Sentenza 13 dicembre 2011
Massime • 1
L'omessa notifica del decreto di citazione, avanti il giudice di appello, alla parte civile regolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) - concernente la violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regime di cui all'art. 180 cod. proc. pen. la quale, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2011, n. 10813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10813 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2011 |
Testo completo
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 13/12/2011
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 2963
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 28160/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL S.P.A.(GIÀ LLOYD ADRIATICO S.P.A. C/;
ZA VA N. IL 20/01/1969;
avverso la sentenza n. 2151/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 01/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele che ha concluso per lo annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ZA VA è stato tratto a giudizio per la violazione degli artt. 642 e 367 c.p. (fatti commessi in Bari in data prossima al 31.7.2006) ed è stato condannato dal Tribunale di Bari alla pena di mesi dieci di reclusione e al risarcimento dei danni patiti dalla LL AD SP, costituita parte civile.
Avverso la suddetta sentenza proponevano appello tanto la difesa dell'imputato quanto il Procuratore generale.
Con sentenza 1.3.2011 la Corte di Appello di Bari ha assolto l'imputato dai reati ascritti con la formula "perché il fatto non sussiste".
La difesa della parte civile LL AD SP (oggi NZ SP), propone ricorso per Cassazione avverso questa ultima decisione, richiedendone l'annullamento e deducendo, quale unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).
In particolare la difesa della parte civile rileva che: a) la società LL AD SP (oggi Allianz SP) si era costituita parte civile con atto del 10.2.2007, con il patrocinio dell'avv.to Michele Laforgia;
b) il decreto di citazione per il grado di appello era stato notificato presso lo studio dell'avv.to Mario Conestabo, precedente legale della società; c) il giudizio di appello si era svolto con la assenza della parte civile e del suo difensore.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dall'esame degli atti processuali (consultabili tenuto conto della questione processuale dedotta) si rileva la mancanza della notificazione del decreto di citazione avanti alla Corte d'Appello al domicilio della parte civile regolarmente costituita nel corso del giudizio di primo grado.
L'omissione integra un'inosservanza delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata (fra le quali deve essere ricompresa la stessa parte civile). Da tale violazione consegue una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c); la suddetta nullità, sottoposta al regime previsto dall'art. 180 epp, è stata ritualmente e tempestivamente dedotta, con la conseguenza che nel caso in esame alla sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti dell'imputato, non consegue la efficacia di giudicato prevista dall'art. 652 c.p.p., perché la parte civile non è stata posta nelle condizioni di partecipare al giudizio.
Deve quindi essere pronunciato l'annullamento della sentenza, impugnata, ai soli effetti civili e, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., gli atti devono essere rimessi al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2012