Sentenza 14 dicembre 2011
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Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna mirando alla modifica della qualificazione giuridica del fatto, quando dalla detta modifica possa derivare una diversa quantificazione del danno da risarcire.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23 febbraio 2024, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 30 giugno 2023, con la quale la Corte di assise di Bergamo aveva condannato E. M. H. alla pena di anni ventitre di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di C. A., attinto il 19 aprile 2022, mentre si trovava presso la sua abitazione di D. M. G., da plurimi colpi di martello sferratigli al capo, fatto aggravato dall'avere l'imputato agito per motivi abietti e futili, ossia per ragioni correlate alle esigenze economiche legate al vizio del gioco ed all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere preteso la restituzione di una somma di …
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Non integra il delitto di rissa la condotta di colui che, aggredito da altre persone, reagisca difendendosi, mentre configura il reato la condotta di due gruppi contrapposti che agiscano con la vicendevole volontà di attentare all'altrui incolumità (presupposto che non è integrato, ancora una volta, qualora un gruppo di persone assalga altri soggetti che fuggano dall'azione violenta posta in essere ai loro danni); ai fini della configurazione del reato di rissa, è sufficiente la partecipazione di almeno tre persone, in quanto rileva anche la contrapposizione tra due soggetti contro una sola persona. E' ammissibile il ricorso della parte civile che invochi la più grave qualificazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2011, n. 12139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12139 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 14/12/2011
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 2926
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 4596/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EZ SO OS UI N. IL 22/08/1985;
2) IG IA CK LI (ANCHE PCR) N. IL 15/4/1981 ricorrente;
avverso la sentenza n. 1530/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 15/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'a.c.r..
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 15.10.2010, la corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza 22.12.09 del tribunale di Treviso, ha dichiarato EZ RI CK ER non punibile per il reato ex art. 594 c.p. per reciprocità delle offese di RT ON JO IS e ha ridotto a 7 mesi e 20 giorni di reclusione la pena inflitta per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di minaccia grave e lesioni in danno del RT.
Ha confermato la condanna alla pena di 3 anni di reclusione inflitta al RT, in ordine ai reati di lesioni aggravate ex art. 583 c.p., comma 1 e art. 585 c.p. - cosi modificando l'originaria imputazione di tentato omicidio - in danno del EZ e di porto senza giustificato motivo di un machete, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile. Ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dalla parte civile EZ. Il difensore del EZ ha presentato, in qualità di parte civile, ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento all'art. 576 c.p.p.. 2. illogicità della motivazione relativa alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Il diritto della parte civile di impugnare la sentenza di condanna investe tutti gli aspetti che comunque si riflettano sul risarcimento del danno e quindi anche la qualificazione giuridica del fatto e pertanto va annullata la sentenza che ha disconosciuto questo diritto. La corte di merito ha affermato che l'art. 576 c.p.p., non prevede il diritto della parte civile di impugnare la qualificazione giuridica del fatto, non riconoscendo un interesse giuridicamente tutelabile sotto questo profilo. Come imputato, il EZ ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento all'art. 27 Cost., comma 2 e art. 192 c.p.p.: i giudici di merito hanno considerato dimostrata la sua responsabilità per il delitto di lesioni dagli accertamenti medici e dalle foto acquisite, non tenendo conto che la perizia consente l'accertamento della natura, entità e causa delle lesione, ma non è in grado di individuare l'autore e di ricostruire l'accadimento in cui è maturate la lesione. La corte non ha individuato nemmeno in quale momento la lesione si sia verificata ne' a seguito di quale accadimenti, tanto meno l'animo soggettivo e l'eventuale scriminante.
2. violazione di legge in riferimento all'art. 192 c.p.p.: in modo erroneo la corte ha affermato la responsabilità in ordine al reato di minaccia, ritenendo che il RT, dopo essere stato colpito al capo, abbia cercato soddisfazione non solo inseguendo l'avversario, ma anche minacciandolo di morte. La motivazione è illogica e contraddittoria, perché non può considerarsi che una persona ferita e sanguinante alla testa, priva di armi, abbia potuto seriamente minacciare una persona armata di machete. Il ricorso di EZ RI CK ER, in qualità di parte civile, merita accoglimento. Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna mirando alla modifica della qualificazione giuridica del fatto, quando dalla modifica possa derivare una diversa quantificazione del danno da risarcire (sez. 5, n. 8577 del 26.1.2001, rv218427; conf. Sez. 5, n. 54303 del 4.12.02, rv 223769). Nel caso in esame, è di immediata evidenza che il danno non patrimoniale patito dal EZ - costituito dalla sofferenza psichica, dalla paura per la propria vita causata dal comportamento aggressivo del RT - possa essere valutato di gran lunga superiore, ove fosse riconosciuta, dal giudice in sede civile, la sussistenza di una condotta della controparte sussumibile nell'ipotesi di tentato omicidio. Va invece rigettato il ricorso presentato nell'interesse di EZ agli effetti penali. La ricostruzione della condotta lesiva del ricorrente si fonda sulla decisiva forza dimostrativa riconosciuta agli accertamenti medici, la cui efficacia viene posta in dubbio dal ricorrente con un'argomentazione del tutto inconsistente, secondo cui la perizia non menta rilevo probatorio, non essendo idonea a rappresentare storicamente la condotta descritta nell'imputazione. È evidente che i giudici di merito hanno inquadrato l'accertamento compiuto dal perito in un contesto probatorio più ampio, la cui valutazione, in virtù della sua fedele conformità alle risultanze processuali e alla sua razionalità, non merita alcuna censura in sede di giudizio di legittimità. A identica conclusione deve giungersi in ordine alla valutazione degli elementi probatori concernenti il reato di minaccia, contenuta nella motivazione della sentenza impugnata. La razionalità di questa valutazione non è certo contraddetta dallo svolgimento e dagli effetti dell'aspro scontro sviluppato tra i protagonisti, da ritenere, anzi, naturale terreno di propositi di ulteriore e più grave violenza.
Pertanto, va rigettato il ricorso presentato dal EZ agli effetti penali, mentre va annullata la sentenza da questi impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso agli effetti penali e annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012