Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15103
CASS
Sentenza 25 ottobre 2002

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I genitori di persona minore di età, deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro hanno l'onere di allegare e provare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia.

La liquidazione del danno morale non può essere compiuta se non con criteri equitativi, tenendo conto, tra l'altro, della gravità del reato, desunta da una serie di elementi tra i quali l'intensità del dolo ed il grado della colpa, intendendosi per tale il livello di essa e non già l'entità dell'apporto causale del danneggiante alla determinazione dell'evento, da considerare, invece, a norma dell'art. 1227 cod. civ., ai fini della diminuzione del risarcimento.

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  • 2Corte di cassazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15103
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15103
Data del deposito : 25 ottobre 2002

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