Sentenza 22 gennaio 2003
Massime • 1
La parte civile è priva di interesse all'impugnazione di una sentenza di condanna, anche nell'ipotesi in cui con quest'ultima sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella contenuta nell'imputazione, salvo che da tale diversa qualificazione possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2003, n. 23114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23114 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Torquato Gemelli Presidente
1. Dott. NT Marchese Consigliere
2. Dott. Emilio Gironi Consigliere
3. Dott. Francantonio Granero Consigliere
4. Dott. Livio Pepino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA NT, nato il [...];
2) Procuratore Generale di Reggio Calabria;
3) ME NU e TU TR (parti civili);
avverso la sentenza 14 marzo 2002 della Corte di Assise d'Appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti;
Sentita la relazione svolta in pubblico udienza dal Consigliere Livio Pepino;
Sentito il Procuratore Generale Dr. Vitaliano IT che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentiti gli avvocati:
- NT Managò, difensore delle parti civili ME NU e TU TR;
- Emidio Tommasini, difensore dell'imputato LA NT. OSSERVA
1. Il 3 aprile 1997 verso le ore 9.00, in località San Nicola di Rosario Valanidi (Frazione di Reggio Calabria), TU OV e AN EN vennero colpiti da diversi colpi di arma da fuoco che ne cagionarono la morte pressoché immediata. Poche ore dopo il fatto di costituì, presso la Questura di Reggio Calabria LA NT, imprenditore edile del luogo, dichiarandosi autore del duplice omicidio e spiegando che esso costituiva l'epilogo di una protratta attività estorsiva nei suoi confronti da parte del TU e del AN.
Con sentenza 14 ottobre 1998 la Corte di Assise di Reggio Calabria ha dichiarato il LA colpevole del delitto di duplice omicidio volontario e, lo ha condannato, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., alla pena di dieci anni e otto mesi di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale durante l'espiazione della pena e condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti civili. Il giudizio di responsabilità è stato confermato dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria che, applicata altresì la diminuente del rito abbreviato, ha ridotto la pena a sette anni, un mese e dieci giorni di reclusione.
In mancanza di testimonianze dirette sul fatto, i giudici di merito si sono fondati sulle dichiarazioni del LA, analizzate alla luce delle risultanze oggettive, degli accertamenti peritali e delle dichiarazioni testimoniali su alcuni profili collaterali. In sintesi, secondo la ricostruzione del LA, egli (da decenni operante, come imprenditore edile, nel reggino e già vittima di intimidazioni estorsive, e di un tentato omicidio nel luglio del 1986) aveva avuto in appalto, nel 1996, la realizzazione,in Rosario Valanidi, di ventidue alloggi per l'istituto autonomo case popolari, per un importo complessivo di 1.629 milioni di lire. Prima ancora dell'inizio dei lavori era stato avvicinato da esponenti della 'ndrangheta che lo avevano messo in contatto con TU OV e AN EN, i quali - definitisi rispettivamente "capo esponente" e "capo società" della cosca del luogo - gli avevano imposto l'assunzione di operai loro amici, l'acquisto dei materiali da fornitori di loro fiducia e il pagamento di una tangente del 5% sull'importo dei lavori. Egli aveva versato, in cinque tranches, cinquanta milioni, ma poi, a fine marzo 1997, aveva manifestato agli estorsori la sua impossibilità di effettuare ulteriori pagamenti. Si era così giunti alla mattina del 3 aprile 1997, quando il TU e il AN si presentarono di fronte al cantiere e gli ingiunsero, tramite un suo dipendente, di salire su una Fiat Tipo rossa, lì posteggiata, al cui posto di guida stava il TU. Il AN lo fece sedere sul sedile anteriore destro e prese posto su quello posteriore. I due, dopo averlo rimproverato per le sue "scorrettezze", gli intimarono di pagare entro la sera 130 milioni, accompagnando la richiesta con minacce ai suoi beni e alla sua famiglia, seguite dal tentativo del AN di "prenderlo per il collo" mentre il TU faceva il gesto di metter in moto l'auto. A questo punto egli, spaventato ed esasperato, estrasse la pistola, che da tempo portava con sè, sparando all'impazzata in direzione ora dell'uno ora dell'altro estorsore. Scese, quindi, dall'auto e venne bloccato e disarmato dal figlio, il quale, dopo averlo fatto accompagnare a casa, ne' organizzò la costituzione in Questura. Tale ricostruzione del fatto è stata ritenuta sostanzialmente attendibile dalla corte di assise d'appello, siccome intrinsecamente coerente e riscontrata da elementi esterni quali, in particolare, l'appartenenza alla 'ndrangheta del TU e del O' (risultante dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO OV e dagli accertamenti di polizia giudiziaria); i frequenti incontri, nel periodo de quo tra gli stessi e il LA e la loro intromissione a tutela delle "ragioni" di IN SC ed IT NI, dipendenti di quest'ultimo; i prelievi bancari effettuati dal LA in prossimità dei pagamenti delle rate del "pizzo"; gli stessi accertamenti operati in loco e le risultanze della perizia autoptica, nonostante talune limitate divergenze, ampiamente spiegabili con la tensione dell'imputato al momento del fatto.
2. Contro la sentenza hanno proposto ricorso il LA, il Procuratore generale di Reggio Calabria e le parti civili. Il LA eccepisce violazione di legge e vizi di motivazione sotto i seguenti profili: 1) illogicità e contraddittorietà della esclusione della legittima difesa (eventualmente in forma putativa) o, quantomeno, dell'eccesso colposo;
2) illogicità ed erronea applicazione di legge in punto esclusione della attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.
La mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. è oggetto anche del ricorso del Procuratore generale di Reggio
Calabria, che rileva, sul punto, inosservanza o erronea applicazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in quanto "la ribellione alla prevaricazione mafiosa è di per sè meritevole di ogni apprezzamento".
Le parti civili ME NU e TU TR deducono vizi di motivazione in punto di ricostruzione del delitto e suoi antefatti, asseritamente avvenuta seguendo acriticamente la versione dell'imputato (pur smentita dalle risultanze oggettive e dagli accertamenti peritali in punto di esplosione dei colpi), così pervenendo, tra l'altro, ad avallare il giudizio di appartenenza alla 'ndrangheta delle vittime, pur in assenza di qualsivoglia elemento di conferma.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso come in epigrafe.
3. Il ricorso delle parti civili e' inammissibile per carenza di interesse. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, "la parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza con la quale l'imputato è stato condannato, anche nell'ipotesi in cui al fatto sia stata data una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella contenuta nell'imputazione e oggetto della costituzione di parte civile" (Cass., sez. 3, 2 ottobre - 12 dicembre 1997, Palmieri, riv. n. 209643), salvo il caso di modifica della qualificazione da cui possa derivare una diversa quantificazione del danno da risarcire (Cass., sez. 5, 26 gennaio - 28 febbraio 2001, Chieffi, riv. n. 218427). Non è questo, ictu oculi, il caso di specie, nel quale la qualificazione giuridica del fatto è rimasta immutata e, in violazione dell'art. 576 cod. proc. pen., le parti civili ricorrenti non impugnano alcun capo civile della sentenza ma si limitano a chiedere, genericamente, l'annullamento con rinvio.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere una loro colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, altresì al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in 260 euro ciascuno.
4. Il primo motivo di ricorso del LA è infondato.
Il principio di diritto posto dalla corte di assise d'appello a base dell'esclusione, nel caso di specie, degli estremi della legittima difesa ("necessità di un'aggressione ingiusta, comportante un pericolo grave e attuale di lesione di un diritto, e di una reazione legittima, caratterizzata dalla inevitabilità del pericolo, dalla necessità della difesa e dalla proporzione tra questa e l'offesa") è conforme alla giurisprudenza consolidata di legittimità (cfr. per tutte, Cass., sez. 1, 15 aprile - 29 luglio 1999, De Rosa, riv. n. 214936). Ciò posto, la corte esclude la sussistenza, in tutto o in parte, dei requisiti anzidetti sulla base di una pluralità di elementi razionali, congrui e ampiamente provati: il mancato possesso di armi da parte del TU e del AN;
la non attualità (intesa come immediatezza) del pericolo minacciato sub specie tentativo di sequestro, ché il ritrovamento dell'auto con il quadro della accensione spento esclude una ipotesi siffatta (del resto appena adombrata dallo stesso LA); la macroscopica sproporzione tra la violenza asseritamente operata dal AN (così limitata da non lasciare tracce di sorta) e l'esplosione di numerosi colpi di pistola all'indirizzo del corpo degli antagonisti;
la possibilità di sottrarsi altrimenti alla aggressione: con la fuga, per quanto riguarda le minacce in atto (essendo la portiera dell'auto non chiusa, secondo le stesse affermazioni del LA), e con altri mezzi (fino alla denuncia all'autorità di polizia, già altre volte praticata), per quanto riguarda le minacce per il futuro dirette ai familiari e all'impresa.
Egualmente argomentata è la motivazione circa la insussistenza di una ipotesi di legittima difesa putativa, esclusa dalle stesse dichiarazioni del LA (incerto sia nella indicazione del pericolo percepito che nella affermazione di avere ritenuto che il TU e il AN fossero armati), dalla assenza di violenze ad opera degli estorsori in occasione dei precedenti incontri (anche in luoghi isolati), dalla esperienza del LA (imprenditore navigato, temprato da anni di lavoro e di rapporti con la criminalità organizzata e ben consapevole che le minacce degli antagonisti erano dirette ad ottenere un sollecito pagamento del "pizzo" richiesto). Di qui la conclusione della Corte, secondo cui "ciò che ha dato luogo alla reazione del LA, ha determinato la sua "decisione", non è stato un preteso convincimento, o anche solo un'impressione, di essere sequestrato, e - meno che mai - di essere ucciso;
è stata invece l'acquisizione, a seguito delle parole del AN, della consapevolezza che gli estortori mafiosi intendevano alzare il tiro nei suoi confronti (...). Si è trattato, comprensibilmente, di una reazione che il LA, prostrato da mesi e mesi di insistenti richieste e, magari, da sacrifici compiuti per poter pagare le rate agli estortori, ha avuto quando, tutto ad un tratto, ha visto crollare i risultati degli accordi e delle mediazioni sino ad allora conseguiti". A fronte di questa ricostruzione, fondata su elementi oggettivi e priva di vizi logici, i rilievi del ricorrente si limitano a prospettare una diversa lettura degli elementi in atti inammissibile in sede di legittimità.
La ritenuta insussistenza degli estremi della legittima difesa esclude, automaticamente, che si versi in ipotesi di eccesso colposo, posto che, per pacifica giurisprudenza, i presupposti dei due istituti sono i medesimi e il secondo si distingue dalla prima solo per il superamento dei limiti ad essa collegati (così, per tutte, Cass. sez. 1, 13 ottobre 1994 - 20 gennaio 1995, IT, riv. n. 200024, id, 24 settembre - 3 ottobre 1997, Merola, riv. n. 208474).
5. Infondati sono altresì il secondo motivo di ricorso del LA e quello, coincidente, del Procuratore generale di Reggio Calabria. L'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. è stata operata dalla corte d'assise d'appello - che pure mostra di ritenere l'atto del LA motivato da ragioni "sociali" oltre che individuali - in base al rilievo che "in una società, come la nostra, che affida alle istituzioni e alla magistratura la lotta al fenomeno mafioso, non può ritenersi positivamente valutabile la persona che, pur nella condizione di potersi rivolgere alle autorità, si faccia giustizia da solo, uccidendo dei mafiosi". L'assunto, razionale e coerente con i principi generali dell'ordinamento, costituisce, nello specifico, la traduzione del principio, ripetutamente affermato in giurisprudenza, secondo cui, anche se l'art. 62 n. 1 cod. pen. non richiede il requisito della proporzione tra il motivo di particolare valore morale o sociale e il delitto commesso, l'aggettivo "particolare" usato dal legislatore nel configurare l'attenuante in questione indica che i motivi per i quali l'imputato ha agito devono avere un rilievo comparabile con la gravità del reato perpetrato (Cass., sez. 1, 11 gennaio - 21 febbraio 1995, Di Maiuta, riv. n. 201418). Si aggiunga che, in base alle medesime circostanze di fatto, il LA, ha già usufruito dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. e che, pur essendo le due attenuanti in astratto compatibili, per il riconoscimento di entrambe "deve essere accertato che esse traggono origine da diverse situazioni di fatto, poiché nel caso in cui il fatto che è alla base sia unico, per il principio di specialità, deve applicarsi una sola delle circostanze dette" (Cass., sez. 1, 26 ottobre - 19 dicembre 1992, Fcurneri, riv. n. 193435).
6. Consegue a quanto precede la reiezione dei ricorsi del LA e del Procuratore generale. Il rigetto del ricorso del primo comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e altresì alla rifusione alle parti civili (che, indipendentemente dalla inammissibilità del proprio ricorso, avevano comunque diritto di resistere) alle spese sostenute nel grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso delle parti civili e le condanna in solido al pagamento delle spese processuali cui hanno dato causa e al versamento alla Cassa delle ammende di 260 euro ciascuna;
rigetta i ricorsi del Procuratore generale e del LA e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali cui ha dato causa;
condanna altresì il LA a rifondere le spese sostenute in questo grado dalle parti civili, liquidate in complessivi 2430 euro, di cui 2000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 MAGGIO 2003.