Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2011, n. 10813
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Sentenza 13 dicembre 2011

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L'omessa notifica del decreto di citazione, avanti il giudice di appello, alla parte civile regolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) - concernente la violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regime di cui all'art. 180 cod. proc. pen. la quale, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2011, n. 10813
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10813
    Data del deposito : 13 dicembre 2011

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