Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
L'iscrizione nelle liste dei disoccupati e la permanenza in esse, non comportando alcun apprezzamento dell'interesse pubblico e, quindi, l'esercizio di un potere da parte della pubblica amministrazione, costituiscono oggetto di diritti soggettivi dei privati, la cognizione dei quali, nelle relative controversie, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/08/2003, n. 12096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12096 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. RAVAGNANI Erminio - rel. Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA EDDA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SIRO CENTOFANTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TI AR, elettivamente domiciliata in ROMA, via CASSIA 1290, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TABARRINI, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERO PEPPUCCI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
COMUNE DI GUALDO CATTANEO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO SATTA che lo rappresenta e difende con procura speciale atti notar FABIO ARRIVI;
- resistente con procura -
nonché
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI;
- intimato -
avverso la decisione n. 2768/01 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 16/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
uditi gli avvocati Siro CENTOFANTI, Piero PEPPUCCI, Filippo SATTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione dell'a.g.o..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 19 febbraio 1998, il direttore provinciale del lavoro di Perugia, in accoglimento di un ricorso proposto dalla signora ED UE, escludeva dalla graduatoria predisposta dalla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Todi la signora AR ZO e, conseguentemente, dall'assunzione quale cuoca-bidella presso il comune di Gualdo Cattaneo.
Il ricorso proposto dalla ZO nei confronti dell'UE, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, diretto all'annullamento del predetto provvedimento, veniva rigettato. In sede di appello, in cui si costituiva il Comune di Gualdo Cattaneo, il Consiglio di Stato, con decisione pubblicata il 16 maggio 2001, annullava la sentenza impugnata e gli atti oggetto dell'impugnazione davanti al TAR, osservando quanto segue. L'art. 10 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 prevede che gli iscritti nelle liste di collocamento siano suddivisi in tre classi, costituenti ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro, a fronte delle richieste di personale formulate in via numerica dai datori di lavoro. Nella prima di dette classi, nella quale è previsto che siano inseriti i lavoratori disoccupati o con occupazione a tempo parziale (con orario non superiore a venti ore settimanali), è consentita, secondo l'interpretazione suggerita dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 65 del 13 marzo 1999, come conforme alla Costituzione, l'inclusione, oltre che dei lavoratori subordinati, anche dei lavoratori autonomi che svolgano un lavoro di modesta entità. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento del Direttore provinciale del lavoro di Perugia che ha escluso dalla graduatoria la ZO, trattandosi di coltivatrice diretta con impegno lavorativo qualificabile come modesto, in relazione al criterio di riferimento rinvenibile nella disciplina dettata per i lavoratori socialmente utili, in particolare, nell'art. 8, comma quarto, del D.Lgs. 1 dicembre 1997 n. 468.
Avverso questa decisione la UE ha proposto ricorso per cassazione contro la ZO e nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché del Comune di Gualdo Cattaneo, ed ha successivamente presentato memoria. La sola ZO ha presentato controricorso, illustrato con memoria. Il Comune di Gualdo Cattaneo ha partecipato alla discussione orale, dopo aver prodotto in udienza rituale procura speciale. La stessa ZO ha presentato altresì note d'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, deducendo "difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione all'art. 360 ed all'art. 362, primo comma, cod. proc. civ., all'art. 48 R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 ed all'art. 36 legge 6 dicembre 1971 n. 1034", assume che la posizione soggettiva della ZO, in ordine alla sua inclusione nella prima classe della lista dei disoccupati, ha natura di diritto soggettivo, sia per il contenuto specifico, attinente a valori primari anche costituzionalmente garantiti, sia perché in relazione alla stessa era configurabile non già l'esercizio, da parte della Pubblica Amministrazione, di una valutazione discrezionale correlata ad un apprezzamento dell'interesse pubblico, ma soltanto, il riscontro di dati oggettivi. D'altra parte, le stesse deduzioni contenute nel ricorso introduttivo della ZO, diretto ad evitare "una palese violazione degli artt. 36, 4 e 3 della Costituzione", rivelerebbero che l'oggetto della controversia atterrebbe a diritti soggettivi, mentre il riscontro della sussistenza del rivendicato diritto del lavoratore autonomo (occupato parzialmente) all'iscrizione nella prima classe dei disoccupati sarebbe meramente oggettivo ed automatico, in quanto riferibile all'importo del suo reddito, alla stregua dell'interpretazione dell'art. 10 sopra citato, suggerita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 65 del 1999. Conseguentemente la presente controversia avrebbe dovuto essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è fondato e va accolto.
Come è noto, l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale è da identificare in base non già al criterio della "prospettazione", bensì a quello del "petitum" sostanziale, quale può individuarsi indagando sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio. Può quindi affermarsi, così confutandosi l'opposta tesi sostenuta dalla difesa della ZO nelle note d'udienza, che la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo ad una domanda proposta dal privato nei confronti della Pubblica Amministrazione, non può essere esclusa per il solo fatto che la domanda medesima contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, posto che, ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, quella giurisdizione va ugualmente affermata, fermo restando il potere del giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell'atto amministrativo nel caso concreto, in quanto lesivo di detto diritto soggettivo (da ultimo, Cass. SU 15 maggio 2003 n. 7507). Orbene, nella specie, non può negarsi che la formale richiesta di annullamento del provvedimento del direttore provinciale del lavoro di Perugia si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo. Invero, queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di affermare che la determinazione della qualità di disoccupato è oggetto di un'attività di mera ricognizione da parte degli organi competenti, tanto da essere rimessa in prima istanza alle dichiarazioni degli interessati (art. 22, primo comma, legge 29 aprile 1949 n. 264, e art. 15 legge 28 febbraio 1987 n. 56), e, per quanto riguarda specificamente il caso in esame, è disciplinata dall'art. 10, primo comma, legge n. 56 del 1987 cit, che prevede circostanze di fatto,
oggettivamente determinate o determinabili, che non comportano esercizio di discrezionalità (così Cass. SU 26 novembre 1996 n. 10489). Da quanto rilevato consegue pertanto che l'iscrizione nelle liste dei disoccupati e la permanenza in esse, non comportando alcun apprezzamento dell'interesse pubblico e, quindi, l'esercizio di un potere da parte della Pubblica Amministrazione, costituiscono oggetto di diritti soggettivi dei privati, la cognizione dei quali nelle relative controversie spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione impugnata deve dunque essere cassata senza rinvio. Quanto alle spese dell'intero processo, si ritengono sussistenti giusti motivi per la loro integrale compensazione tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa senza rinvio la decisione impugnata e compensa tra tutte le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003