Sentenza 26 agosto 2008
Massime • 1
Il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa reale o putativa o dell'eccesso colposo nella stessa costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito.
Commentario • 1
- 1. Cause di giustificazione, difesa legittima, pericolo attuale e necessità di difesa, introduzione o trattenimento di altri nel proprio domicilio, uso di un'arma,…Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 settembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/08/2008, n. 39049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39049 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2008 |
Testo completo
39 049 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 26/08/2008
SENTENZA N. 95' Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE ROBERTO GIOVANNI PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. ESPOSITO ANTONIO
" N. 025198/2008 2.Dott.KOVERECH OSCAR
" 3. Dott. MACCHIA ALBERTO
" 4.Dott. GAZZARA SANTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
- sul ricorso proposto da :
N. IL 30/01/1969 1) EC MAURO
avverso SENTENZA del 13/03/2008
CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
GAZZARA SANTI
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Ginseffe Febbraio مر
сотовые be inc in te del ricorso, com consterne alle che ha concluso per spese que le he Pietro di Taranto, it Udito, per la parte civile, l'Avv. afetts Il riverso, ifortando alle tulegionsunterchiesto il n defer to F ate:
i difensor Avv. ✓ Udit
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له 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, con sentenza del 10/4/07, dichiarava RE
UR colpevole perchè abusando dei poteri inerenti alla funzione di Carabiniere scelto, cagionava a OL LI AR, colpendolo con calci e pugni, lesioni personali, consistenti in trauma contusivo della membrana timpanica sinistra, con perforazione della stessa, con conseguente indebolimento permanente della funzione uditiva. Il prevenuto veniva condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante, alla pena di euro 4.560,00 di multa, previa sostituzione della pena detentiva di mesi quattro di reclusione, nella sanzione pecuniaria corrispondente, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.
Il Tribunale, condannava, altresì, il prevenuto al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nonchè al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. A seguito di appeLL interposto dall'imputato avverso detta decisione, la Corte di AppeLL di Potenza, con sentenza del 13/3/08, ha riformato il decisum di prime cure e, ritenuto l'eccesso colposo in legittima difesa, ha rideterminato la pena in euro 300,00 di multa, con conferma nel resto e con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della p.c.. Propone ricorso per cassazione la difesa del RE, con i seguenti motivi:
-nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta iLLgicità della motivazione, ai sensi degli artt. 606, co. 1, lett. e) e 546, co. 1, lett. e), c.p.p., rilevando che il giudice avrebbe errato nella valutazione della prova, in relazione alle dichiarazioni rese dalla p.o. (OL ) che, all'epoca, era imputato del reato di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni in danno deLL stesso RE;
-nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 52 e 55, c.p., nonchè per mancanza, contraddittorietà e manifesta iLLgicità della motivazione, ai sensi degli artt. 606, co. 1, lett. e) e 546, co. 1, lett. e), c.p.p., eccependo che la Corte territoriale ha riconosciuto nella condotta posta in essere dal prevenuto la concretizzazione dell'eccesso di legittima difesa, omettendo, però, di argomentare sulla sussistenza degli elementi di prova a sostegno di quanto affermato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
La argomentazione motivazionale, sviluppata dalla Corte di AppeLL di Potenza, risulta logica e corretta.
Con il primo motivo di impugnazione si censura la decisione in punto di erronea ricostruzione del fatto in sè, rilevando che le emergenze processuali non avrebbero permesso di avere una netta e precisa rappresentazione dell'accaduto.
Si osserva sul punto che il giudice di merito è pervenuto alla ricostruzione della vicenda a seguito di una analisi valutativa delle emergenze istruttorie, supportando il discorso giustificativo svolto con richiami, in particolare, alla deposizione del teste M.LL LM, il quale era presente a quanto accaduto nei locali della Caserma e riferì di avere chiaramente assistito alle fasi iniziali della colluttazione tra il OL ed il RE.
La Corte territoriale ha dato contezza di avere preso in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme, non in modo parcellizzato ed avulso dal generale contesto probatorio, ordinandoli in una costruzione logica, armonica e consonante, procedendo ad una valutazione unitaria di essi. Orbene, nel momento del controLL di legittimità sulla motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile col senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
3 In una tale ottica la iLLgicità della motivazione, come vizio denunciabile deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato, e considerandosi disattese le deduzioni delle parti che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti, nè su altre spiegazioni formulate dal ricorrente, per quanto plausibili e logicamente sostenibili alla pari di quelle accolte dal giudice (Cass. 12/11/02, Dolcetti ed altri ).
Peraltro, in gravame si tende ad una rilettura delle risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, a cui spetta di argomentare il punto di individuazione del quadro probatorio e di spiegazione del proprio convincimento.
Al contrario la Corte di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, in particolare non competendole un controLL sul significato concreto di ciascun elemento di riscontro probatorio ( Cass. 6/3/03, Di Folco ) Le osservazioni svolte permettono di rilevare la infondatezza anche del secondo motivo di gravame, rilevato che il giudice di merito, a seguito dell'analisi delle emergenze istruttorie, ha ritenuto che la reazione dell'imputato non si è conformata pienamente ai requisiti della legittima difesa, stabiliti dall'art. 52 c.p., difettando l'estremo della proporzione tra la difesa e l'offesa, valutata con riferimento ai beni giuridici reciprocamente offesi e tenendo conto del rispettivo grado di messa in pericolo o di lesione cui sono esposti gli interessi confliggenti nella concreta situazione;
per cui, ad avviso del decidente, è indubbio che il RE ha ecceduto il limite della proporzione tra l'offesa subita e la reazione legittima: di fronte al comportamento del OL, che provocò al prevenuto lesioni di lieve entità, quest'ultimo colpì l'aggressore con calci e pugni tali da cagionargli effetti lesivi ben più gravi di quelli che intendeva evitare. Si rileva sul punto che l'ammettere o l'escludere l'esistenza della legittima difesa o l'eccesso colposo costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, quando gli elementi di prova, accertati e valutati dal giudice di merito siano posti in esatta relazione con la norma di diritto (Cass. 6/10/81, n. 8583) come nel caso di specie. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Tenuto conto, poi della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il RE abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'art. 616 c.p.p.,deve essere, altresì, condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna, altresì, il ricorrente a rimborsare alla parte civile OL LI AR la somma di euro 2.000,00 a titolo di onorari del grado, oltre i.va e accessori di legge.
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Così deciso in Roma il 26/8/08KTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale il consigliere estensore EPOSITATO IN CANCELLERIA, Il Presidente еее с простое Santi GazzaraK TA 16 OTT. 2008 (Giovanni De
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelilii