Sentenza 15 gennaio 2002
Massime • 1
Non sussiste l'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna che abbia escluso per l'imputato l'aggravante della premeditazione (art. 577 n. 3 cod. pen.) la quale, pur incidendo sulla gravità del disvalore sociale del fatto e potendo determinare una più grave sanzione, non influisce sulla entità della pretesa risarcitoria, che in sede civile potrà dar luogo ad una adeguata liquidazione del danno subito, indipendentemente dall'entità della pena inflitta all'imputato e, quindi, dal particolare disvalore del fatto connesso alla sussistenza della premeditazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2002, n. 10077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10077 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LACANNA PASQUALE - Presidente - del 15/01/2002
Dott. PROVIDENTI FRANCESCO - Consigliere - SENTENZA
Dott. NICASTRO FRANCESCO - Consigliere - N. 20
Dott. MARINI PIER FRANCESCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CICCHETTI NUNZIO - Consigliere - N. 033452/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul proced. proposto da:
1) IA LU N. IL 13/01/1936
avverso SENTENZA del 26/04/2001 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Frasso Antonio che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. Con sentenza del 26/4/2001, la Corte di Assise d'Appello di Napoli, decidendo su rinvio effettuato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 5/6/2000, che aveva annullato la sentenza di merito limitatamente all'aggravante della premeditazione, in parziale riforma della sentenza della Corte d'Assise di Benevento del 5/2/1999, condannava IL IG alla pena di anni 17 e mesi quattro di reclusione per i reati continuati di omicidio volontario in danno di Di LA LA e Di LA IG.
La vicenda ha avuto inizio il 29/5/1997 alle ore 22, allorché i Carabinieri intervenuti a seguito dell'esplosione di spari, rinvenivano in contrada Cuffiano di Morcone, i fratelli Di LA LA e GI attinti da colpi di fucile che avevano cagionato la morte del primo e gravi ferite al secondo, che decedeva dopo pochi giorni all'ospedale di Benevento.
Il 30 Maggio 1997, IL IG si presentava ai Carabinieri di Cercemaggiore e confessava di aver ucciso una persona sparandole dalla finestra del bagno della propria abitazione in Cuffiano. Interrogato dal PM, il IL sosteneva di aver sparato per difendersi dai fratelli Di LA che lo avevano minacciato a gesti, guardando dalla strada nella quale si trovavano verso la sua abitazione.
A seguito del giudizio di primo grado, l'imputato, esclusa l'aggravante della premeditazione veniva condannato alla pena di anni ventotto di reclusione. Proponevano appello l'imputato ed il P.M., e la Corte, in accoglimento dell'impugnazione di quest'ultimo, riteneva provata l'aggravante della premeditazione, e modificava la pena in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per otto mesi. Su ricorso del IL, la Corte Suprema annullava la decisione di appello, limitatamente all'aggravante della premeditazione e rinviava ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli, per le valutazioni degli elementi di fatto in ordine all'esistenza della premeditazione ed alle eventuali conseguenti valutazioni di merito anche sulla richiesta delle attenuanti generiche e sulla possibilità di applicare la sopravvenuta legge 5/6/2000 n. 144, sulla diminuente per il rito abbreviato.
La Corte d'Assise d'Appello con la sentenza impugnata, con motivazione in fatto, ha escluso l'aggravante della premeditazione, ha ritenuto l'imputato non meritevole delle attenuanti generiche ed ha considerato ammissibile la richiesta di rito abbreviato effettuata in attuazione della legge 5/6/2000 n. 144. Conseguentemente, movendo dalla pena di anni 24 di reclusione per il primo omicidio, aumentata per la continuazione per il secondo omicidio di anni due, e con la riduzione per il rito abbreviato, stabiliva la pena in anni 17 e mesi quattro di reclusione, oltre le pene accessorie ed il risarcimento danni.
Proponevano ricorso l'imputato e la parte civile Di LA CO. Il primo lamentava vizio di motivazione sul punto relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La parte civile presentava ricorso ai sensi dell'articolo 573 c.p.p. riguardante specificamente l'entità del risarcimento del danno, in relazione alla gravità della pena inflitta. Ed, al fine di evitare la formazione del giudicato in ordine alla valutazione dei giudici di merito di una minore gravità del fatto e dunque di una minore entità del risarcimento, proponeva il ricorso agli effetti civili, censurando la motivazione della sentenza sia sul punto in cui aveva eluso la premeditazione, sia sull'applicazione della riduzione della pena per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato. Il ricorso dell'imputato è inammissibile.
La censura di mancata motivazione in ordine alla omessa applicazione delle attenuanti generiche è formulata in modo generico ed è, comunque, manifestamente infondata.
I giudici di merito, infatti, hanno ritenuto di non poter riconoscere all'imputato le attenuanti generiche, "per la negativa valutazione sulla sua personalità, evidenziata dai precedenti penali, tra i quali la condanna per minaccia e resistenza;
la gravità della condotta per l'enorme entità dei danni cagionati, l'uso di mezzi micidiali, e le modalità feroci quanto imprevedibili dell'esecuzione; il comportamento tenuto dal IL dopo il delitto ed il suo allontanarsi dopo il delitto per molti chilometri dal posto, per sottrarsi ad un probabile provvedimento di limitazione della libertà personale, e poi la costituzione ai CC di Cercemaggiore solo alle ore 1,50 del giorno successivo ai quali raccontò di una inverosimile provocazione subita". Si tratta di una motivazione congrua, logica ed affidata ai criteri previsti dalla legge, per il corretto esercizio delle scelte discrezionali del giudice nell'ambito della determinazione della pena. Di conseguenza deve ritenersi inammissibile, in sede di legittimità, qualsiasi verifica nel merito delle argomentazioni dedotte.
Anche il ricorso della parte civile va dichiarato inammissibile. Con il primo motivo la parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per omissione e contraddittorietà della motivazione in quanto, pur nell'ottica dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, non sarebbero stati colmati i vuoti motivazionali censurati dalla Corte di legittimità e non sarebbero state corrette le incongruenze logiche rilevate nella sentenza annullata, anzi sarebbe stata omessa la ricostruzione dei dati di fatto e la valutazioni di essi relativamente alla circostanza aggravante della premeditazione.
Precisava di proporre ricorso ai fini degli interessi civili, per evitare il formarsi del giudicato in ordine alla valutazione di una minore gravità del fatto, e dunque di una minore entità del risarcimento.
La censura non può essere ammessa perché la parte civile nel caso è carente di interesse.
Nel sistema processuale penale vigente la parte civile, una volta legittimamente intervenuta nel giudizio ha diritto di partecipare a tutte le sue fasi per la tutela dei propri interessi, ed in particolare a norma dell'articolo 576 del c.p.p., può proporre impugnazione con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile.. Tale diritto trova però un limite nella cessazione dell'interesse, quando non si dibatta su questioni che possano incidere sull'azione risarcitoria (v. Cass sez. 4, 10/3/1981 n. 0 4933). In particolare, ciò avviene allorché, definita la responsabilità dell'imputato, si discuta su elementi che incidono in modo esclusivo sull'entità della pena in ragione della gravità che l'ordinamento giuridico riconosce al fatto, sul piano del disvalore penale, senza possibili incidenze sull'azione di risarcimento del danno. Quest'ultima trova il suo fondamento nell'evento delittuoso, (omicidio di un parente), per quanto concerne il danno materiale, consistente nell'esborso economico che il fatto ha comportato alla parte civile e nella perdita della risorsa attuale e futura che la persona uccisa era in grado di procurare. Vi è poi il danno morale consistente nella lesione dei rapporti affettivi e sociali, esistenti fra la persona uccisa e la sua famiglia, e nella sofferenza che l'evento truce ha determinato nelle persone a lui più care. Questi elementi, possono essere dedotti dal fatto accertato nel giudizio penale, inteso sia nella sua essenza materiale, sia nell'entità dell'elemento soggettivo. Vi sono però questioni di fatto o di diritto che non riguardano l'azione civile.
La giurisprudenza in particolare ha ritenuto che in caso di sentenza di condanna l'interesse della parte civile a proporre ricorso debba essere considerato possibile soltanto allorché sia evidente che la modifica della sentenza possa incidere sugli interessi civili. Si tratta delle sentenze che abbiano ritenuto: a) il concorso di colpa della parte offesa;
b) nelle quali sia stata ritenuta la legittima difesa anche nella forma dell'eccesso colposo;
e) sia stata modificata l'imputazione ritenendo colposo il reato in precedenza contestato come doloso;
d) in cui si sia ritenuto che la parte offesa abbia influito con il suo comportamento a determinare l'evento o sia stata attenuata la pena per tale ragione. Su quest'ultimo punto, la giurisprudenza si è divisa in ordine alla legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di condanna nella quale sia stata ritenuta la provocazione. (v. in senso favorevole Cass. Sez. 1, 3/3/2000 n. 4775; in senso contrario v. Cass. Sez. 5, 12/5/1999 n. 7718). L'elemento comunque che consente di individuare l'esistenza di un interesse della parte civile a ricorrere contro la sentenza di condanna, va rintracciato nella possibilità di incidenza della decisione oggetto del ricorso sulla liquidazione del danno, e quindi nei casi in cui il punto in contestazione costituisce un elemento essenziale del rapporto causale, tale da modificare in modo essenziale la relazione tra il fatto reato che produce il danno ed il suo autore.
L'aggravante della premeditazione influisce sulla gravità del disvalore sociale del fatto, determinando l'esigenza di una più grave punizione dell'imputato, ma non interviene ad aggravare le conseguenze risarcitorie dell'evento. La parte civile, avendo ottenuto la condanna dell'imputato per omicidio volontario potrà ottenere in sede civile una adeguata liquidazione del danno subito, indipendentemente dall'entità della pena inflitta all'imputato ed al particolare disvalore dato dalla premeditazione.
Il ricorso è quindi destituito di interesse.
Analoga decisione deve assumersi in ordine al secondo motivo del ricorso, avente per oggetto la concessione della diminuente del rito abbreviato.
Non incidendo l'indicata diminuente sull'evento delittuoso, il ricorso della parte civile è certamente carente di interesse. Entrambi ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle Ammende la somma di 500,00 euro ciascuno.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, sezione quinta penale, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed a versare alla Cassa delle Ammende la somma di 500,00 euro ciascuno.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2002