Sentenza 23 gennaio 2009
Massime • 1
È affetto in via derivata da nullità d'ordine generale ed a regime intermedio l'esame dibattimentale del consulente tecnico del pubblico ministero sui risultati dell'accertamento tecnico irripetibile eseguito senza il previo avviso all'indagato ed al suo difensore, la cui nullità sia stata rilevata nei termini di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2009, n. 11052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11052 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 23/01/2009
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 280
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - N. 039861/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT FR AN, N. IL 20/11/1960;
avverso SENTENZA del 05/07/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANILE PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. PELLEGRINO Pasquale, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e in subordine, la prescrizione. FATTO E DIRITTO
1 - Con sentenza in data 5 luglio 2004 la Corte d'AppeLL di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza con la quale OT FR IO veniva dichiarato colpevole dei delitti di detenzione illecita di arma clandestina e ricettazione della medesima, accertati nel settembre dell'anno 1998, e condannato, con il vincolo della continuazione, alla pena di anni tre di reclusione e L.
3.000.000 di multa, con confisca e distruzione dell'arma in sequestro. La Corte, con riferimento alla doglianza dell'appellante inerente all'utilizzazione della deposizione del M.LL AR del RIS, a seguito di esame disposto in prime cure ai sensi dell'art. 507 c.p.p. sebbene la consulenza daLL stesso eseguita ai sensi dell'art. 360 c.p.p. già fosse stata dichiarata nulla, con espunzione della relazione dal fascicolo d'ufficio, riteneva che gli accertamenti disposti in dibattimento obbedissero al principio della rinnovazione degli atti nulli e che potessero quindi, concorrere nella formazione del convincimento.
Avverso tale decisione proponeva tempestivo ricorso, tramite il proprio difensore, l'imputato.
Con il primo motivo si deduceva, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 420 ter c.p.p., per essersi disattesa l'istanza difensiva di rinvio del dibattimento, giustificata da concomitanti impegni del difensore. Con il secondo motivo di ricorso si denunciava la violazione degli artt. 185, 191 e 507 c.p.p., per essersi disposto l'esame del consulente del P.M., al fine di riferire in merito a una relazione peritale inerente ad attività già sanzionata da nullità ex art.360 c.p.p.. 2.1 - Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, il legittimo impedimento del difensore, per integrare una causa necessaria di rinvio dell'udienza, deve implicare una "assoluta impossibilità a comparire". Ne consegue che, quando l'impedimento allegato consista in un impegno professionale concomitante presso una sede giudiziaria diversa, il giudice di merito, con valutazione a lui rimessa e censurabile solo per mancanza, contraddittorietà o manifesta iLLgicità della motivazione, deve operare un opportuno bilanciamento tra la richiesta di rinvio rappresentata dal difensore, il quale può pur sempre nominare un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., e la contrapposta esigenza di celerità del processo, che è
stata elevata al rango di parametro costituzionale nel novellato art.111 Cost. stante l'introduzione, al comma 2, del canone della ragionevole durata del processo.
Questa Corte (Cass., sez. 6, 1^ ottobre 2003 - 31 dicembre 2003, n. 49540) ha infatti già affermato che in tema d'impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, questi ha l'onere di prospettare, in modo tempestivo e motivato, le ragioni che gli impediscono di presenziare, nonché di fornire specifica ragione della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art.102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare, sia in queLL
di cui chiede il rinvio;
da parte sua il giudice deve valutare accuratamente le deduzioni documentate, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato con quelle dell'amministrazione della giustizia, accertando che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie (conf. Cass., sez. 6, 18 novembre 2003 - 18 dicembre 2003, n. 48530;
Cass., sez. 1, 11 febbraio 2004 - 18 marzo 2004, n. 13351). Nella specie il giudice di merito ha motivato, nell'ordinanza al verbale dell'udienza del 5 luglio 2004, in termini sufficienti e non contraddittori, il diniego del rinvio dell'udienza dibattimentale, non risultando assoluto l'impedimento del difensore con riferimento alla facoltà di avvalersi di sostituti e tenuto conto dell'esigenza di celebrare il giudizio in considerazione del lungo tempo trascorso (con espresso richiamo della data indicata nel capo di imputazione:
anno 1998) dalla consumazione degli illeciti per cui è processo. La corte territoriale ha quindi operato un corretto bilanciamento tra le esigenze della difesa e quelle di celerità del processo, le quali ultime, come posto in evidenza dalla giurisprudenza di questa stessa Corte (Cass., 19 maggio 2006, n. 22048), rivestono rilevanza costituzionale.
2.2 - La questione dedotta con il secondo motivo di ricorso, pur prospettata in termini condivisibili, non comporta, per le ragioni che saranno appresso indicate, l'annullamento della decisione. I temi della utilizzazione vicaria del potere di integrazione probatoria previsto dall'art. 507 c.p.p., così come espressamente richiamato dal Tribunale nel provvedimento che ammetteva l'esame del consulente del pubblico ministero, o, più correttamente, queLL inerente al potere-dovere di disporre, in quanto necessaria e possibile, la rinnovazione degli atti nulli (art. 185 c.p.p.), debbono coniugarsi, nel caso di specie, con la natura non ripetibile dell'accertamento relativo all'esaltazione del numero del matricola abraso dell'arma. In proposito devesi rilevare come sia proprio la metodologia di tale ricerca, eseguita mediante l'impiego di reagenti chimici, a modificare irreversibilmente la cosa, così rendendo l'atto non ripetibile, come si evince dal coordinamento fra le disposizioni contenute nell'art. 360 c.p.p. e art. 117 disp. att. e coord. c.p.p.. In tal caso, invero, come afferma avvertita dottrina, si verifica una determinazione artificiale dell'irripetibilità, dettata dall'esigenza, di natura funzionale, di non procrastinare l'attività investigativa.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora il pubblico ministero, durante le indagini preliminari, proceda ad un accertamento tecnico non ripetibile, ai sensi dell'art. 360 c.p.p., senza dare avviso all'imputato e al difensore del conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare un consulente tecnico di parte, sussiste una nullità di ordine generale da qualificarsi a regime intermedio ex art. 180 c.p.p., che va dedotta nel corso del giudizio di primo grado (Cass., Sez. 1, 19 giugno 1998, Tomelleri, in Cass. pen., 1999, p. 3201; Cass., Sez. 1, 5 giugno 1997, Pata, in Giur. it., 1997, 2, c. 633; Sez. 4, 6 dicembre 1996, Fodera, in Cass. pen., 1998, p. 3024; Sez. 6, 15 ottobre 1996, Gidaro, in Giust. pen., 1997, 3, c. 688; Sez. 1, 22 gennaio 1996, Altomare, ivi, 1997, 3, c. 66).
Essendo del tutto pacifica la circostanza inerente alla nullità dell'accertamento disposto dal pubblico ministero, per non essere stati eseguiti gli avvisi previsti dall'art. 360 c.p.p., comma 1 (nullità che, ritualmente dedotta, aveva comportato la relativa declaratoria da parte del Giudice dell'udienza preliminare e la successiva ordinanza ex art. 491 c.p.p. di espunzione della relazione del consulente dal fascicolo per il dibattimento, ivi erroneamente inserita) non è chi non veda come il successivo esame del medesimo consulente, conclusosi con l'acquisizione di copia della relazione già dichiarata nulla ed espunta dagli atti, si risolveva in una inammissibile reviviscenza - non mediata da valide ragioni giuridiche - dell'atto già riconosciuto come affetto da nullità. Ed invero, applicando il principio della nullità derivata, non poteva disporsi l'esame di un consulente in ordine a un'attività daLL stesso espletata e da considerarsi tamquam non esset, così come non avrebbe potuto darsi lettura della relazione, per altro già espunta dal fascicolo per il dibattimento.
Il ricorso, poi, al principio della rinnovazione degli atti nulli, così come effettuato dalla Corte territoriale, non appare pertinente, in quanto ragioni logiche e giuridiche erano ostative alla rinnovazione di un atto di per sè non ripetibile. La riprova è costituita proprio dalle cadenze della deposizione del M.LL AR, al cui esame questa Corte procede in virtù dell'error in procedendo denunziato, il quale, lungi dal procedere ad un nuovo tentativo di rilevazione dei numeri di matricola abrasi, ha finito con il riportarsi all'esito dell'accertamento già compiuto.
2.2.b - I rilievi che precedono non interessano, in virtù del noto brocardo "utile per inutile non vitiatur", la validità delle dichiarazioni rese dal consulente in merito alla natura e all'efficienza dell'arma, fondati su constatazioni intrinseche aLL stesso esame dibattimentale, e per di più inerenti ad accertamenti di natura ripetibile, tali da consentire, in parte qua, l'esame del teste, soprattutto laddove si consideri che l'accertamento tecnico non consiste nella raccolta dei dati, ma nel loro studio e della valutazione critica (cfr., in tema di esame del consulente ex art.359 c.p.p., Cass., 31 gennaio 2007, n. 14852; Cass., 9 febbraio 1990,
Duraccio).
2.3 - La fondatezza dei rilievi inerenti alla deposizione del M.LL AR e all'acquisizione della relazione già espunta dal fascicolo per il dibattimento non consente, tuttavia, di addivenire alla richiesta pronuncia di annullamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, deve trovare applicazione il principio secondo cui, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dai ricorrenti alla sentenza della Corte di secondo grado, tale decisione non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan ed altri, e, da ultimo, Cass., Sez. 1^, 21 marzo 1997, Greco ed altri;
Cass., Sez. 1^, 4 aprile 1997, Proietti ed altri). Nella decisione di primo grado è stato opportunamente e correttamente rilevato che la configurabilità del delitto di ricettazione, prescindendo dall'accertamento dell'arma come res furtiva, è comunque insita nella "ricezione dell'arma con la matricola abrasa, fatto costituente anch'esso delitto e di per sè sufficiente a rendere delittuosa la provenienza dell'oggetto acquistato o comunque ricevuto".
Tale assunto, conforme a un consolidato orientamento di questa Corte (Cass., 27 gennaio 1986, Strangio;
Cass., 27 ottobre 1992, Delli Paoli;
Cass., 23 gennaio 1997, n. 3525; Cass., 19 febbraio 2008, n. 11727), non risulta interessato da alcun rilievo difensivo, neppure in sede di merito, e costituisce, a ben vedere, un'autonoma ratio decidendi, tale da fondare, da sola, il giudizio di responsabilità in merito al contestato delitto di ricettazione.
Soccorre, in proposito, l'orientamento di questa Corte, secondo cui "quando un provvedimento giurisdizionale risulti motivato in base ad una pluralità di argomentazioni autonome, ciascuna delle quali sia sufficiente, da sola, a giustificarne compiutamente il dispositivo, il ricorso per cassazione proposto contro di esso, per essere ammissibile sotto il profilo dell'interesse all'impugnazione, deve investirle tutte con censure specifiche, giacché, diversamente, il ricorrente, pur se le censure dedotte contro una od alcune di tali argomentazioni dovessero ritenersi fondate, non potrebbe conseguire alcun risultato pratico dalla sua impugnazione, restando il provvedimento impugnato autonomamente giustificato dall'altra o dalle altre argomentazioni non censurate" (Cass., sez. 1, pen., 12 febbraio 1988, Morgese, m. 177600, Cass., sez. 1, pen., 19 dicembre 1986, Biordi, m. 174679; Cass., 6 giugno 2006, n. 22353, Rv 234556, in motivazione).
Il motivo in esame, pertanto, deve considerarsi inammissibile, ragion per cui, avuto riguardo all'infondatezza della prima censura, si impone il rigetto del ricorso, con le consequenziali statuizioni in merito alle spese processuali.
Deve da ultimo rilevarsi come la subordinata richiesta, formulata all'odierna udienza dal difensore dell'imputato, di declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, è contrastata dall'incompiuto decorso dei relativi termini, avuto riguardo alle rispettive pene edittali, agli eventi interruttivi e all'applicabilità, in virtù della norma transitoria contenuta nella L. n. 251 del 2005, art. 10, della disciplina previgente alla modifica dell'art. 157 c.p. introdotta con tale legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2009