Sentenza 17 febbraio 2000
Massime • 1
L'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie sottoposta all'esame del giudice: si tratta di una valutazione di carattere relativo, e non assoluto e astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, dovendo egli esaminare, di volta in volta, e in concreto, se la particolare situazione sia obiettivamente tale da far sorgere nel soggetto l'erroneo convincimento di trovarsi nelle condizioni di fatto che, se fossero realmente esistenti, escluderebbero l'antigiuridicità della condotta prevista dalla legge come reato. In tale prospettiva, la valutazione deve essere necessariamente estesa a tutte le circostanze che possano avere avuto effettiva influenza sull'erronea supposizione, dovendo tenersi conto, oltre che delle modalità del singolo episodio in sè considerato, anche di tutti gli elementi fattuali che - pur essendo antecedenti all'azione - possano spiegare la condotta tenuta dai protagonisti della vicenda e avere avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sè o altri da un'ingiusta aggressione.
Commentario • 1
- 1. Lesioni personali: se commesse durante una partita di calcetto, sussistono i futili motiviAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 settembre 2023
La massima L'accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, dovendo svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. (Fattispecie relativa alle lesioni aggravate procurate alla vittima con un pugno, a seguito della spinta che l'agente asseriva di aver ricevuto nel contesto di una partita amatoriale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2000, n. 4456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4456 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 17/02/2000
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 277
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO " N.46444/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) IP SA n. il 11.10.1971
avverso sentenza del 14.04.1999 C. ASS. APP. di REGGIO CALABRIA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giovanni Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. P. Catanaso;
Udito il difensore Avv. A. Managò;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14.1.1998, la Corte di Assise di Reggio Calabria condannava PO ER alla pena di quindici anni e quattro mesi di reclusione ritenendolo responsabile dei reati di omicidio volontario in danno di PA RO, di lesioni volontarie aggravate, di detenzione e porto di una pistola e di minaccia aggravata, uniti dal vincolo della continuazione: l'imputato veniva anche condannato al risarcimento, dei danni, da liquidarsi in separata sede, oltre al rimborso delle spese sostenute dalle costituite parti civili.
In parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte di Assise di Appello, con sentenza del 13.4.1999, riduceva la pena inflitta al PO a quattordici anni di reclusione, applicando al reati di lesioni volontarie la disciplina di cui all'art. 83, comma 2, c.p., escludendo il reato di detenzione dell'arma e concedendo la diminuente prevista dall'art. 442 C.P.P.: l'imputato era, inoltre, condannato alla rifusione delle ulteriori spese del giudizio in favore delle parti civili.
Nella motivazione della sentenza, la Corte distrettuale escludeva, anzitutto, l'esistenza di una situazione fattuale che potesse giustificare l'applicazione della esimente della legittima difesa, rilevando che la linea difensiva dell'imputato -consistente nella tesi dell'accidentalità dei colpi di pistola e dell'attribuibilità dell'evento mortale a mera colpa- risultava incompatibile con i presupposti della scriminante ex art. 52 c.p. e con l'eccesso colposo nella difesa legittima. Riteneva altresì infondato il motivo di appello relativo ai colpi di pistola partiti accidentalmente dall'arma durante una colluttazione tra l'imputato e la vittima, osservando che le risultanze probatorie smentivano la versione del PO, secondo cui le esplosioni sarebbero avvenute allorché il PA era riuscito ad afferrare la mano in cui egli teneva la pistola, e che neppure le deduzioni dei consulenti tecnici di parte riuscivano a fornire apprezzabili conferme all'assunto dell'imputato. Riconosciuta la correttezza dell'esclusione dell'aggravante dei motivi futili, la Corte distrettuale rilevava che mancavano le condizioni per l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, in quanto il movente del delitto doveva individuarsi in un sentimento di odio accumulato nel tempo, sussisteva un rapporto di macroscopica sproporzione tra il fatto e la reazione dell'imputato e, inoltre, non poteva neanche qualificarsi ingiusta la situazione che aveva spinto il PO ad usare l'arma. Infine, ritenuta giustificata l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., la Corte accoglieva il motivo dell'appello del P.M. con cui era stata lamentata l'eccessiva esiguità della pena determinata dal giudice di primo grado, sicché veniva modificato il trattamento sanzionatorio aumentando la pena base per il delitto di omicidio.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 192, comma 2, dello stesso codice, 52, 55, 59, ultimo comma, c.p., sul rilievo che la tesi dell'accidentalità dei colpi non esimeva la Corte di merito dall'indagine relativa alla scriminante della legittima difesa, reale e putativa, e all'eccesso colposo: l'opinione accolta nella sentenza impugnata era viziata da palese illogicità della motivazione nella valutazione di dati probatori inequivoci, come l'aggressione dei fratelli PA al danni del padre dell'imputato, il coinvolgimento nella mischia dei congiunti dell'uomo nel tentativo di sottrarlo alle violenze del PA, il fatto che i colpi di pistola avevano attinto anche la madre e la sorella dell'imputato, le ferite escoriate riscontrate sul corpo della vittima, le cause dell'esito negativo dello stub effettuato sulle mani dell'ucciso, la mancata esplosione di colpi
contro
PA TE;
b) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., in relazione all'art. 45 c.p., dato che il fatto di era verificato per mera accidentalità e che l'esplosione era avvenuta in modo del tutto involontario nel corso della colluttazione tra l'imputato e la vittima;
c) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., in relazione all'art. 62 n. 2 c.p., sul rilievo che nessun elemento autorizzava a ritenere che l'imputato avesse potuto accumulare nel tempo odio verso la vittima e che, una volta ammesso l'atteggiamento aggressivo del PA, era stata contraddittoriamente esclusa la provocazione;
d) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., in relazione all'art. 133 c.p., in riferimento alla illogicità manifesta delle ragioni indicate per giustificare la determinazione dell'entità della pena e la riduzione operata per le attenuanti generiche;
e) illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di minaccia e di porto d'arma, commessi dall'imputato in uno stato assoluto di necessità per difendere la propria madre e la propria sorella dalla selvaggia aggressione della parte offesa e del di lui fratello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, deve segnalarsi l'incongruenza logica e giuridica della posizione espressa dalla Corte di secondo grado, che ha ritenuto di potere senz'altro disattendere il motivo di gravame relativo alla scriminante, della legittima difesa, reale o putativa, e all'eccesso colposo ex art. 55 c.p., osservando che la tesi risulta in insanabile contrasto con la linea difensiva dell'accidentalità dei colpi di pistola, seguita dall'imputato sin dall'inizio del processo.
Un simile argomentare è inficiato da un evidente errore di impostazione in quanto confonde il piano della ricostruzione del fatto -rispetto al quale sono indubbiamente rilevanti le dichiarazioni fatte dall'imputato a propria discolpa e la smentita che queste ricevono dalle restanti risultanze probatorie- con il piano della valutazione giuridica delle situazioni fattuali accertate dal giudice sulla base del prudente apprezzamento delle prove: con riferimento a quest'ultimo profilo, va riconosciuto che era certamente in facoltà dell'imputato prospettare tesi difensive alternative a seconda della scelta compiuta dal giudice a favore dell'una o dell'altra delle diverse ricostruzioni delle circostanze di fatto. In altri termini, la difesa del PO ben poteva essere articolata in termini tali da privilegiare la tesi dell'accidentalità dei colpi di pistola esplosi durante l'asserita colluttazione con la vittima, senza rinunciare tuttavia -per il caso dell'adesione da parte del giudice all'assunto accusatorio della volontaria esplosione dei colpi in direzione del PA- ad invocare l'operatività della causa di giustificazione, reale o putativa, o dell'eccesso colposo.
Tanto premesso, deve sottolinearsi che la Corte di secondo grado ha ritenuto che la tesi dell'accidentalità dell'esplosione dei colpi sia smentita dai risultati probatori acquisiti: nella sentenza impugnata è dato esplicitamente atto che nella formazione di tale convincimento ha avuto determinante influenza la circostanza che nessuno dei familiari dell'imputato ha accennato ad una colluttazione tra quest'ultimo e il PA.
Nell'apprezzamento di un siffatto dato probatorio, indubbiamente significativo, la Corte distrettuale non ha tenuto conto, nel verificare l'attendibilità delle deposizioni dei testi, della concitazione e del breve tempo in cui si svolsero i fatti ne' della circostanza che la madre e la sorella dell'imputato erano intente a soccorrere -e a difendere PO IC, rispettivo marito e padre. La mancanza di un'adeguato rilievo al contesto della vicenda, risultante dalle effettive modalità e dalla reale dinamica degli accadimenti, fa sorgere motivate perplessità sulla consistenza logica della valutazione delle prove e sulla rispondenza di essa al canone dettato dall'art. 192, comma 1, c.p.p.- Ma il punto che rivela inequivocamente l'incompletezza dell'iter argomentativo posto a base della soluzione accolta dal giudici di merito riguarda una precisa circostanza che, nonostante la sua rilevanza, non è stata affatto esaminata ne' nella decisione di primo grado ne' in quella di secondo grado, nonostante che fosse stata oggetto di specifica deduzione da parte dei difensori dell'imputato. Nell'atto di appello, sottoscritto dall'avv. Marrapodi, per contestare la ritenuta intenzionalità dell'esplosione dei colpi era stata formulata contro la sentenza di primo grado la seguente censura: "se PO ER, come narra il PA, appena arrivato sul luogo della lite, armato da volontà omicida, avesse sparato contro uno del PA, certamente non avrebbe colpito la madre e la sorella. Tale evento può spiegarsi soltanto ipotizzando un qualcosa di casuale, che non ha soltanto influito sulle persone bersaglio dei colpi di arma da fuoco, sibbene ha determinato anche l'esplosione dei colpi medesimi".
La Corte di seconda istanza ha del tutto taciuto sull'argomento logico sollevato col motivo di gravame, benché la spiegazione del ferimento da parte dell'imputato della propria madre e della propria sorella (la prima fu colpita al dito indice della mano destra, con perdita di parte della falange ungueale, la seconda al braccio destro e alla mammella destra) fosse idonea a contribuire in modo apprezzabile -alla ricostruzione del fatto e, di riflesso, a far confermare o escludere l'eventuale esplosione accidentale dei colpi. La mancanza di motivazione sul punto specificamente dedotto dall'appellante scuote la saldezza logica delle linee argomentative della decisione di secondo grado. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte precisato che il sindacato di legittimità, pur non potendo attingere l'intrinseca consistenza della valutazione degli elementi probatori operata dal giudice di merito, può essere, tuttavia, esercitato con riferimento al vizio derivante dal difetto di motivazione, riconoscibile allorché sia del tutto mancata la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice, di tal che la motivazione adottata non risponda al requisiti minimi di esistenza, di completezza e di logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono avere indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass., 15 novembre 1996, Izzi, rv. 206322). L'assoluta carenza di motivazione sulla dedotta questione relativa al ferimento della madre e della sorella dell'imputato ha dato origine ad un vuoto argomentativo che rende scarsamente plausibile l'intera ricostruzione del fatto, essendo evidente che un'adeguata giustificazione logica dell'interpretazione dei risultati probatori non avrebbe potuto prescindere dalla spiegazione delle ragioni per le quali l'imputato, se avesse realmente esploso i colpi di pistola in direzione del PA senza alcuna colluttazione con quest'ultimo, abbia potuto colpire anche la propria madre e la propria sorella. E la necessità dell'indicazione di tali ragioni risultava tanto più ineludibile quando si considera che i colpi furono esplosi da breve distanza e che era, quindi, ancor meno spiegabile come, in mancanza di una deviazione o di uno spostamento della mano che impugnava l'arma, i colpi abbiano potuto colpire, oltre al PA, i due congiunti dell'imputato.
Carenze rilevanti della motivazione sono riscontrabili, oltre che con riguardo al tema relativo alla esplosione accidentale dei colpi, in relazione alle argomentazioni svolte per disattendere i motivi di gravame riguardanti la configurabilità della causa di giustificazione della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo ex art. 55 c.p.- È stato già illustrato l'errore di impostazione dell'indagine in cui è incorsa la Corte di secondo grado allorquando si è limitata a rilevare che l'invocata applicazione della scriminante, era incompatibile con la tesi difensiva relativa all'esplosione accidentale dei colpi di pistola, senza tenere conto che, esclusa in punto di fatto la versione fornita dall'imputato, la difesa poteva senz'altro dedurre che nella differente ricostruzione della situazione erano riconoscibili gli estremi della legittima difesa reale o putativa ovvero quelli dell'eccesso colposo. Nella stessa sentenza impugnata si dà atto, a proposito del litigio tra i congiunti dell'imputato e i fratelli PA, che "il diverbio era trasmodato in vie di fatto" (pag. 8) e che l'ucciso era "persona dotata di forza fisica eccezionale" (pag. 9): a fronte di tali dati la Corte distrettuale ha, poi, tentato di escludere che il padre dell'imputato fosse stato oggetto di aggressione da parte del PA sia ridimensionando l'entità delle lesioni riportate da PO IC sia escludendo che quelle riscontrate sul corpo dell'ucciso fossero riferibili allo scontro con quest'ultimo e con le due donne. A quest'ultimo riguardo, la motivazione risulta sprovvista di coordinazione logica, in quanto per spiegare le presenza di ferite sul corpo della vittima la Corte di merito ha fatto ricorso a vere e proprie illazioni, ipotizzando che fossero state causate dal trascinamento del corpo verso l'autovettura usata per il trasporto in ospedale o fossero state determinate dall'attività del PA, il quale "attendeva abitualmente a lavori pesanti, quali la produzione e il commercio di olio" (pag. 9).
Simili incongruenze si traducono in illogicità manifesta della motivazione che rende censurabile, nel giudizio di legittimità, l'accertamento della effettiva situazione esistente allorché -come risulta dalla sentenza impugnata- l'imputato sentì le grida provenienti dalla strada ed uscì dalla propria abitazione impugnando la pistola.
Soltanto dopo avere proceduto ad una interpretazione razionale delle risultanze probatorie la Corte di secondo grado avrebbe potuto provvedere ad una argomentata disamina dei profili giuridici inerenti alla tesi difensiva dell'imputato, verificando se la situazione potesse essere ricondotta nella sfera degli artt. 52, 59 o 55 c.p.- In particolare, in tale necessaria indagine, la Corte avrebbe dovuto tenere presenti i seguenti principi di diritto:
a) i presupposti essenziali della scriminante della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto proprio o altrui, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, vale a dire alla inevitabilità di un pericolo attuale ed alla proporzione tra difesa ed offesa (Cass., Sez. I, 3 ottobre 1997, Merola;
Cass., Sez. I, 21 aprile 1994, Di Giovanni;
Cass., Sez. IV, 25 maggio 1993, Barraca);
b) nella legittima difesa putativa la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall'agente sulla base di un errore, scusabile o non, nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta, di talché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente (Cass., Sez. I, 18 febbraio 1997, Micheli;
Cass., Sez. I, 23 gennaio 1992, Vergori;
Cass., Sez. I, 9 ottobre 1989, Terlizzi);
c) l'eccesso colposo nella legittima difesa sottintende, a sua volta, i presupposti della scriminante col superamento dei limiti a quest'ultima collegati e deve essere accertato con riferimento all'esistenza di una determinata situazione fattuale tale da giustificare un errore di valutazione vertente sull'adeguatezza e sulla proporzione della reazione all'altrui azione (Cass., Sez. I, 24 settembre 1997, Merola;
Cass., Sez. I, 4 dicembre 1997, Mendicino);
d) l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio ex ante calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie sottoposta all'esame del giudice: si tratta di una valutazione di carattere relativo, e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, dovendo egli esaminare, di volta in volta e in concreto, se la particolare situazione sia obiettivamente tale da far sorgere l'errore di trovarsi nelle condizioni di fatto che, se fossero realmente esistenti, escluderebbero l'antigiuridicità della condotta prevista dalla legge come reato, con la precisazione che, in una simile prospettiva interpretativa delle risultanze probatorie, la valutazione deve essere necessariamente estesa a tutte le circostanze che possano avere avuto effettiva influenza sull'erronea supposizione, dovendo tenersi conto, oltre che delle modalità del singolo episodio in se considerato, anche di tutti gli elementi fattuali che -pur essendo antecedenti all'azione- possano spiegare la condotta tenuta dai protagonisti della vicenda ed avere avuto concreta incidenza sulla insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sè od altri da un'ingiusta aggressione (Cass., Sez. I, 5 gennaio 1999, Laruina). A conclusione di tutte le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, che, nel nuovo giudizio, dovrà rivalutare le risultanze probatorie procedendo alla ricostruzione dei fatti e, successivamente, all'applicazione ai risultati del rinnovato accertamento dei principi di diritto sopra enunciati.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. L'eventuale liquidazione delle spese di costituzione delle parti civili deve essere rimessa al giudice di rinvio.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria. Rimette la liquidazione eventuale delle spese di parte civile al giudice di rinvio.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2000