Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 1
I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ravvisato gli estremi del delitto di omicidio colposo nel comportamento di colui che, brutalmente assalito in presenza di altri da una persona dalla notoria fama criminale, a lui fisicamente superiore, abbia colpito con un coltello l'avversario cagionandone la morte).
Commentari • 7
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1. Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. 2. Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto (1). (1) Comma aggiunto dall'art. 2 della …
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La massima L'accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, dovendo svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. (Fattispecie relativa alle lesioni aggravate procurate alla vittima con un pugno, a seguito della spinta che l'agente asseriva di aver ricevuto nel contesto di una partita amatoriale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2005, n. 45425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45425 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 25/10/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1081
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 015187/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO di LECCE;
nei confronti di:
1) DI OR AR N. IL 11/11/1941;
avverso SENTENZA del 25/05/2004 CORTE ASSISE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. GRECO Antonio Raffaele.
OSSERVA
Con sentenza del 05/03/2003 - resa nelle forme del rito abbreviato - il G.U.P. del tribunale di Lecce dichiarava il DI colpevole di omicidio in persona di ES IA (da lui raggiunto con due coltellate) e del connesso porto ingiustificato di coltello - reati unificati per la continuazione;
lo condannava, quindi, alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle pronunce accessorie. Su gravame dell'imputato, la corte d'assise d'appello di Lecce - colla sentenza oggi esaminata - dichiarava il DI colpevole di omicidio colposo ai sensi dell'art. 55 c.p., riducendo come in atti la sanzione a costui inflitta.
Osservava la corte leccese che il fatto era stato conseguenza di un precedente episodio che aveva coinvolto il DI e il padre dei fratelli IA;
questi, intendendo chiarire la situazione, avevano raggiunto l'attuale imputato, che, aggredito da ES IA con schiaffi e pugni, aveva reagito con due coltellate, una delle quali mortale. Esclusa la scriminante della legittima difesa, per la sproporzione dell'azione difensiva rispetto alla concreta situazione di pericolo, il secondo giudice riteneva sussistente l'eccesso colposo, avendo il DI - fisicamente inferiore all'antagonista, brutalmente assalito in presenza di altri da persona la cui fama criminale era notoria - erroneamente calcolato l'entità del pericolo e l'adeguatezza dello strumento reattivo. I limiti della legittima difesa erano dunque stati superati colposamente e non per una scelta volontaria.
Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione il P.G. di Lecce, che denunciava violazione di legge.
Il DI aveva reagito all'aggressione del IA, avvenuta in presenza di più persone, non - come avrebbe potuto - colla semplice forza fisica, ma coll'uso di un micidiale coltello del quale era armato e di cui si servì due volte, sempre raggiungendo parti vitali del corpo. Non si trattava dunque di semplice sproporzione dei mezzi di difesa rispetto all'offesa, ma di deliberata scelta offensiva, caratterizzata dal dolo omicida.
Era pertanto chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Nell'interesse del DI è stata tempestivamente prodotta una memoria difensiva.
Il ricorso è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima;
mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa. L'eccesso colposo (di legittima difesa) sottintende, a sua volta, i presupposti della scriminante, col superamento dei limiti a quest'ultima collegati;
per stabilire se nel commettere il fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima identificare i requisiti comuni alle due figure giuridiche, poi il requisito che le differenzia: accertata la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio-temporale e con valutazione ex ante, occorre procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale certamente comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (cfr. Sez. 1^, 24/09/1997, Merola;
id. 20/06/1997, Sergi ed altre più risalenti). Nella fattispecie esaminata, la sentenza impugnata e il ricorso del p.g. concordano nel ritenere sussistenti tutti i requisiti della difesa legittima (aggressione ingiusta, pericolo per l'incolumità della persona, necessità della difesa) tranne quello della adeguatezza della reazione difensiva;
solo che, secondo il giudice a quo, la sproporzione fra azione lesiva e reazione difensiva dipese da una serie di circostanze fattuali ricollegabili ad una valutazione colposa (si potrebbe dire, per imperizia e imprudenza) della necessità di difendersi, usando uno strumento sicuramente micidiale, il cui il impiego, appunto, il ricorrente p.g. ritiene prova che lo stesso sia stato inadeguatamente ma comunque volontariamente (cioè dolosamente) usato per uccidere.
Ora, la motivazione spesa sul punto dalla sentenza di secondo grado, non evidenzia manifeste illogicità nell'affermare che la repentina azione violenta del IA, persona più giovane, più prestante e comunque caratterizzata da un'aura di notoria inclinazione alla violenza criminale, indusse il DI a servirsi dell'unico mezzo difensivo a sua disposizione, rilevando come ne' la sola forza fisica, ne' l'improbabile intervento di terzi (proprio per la personalità dell'aggressore) potesse consentire a costui di validamente difendersi. Gli stessi dati di fatto sono invece indicati (in positivo) dal ricorrente per documentare l'alternatività concreta della condotta;
ma il ragionamento, anziché individuare carenze logico-argomentative dell'apparato motivazionale censurato, pretende di introdurre nel giudizio di legittimità una visione dei fatti in chiave di logica alternativa. Il che non vale per inficiare la correttezza del convincimento censurato.
Ovviamente, la condotta del DI non poteva andare esente da critica, visto che eccesso reattivo vi fu;
ma la colorazione non dolosa della condotta appare adeguatamente giustificata dai giudici di merito, considerando anche che il dato più appariscente (come tale sottolineato dal ricorrente p.g.) è la duplicazione dei colpi, uno dei quali - ne' si è potuto stabilire l'ordine di successione, il che ulteriormente inficia la possibilità di qualificare come connotata da animus necandi la condotta del DI - non fu però capace di provocare alcun danno, come insindacabilmente accertato in fatto dalla sentenza in esame. La quale dunque non merita censura;
il ricorso va conseguentemente rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2005