazione, a norma dell'art. 576 c.p.p., con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile trova un limite nella cessazione dell'interesse, quando non si dibatta su questioni che possano incidere sull'azione risarcitoria (Sez. 4^, n. 4933 del 10/03/1981, dep. 26/05/1981, Mastrodicasa, Rv. 149005), e che, "in particolare, ciò avviene allorché, definita la responsabilità dell'imputato, si discuta su elementi che incidono in modo esclusivo sull'entità della pena in ragione della gravità che l'ordinamento giuridico riconosce al fatto, sul piano del disvalore penale, senza possibili incidenze sull'azione di risarcimento del danno", dovendo rintracciarsi l'elemento che consente di individuare l'esistenza di un interesse della parte civile a ricorrere contro la sentenza di condanna "nella possibilità di incidenza della decisione oggetto del ricorso sulla liquidazione del danno, e quindi nei casi in cui il punto in contestazione costituisce un elemento essenziale del rapporto causale, tale da modificare in modo essenziale la relazione tra il fatto reato che produce il danno e il suo autore" (Sez. 5^, n. 10077 del 15/01/2002, dep. 12/03/2002, Mobilia, Rv. 221531).
1.2. Tale approdo interpretativo è del tutto coerente con la ricostruzione sistematica della impugnazione della parte civile in correlazione con la disciplina delle cause di inammissibilità della impugnazione, dovendo distinguersi, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., lett. a), il profilo della carenza di legittimazione e quello della carenza di interesse: il primo attiene alla verifica del requisito soggettivo della titolarità del potere di impugnazione e di quello oggettivo della conformità del tenore decisorio del provvedimento a un modello prestabilito, ancorato alle norme procedurali che riconoscono alla parte il diritto di impugnare il provvedimento o taluni suoi capi, che per la parte civile sono solo quelli che concernono l'azione civile (art. 576 c.p.p.), salva la facoltà di sollecitare l'impugnazione del P.M. (art. 572 c.p.p., comma 1); il secondo, invece, attiene alla delibazione subordinata e concreta della esistenza di una ragione economica della parte proponente di ottenere la decisione richiesta al fine di rimuovere il pregiudizio che a quella ragione arreca il provvedimento impugnato (in tal senso, in motivazione, Sez. 5^, n. 8577 del 26/01/2001, citata;
Sez. 4^, n. 3998 del 03/07/2012, citata). Alla stregua di tali premesse, è del tutto condivisibile il rilievo conclusivo che se ne trae, secondo il quale il giudizio in ordine all'ammissibilità della impugnazione della parte civile, che richiede in appello una diversa definizione giuridica del fatto ai fini della quantificazione dei danni da reato, non pertiene alla sua legittimazione ma all'interesse, poiché, anche in relazione ai poteri decisori del giudice della impugnazione fissati dall'art. 597 c.p.p., comma 3, la definizione giuridica del fatto può essere svincolata dagli effetti penali conseguenti, cui è correlato l'ambito oggettivo di legittimazione dell'impugnante, senza essere per tale ragione fine a se stessa, poiché la sentenza penale di condanna, a norma dell'art. 651 c.p.p., ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale nel giudizio civile (o amministrativo) per le restituzioni e il risarcimento del danno (in tal senso, in motivazione, Sez. 5^, n. 8577 del 26/01/2001, citata).
1.3. Consegue alle svolte considerazioni che il ricorso proposto dalle parti civili, da valutarsi in rapporto al loro interesse a impugnare ai fini civili la sentenza di condanna in punto di definizione giuridica del fatto, deve essere considerato ammissibile, poiché la diversa qualificazione richiesta del fatto illecito come doloso invece che colposo implica una sua valutazione di maggiore gravità, che va desunta da una serie di elementi tra i quali l'intensità del dolo e il grado della colpa, e implica una diversa quantificazione del danno da risarcire (tra le altre, Sez. 3^ civile, n. 15103 del 25/10/2002, Rv. 558053; Sez. 3^ civile, n. 702 del 19/01/2010, Rv. 610870).
2. Le censure mosse dalle parti civili con i primi due motivi del ricorso sono fondate nel merito.
2.1. La Corte di assise di appello ha condiviso e ripercorso la dinamica del fatto nei termini ricostruiti con la sentenza di primo grado sulla base delle dichiarazioni di NI VI e del coniuge e degli esiti della prova scientifica (sintetizzati sub 3. e 3.1. del "ritenuto in fatto"), e apprezzati come pacifici e non ulteriormente contestabili, e ha ritenuto, richiamando gli esiti della perizia psichiatrica, non esclusa ne' ridotta la imputabilità del detto NI al momento del fatto per la insussistenza di alcun elemento caratterizzante il concetto di infermità e rilevante all'indicato fine.
La Corte, che ha anche motivatamente rappresentato la non fondatezza della tesi difensiva dell'evento accidentale, dedotta in primo grado e riproposta in appello in contraddizione logica con la prospettazione della non imputabilità unitamente sostenuta, e contrastata dagli elementi di valutazione offerti dalla consulenza balistica e dalle dichiarazioni rese dallo stesso NI il giorno del fatto (alle ore 11,50) al Pubblico Ministero, ha ricostruito il fatto in termini di volontaria esplosione, per opera di NI, di quattro colpi di fucile, due dei quali indirizzati "contro il ladro che fuggiva dalla sua proprietà con una sacca di sigarette in spalle, colpendo con il primo di questi due colpi la sacca, e con il secondo il bersaglio umano".
2.2. Tale analisi fattuale e le conclusioni che l'hanno definita non sono oggetto di contestazione nel ricorso delle parti civili, ne' in quello dell'imputato, che attiene al solo trattamento sanzionatorio, e possono considerarsi non ulteriormente discutibili.
3. La questione invece controversa, e che fonda la stessa ammissibilità del ricorso delle parti civili, riguarda l'ulteriore passaggio argomentativo della Corte di secondo grado, che, nel riformare la sentenza appellata, ha definito giuridicamente il fatto ai sensi degli artt. 59 e 589 c.p., all'esito di un percorso argomentativo, in diritto e in fatto, ritenuto dimostrativo della fondatezza della richiesta difensiva di riconoscimento della legittima difesa putativa con errore dovuto a colpa.
3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima;
mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa (tra le altre, Sez. 1^, n. 45425 del 25/10/2005, dep. 15/12/2005, P.G. in proc. Bollardi, Rv. 233352).
La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale con la sola differenza che, nella prima, la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall'agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. Tale errore - che ha efficacia esimente se è scusabile e comporta responsabilità di cui all'art. 59 c.p., u.c., quando sia determinato da colpa - deve in entrambe le ipotesi trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sicché la legittima difesa putativa non può valutarsi alla luce di un criterio esclusivamente soggettivo e desumersi, quindi, dal solo stato d'animo dell'agente, dal solo timore o dal solo errore, dovendo, invece, essere considerata anche la situazione obiettiva che abbia determinato l'errore stesso. Essa, pertanto, può configurarsi se e in quanto l'erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sè inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell'animo dell'agente, la;
ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo, persuasione che peraltro deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze p oggettive in cui l'azione della difesa venga a estrinsecarsi (Sez. 1^, n. 3464 del 24/11/2009, dep. 27/01/2010, Narcisio, Rv. 245634, e, tra le precedenti conformi, Sez. 1^, n. 3898 del 18/02/1997, dep. 28/04/1997, Micheli, Rv. 207376). È anche consolidato il principio di diritto alla cui stregua il giudizio di accertamento della legittima difesa putativa, così come di quella reale, deve essere effettuato con giudizio ex ante - e non già ex post - delle circostanze di fatto, cronologicamente rapportato al momento della reazione e dimensionato nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete al fine di apprezzare solo in quel momento - e non a posteriori - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi, ex art. 52 c.p., dell'esimente indicata (Sez. 5^, n. 3507 del 04/11/2009, dep. 27/01/2010, Siviglia e altro, Rv. 245843, e, tra le precedenti conformi, Sez. 1^, n. 4456 del 17/02/2000, dep. 12/04/2000, Tripodi, Rv. 215808).
Il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa reale o putativa o dell'eccesso colposo nella stessa costituisce, peraltro, giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito (tra le altre, Sez. F, n. 39049 del 26/08/2008, dep. 16/10/2008, Greco, Rv. 241553).
3.2. La Corte di secondo grado, che ha richiamato tali condivisi principi, ha ritenuto che nella specie si erano valutati con la freddezza tipica del ragionamento ex post "gli elementi di valutazione che dovevano essere presenti nell'animo dell'agente" nel momento del fatto, non adeguatamente considerandosi "lo stato di estrema concitazione e di oggettiva paura", del quale lo stesso risultava portatore in detto momento, e la percezione autentica da parte del medesimo della sensazione di una minaccia concreta e incombente, in un contesto connotato dalle urla dei familiari, dalle minacce dei ladri, dall'orario notturno, dai precedenti furti subiti, dalla paura diffusa all'interno del nucleo familiare;
ha sottolineato che in tale contesto, esclusa dalla stessa sentenza (che ha riconosciuto il dolo eventuale) con valutazione ex ante la volontà di NI di uccidere, la deduzione ex post pure espressa in sentenza circa la condotta che lo stesso doveva tenere (serrarsi in casa e chiamare i Carabinieri) presupponeva a sua volta, nel complesso iter valutativo presupposto dal primo Giudice (portoncino divisorio di accesso al piano superiore blindato e non valicabile senza adeguati mezzi, indisponibilità di armi da parte dei ladri, minaccia di ritorsioni da parte degli stessi solo se qualcuno fosse sceso, fuga dei medesimi, esplosione del colpo mortale contro la vittima in fuga), una lucida consapevolezza, una freddezza valutativa e una padronanza di sè, non esigibili se non "a mente fredda"; ha rappresentato che, se tale ricostruzione poteva essere ritenuta diretta a determinare lo stato d'animo dell'agente, era configurabile un errore dovuto a una erronea percezione del reale stato di cose, determinata dalle peculiari circostanze di fatto, per la possibilità, non considerata nella sentenza, che il suocero di NI (ritratto in alcune immagini fotografiche estratte dalle telecamere di sorveglianza) si fosse recato al piano inferiore e fosse esposto al pericolo di aggressione o ritorsione da parte dei ladri, e per la possibile esplosione del colpo nell'erroneo convincimento di tale situazione di pericolo.
4. La ricostruzione della ritenuta scriminante putativa nei termini sinteticamente rappresentati non resiste alle specifiche doglianze espresse dalle parti civili ricorrenti, che hanno censurato la decisione sul punto per violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di secondo grado, che, richiamando i principi di diritto affermati da questa Corte, ne ha condiviso il contenuto e ha fissato, in coerenza con essi, il criterio metodologico da seguire per la corretta analisi della vicenda, rapportando il giudizio delle circostanze di fatto al momento dell'azione e ritenendo non condivisibile il giudizio svolto ex post dal Giudice di primo grado, ha, infatti, omesso di farne corretta applicazione ed è incorsa in illogicità, contraddittorietà e incongruenze argomentative incidenti sul discorso giustificativo della decisione e sulla correttezza della operata qualificazione del fatto.
4.1. La non correttezza e la incongruenza logica del ragionamento sono correlate sotto un primo profilo, denunciato con il primo motivo del ricorso delle parti civili, alla valorizzazione della circostanza di fatto, costituita dalla possibile presenza del suocero di NI, CR NI, all'interno della tabaccheria, posta a sostegno dell'individuato probabile pericolo di aggressione in danno di un familiare e a giustificazione dell'erroneo convincimento di NI di esplodere i colpi in presenza di un temuto pericolo. La circostanza, peraltro enunciata in termini di possibilità di presenza dell'indicato CR, è rappresentata con generico riferimento alle risultanze di fotogrammi estratti dal filmato di videosorveglianza dell'interno della tabaccheria, che, non indicati in altra parte della sentenza, ne' riferiti dallo stesso NI nei suoi interrogatori riportati nella sentenza di primo grado e nelle sue dichiarazioni in dibattimento, non risultano oggetto del dibattito giudiziario e, non specificati nel loro contenuto e nel contesto spazio-temporale che rappresentano, non sono inseriti logicamente, e in coerenza con le svolte premesse, nel giudizio ex ante, rapportato cronologicamente al momento del fatto e riferito alla loro effettiva percezione da parte di NI, si da incidere, erroneamente, sulla determinazione dello stesso alla esplosione dei colpi.
L'omessa spiegazione di tale passaggio ha determinato un vuoto motivazionale ricadente sulla tenuta logica della decisione e sulla correttezza della valutazione svolta circa la sussistenza della ravvisata legittima difesa putativa, poiché il giudizio prognostico da farsi ex ante suppone che la rappresentazione erronea della situazione di pericolo sia correlata a circostanze di fatto, in concreto percepite dall'agente e non a quelle comunque accertate.
4.2. La indicata circostanza di fatto assume rilievo, anche sotto il concorrente profilo, denunciato con il secondo motivo, dell'incorso travisamento della prova documentale rappresentata dalle immagini estrapolate dai filmati del circuito di videosorveglianza, contenute nei fascicoli fotografici acquisiti al processo di primo grado nelle udienze del 16 marzo 2010 e del 27 aprile 2010 e allegati al ricorso. L'esame di tali immagini illustrato dalle ricorrenti parti civili nell'opporre la difformità della informazione probatoria, utilizzata in sentenza, rispetto a specifici atti processuali/probatori e rispetto alla stessa ricostruzione della vicenda operata dal Giudice di primo grado e condivisa dal Giudice di appello, non poteva, infatti, essere omesso al fine di una esauriente e persuasiva analisi dei dati fattuali e probatori, una volta che la presenza del suocero di NI "in taluna delle immagini fotografiche" è stata argomentata in motivazione come rilevante e decisiva al fine del decidere.
La indicazione specifica dell'elemento di fatto, costituito dalla presenza di CR nel fotogramma n. 6 del fascicolo, acquisito nel corso della udienza del 27 aprile 2010, nelle condizioni di vestiario descritte dal medesimo nella sua deposizione testimoniale, unitamente allo stesso NI munito del fucile e al sacco bianco in fase di recupero, non attiene, invero, a una contestazione sul significato della prova, ma alla compatibilità del dato omesso travisato con l'operata ricostruzione dei fatti e della responsabilità e alla tenuta informativa e logico-argomentativa della motivazione, che non può astrarsi dall'obbligo di fedeltà alle specifiche evidenze processuali, anche per escluderne l'utilizzabilità o la rilevanza.
4.3. Ulteriore profilo fondatamente denunciato dalle parti civili con il primo motivo del ricorso riguarda la illogicità e la illegittimità della decisione, che, appuntandosi sullo stato emozionale di NI e dei suoi familiari al momento del fatto per "inferirne una rappresentazione della situazione concreta in capo agli stessi del tutto diversa da quanto in realtà stesse realmente accadendo", ha degradato ogni dato obiettivo, indicato nella sentenza di primo grado, ritenuto pacifico e non contestabile nella sentenza impugnata e ribadito come vero nella disaminata della ritenuta scriminante putativa, a circostanza suscettibile di valutazione coerente con la sua concreta e oggettiva sussistenza solo con ragionamento ex post, come ripercorso in primo grado, e non in rapporto ai frenetici momenti in cui sono stati esplosi da NI i colpi con il fucile, sfociati nel tragico epilogo.
Una tale impostazione valutativa, posta a base della rilettura critica delle osservazioni reiettive, in primo grado, della invocata scriminante, raffrontata alle stesse emergenze processuali, non diversamente valutate, evidenzia la incoerenza del tessuto argomentativo della ratio decidendi, avvertita nella stessa sentenza, che, di fronte all'autocritica della limitazione argomentativa alla determinazione dello stato di animo dell'agente, ha introdotto la vicenda del suocero dell'imputato come riscontro oggettivo alla errata interpretazione da parte dello stesso imputato della situazione reale, lasciando ogni dato oggettivo certo senza alcuna espressa e coordinata ricaduta processuale.
4.4. In tale contesto, l'apprezzamento finale della qualificazione del fatto come colposo non si pone come rispondente, in contrasto con le affermazioni di principio pure richiamate e sostenute, ai parametri normativi fissati dell'art. 59 c.p., comma 4 e art. 589 c.p.. 5. E, invece, privo di alcuna fondatezza il terzo motivo del ricorso delle parti civili che attiene alla contestata quantificazione delle somme liquidate a titolo di provvisionale.
5.1. Questa Corte ha, infatti, costantemente e condivisibilmente affermato che il provvedimento con il quale il giudice di merito nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato a essere travolto dalla effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento con la pronuncia definitiva sul risarcimento che, sola, può essere oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 19/02/1991, Aliano, Rv. 186722; Sez. 6^, n. 9266 del 26/04/1994, dep. 26/08/1994, Mondino e altro, Rv. 199072; Sez. 1, n. 7241 del 04/03/1999, dep. 08/06/1999, Pirani e altri, Rv. 213701;
Sez. 5^, n. 4973 del 18/10/1999, dep. 31/01/2000, Cucinotta P., Rv. 215770; Sez. 2^, n. 36536 del 20/06/2003, dep. 23/09/2003, Lucarelli e altri, Rv. 226454; Sez. 5^, n. 40410 del 18/03/2004, dep. 15/10/2004, Farina e altri, Rv. 230105; Sez. 4^, n. 34791 del 23/06/2010, dep. 27/09/2010, Mazzamurro, Rv. 248348), poiché la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e provvisorio, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto (Sez. 4^, n. 10098 del 20/03/1991, dep. 10/10/1991, Mileti, Rv. 188254; Sez. 2^, n. 6727 del 28/03/1995, dep. 08/06/1995, Terrusi, Rv. 201775; Sez. 4^, n. 36760 del 04/06/2004, dep. 17/09/2004, Cattaneo e altri, Rv. 230271; Sez. 5^, n. 32889 del 25/05/2011, dep. 26/08/2011, Mapelli e altri, Rv. 250934).
5.2. Le ricorrenti parti civili, nel contrapporre la sussistenza di oscillazioni giurisprudenziali non esplicitate e il riferimento alla diversa lettura operata dalla dottrina processual-penalistica, non deducono alcuna alternativa interpretazione a quella costantemente seguita, apoditticamente traendo dalla imputazione delle somme liquidate in via anticipata alla successiva quantificazione del danno la natura di condanna parziale del provvedimento sulla provvisionale e la sua suscettibilità di passare in giudicato.
6. Il ricorso proposto da NI VI, che riguarda il trattamento sanzionatorio nella parte relativa alla quantificazione della pena base e alla limitazione delle riduzioni della pena per effetto delle attenuanti, è manifestamente infondato.
6.1. La sentenza impugnata ha, infatti, esplicitato, dopo le determinazioni in punto responsabilità, le ragioni che giustificavano la scelta giudiziale, rilevando, quanto alla entità della pena base corrispondente al massimo edittale, la sua adeguatezza al fatto, già descritto in termini di oggettiva gravità, e mantenendo ferme le già concesse attenuanti generiche e della provocazione, con implicita conferma delle ragioni, non contestate, diffusamente esposte e analizzate dal primo Giudice con specifici richiami a elementi fattuali a fondamento della loro applicazione cumulativa, e con determinazione della loro incidenza sulla pena inflitta nella misura in diminuzione di un anno per ciascuna.
6.2. Tale valutazione, attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente e anche coerentemente al principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente, ne' in tema di attenuanti generiche (Sez. 1^, n. 33506 del 07/07/2010, dep. 13/09/2010, P.G. in proc. Biancofiore, Rv.247959), ne' in materia di determinazione della pena (Sez. 2^, n. 36425 del 26/06/2009, dep. 18/09/2009, Denaro, Rv. 245596), l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 c.p., si sottrae alle censure mosse, che del tutto infondatamente oppongono la rilettura, non consentita in questa sede, nella medesima chiave prospettica degli stessi elementi già oggetto di congrua e complessiva valutazione.
7. Alla stregua degli svolti rilievi, il ricorso proposto dall'imputato NI VI deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, mentre le rilevate lacune e incongruenze motivazionali e la rilevata erronea applicazione dei principi di diritto, incidenti, con carattere assorbente su ogni altra deduzione, sulla qualificazione giuridica del delitto contestato all'imputato come omicidio doloso e riqualificato in appello in termini di omicidio colposo ai sensi degli artt. 59 e 589 c.p., impongono, in accoglimento parziale del ricorso delle parti civili, l'annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili limitatamente alla detta qualificazione del fatto, dovendo il ricorso essere dichiarato inammissibile con riguardo alla contestata entità della provvisionale.
L'annullamento della sentenza nel detto limite deve essere disposto con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, non essendo più necessari ulteriori interventi del giudice penale e avendo la pronuncia del giudice di rinvio rilievo al fine della quantificazione del danno (tra le altre, Sez. 6^, n. 6645 del 21/04/1997, dep. 09/07/1997, P.M. e p.c. in proc. di, Rv. 209727;
Sez. 5^, n. 8577 del 26/01/2001, citata, non massimata sul punto;
Sez. 2^, n. 10813 del 13/12/2011, dep. 20/03/2012, P.C. in proc. Panza, Rv. 252470).
8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da NI VI segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta congrua nel caso concreto, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Alla regolamentazione delle spese del grado sostenute dalle parti civili, il cui ricorso è stato accolto nei termini indicati, deve invece provvedere il giudice di rinvio chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili limitatamente alla qualificazione del fatto e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso delle parti civili. Dichiara inammissibile altresì il ricorso di NI VI, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014