Sentenza 9 aprile 2009
Massime • 1
Non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice, che, in presenza dell'appello del solo imputato condannato in primo grado al minimo edittale della pena, non applichi automaticamente la più lieve pena minima prevista dalla legge nel frattempo intervenuta, e, ritenuta la gravità del reato commesso, determini la pena in una misura intermedia tra il minimo edittale della legge precedente ed il minimo edittale della legge successivamente entrata in vigore. (Fattispecie relativa alla condanna per il reato di detenzione di stupefacenti commesso prima dell'entrata in vigore della L. n. 49 del 2006).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2009, n. 26605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26605 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2009 |
Testo completo
M
Sentenza n.698 266 05 /09 Registro generale n. 37900 del 2006
Udienza pubblica del 9 aprile 2009 (n. 6 del ruolo)
REP UB BLI CA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori :
Giovanni de Roberto Presidente
Francesco P. Gramendola Consigliere
Giorgio Colla Consigliere Giovanni Conti Consigliere
Giacomo Paoloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RA AN, n. in Ruanda il 5.7.1984 avverso la sentenza in data 15 maggio 2006 della Corte di appello di Torino
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Francesco Iacoviello, che ha concluso per la rettifica della pena ex art. 619 c.p.p.
Fatto
Con sentenza in data 13 luglio 2005, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Torino, all'esito di giudizio abbreviato, riconosciute le attenuanti generiche, condannava AN CORAMA' alla pena di anni tre, mesi sette di reclusione ed euro
12.000 di multa, in quanto responsabile dei reati, in continuazione tra loro, di cui all'art. 73 d. P.R. п. 309 del 1990 (capo A: spaccio di ovuli contenentidetenzione a fini di 59
rr
n. 286 del 1998 (capo B: omessa esibizione, senza giustificato motivo, dei documenti di identificazione); in Torino, il 9 febbraio
2005.
A seguito di appello dell'imputato, la Corte di appello di
Torino, con la sentenza in epigrafe, in riforma della sentenza appellata, considerati i nuovi limiti edittali apportati dall'art.
4-bis del d.l. n. 272 del 2005, inserito dalla legge di conversione n. 49 del 2006, e tenuto conto altresì dei criteri di cui all'art. 133 c.p., riduceva la pena ad anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 11.400 di multa.
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv.
1. Erroneo mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al IA OZ, che denuncia: comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non avendo la Corte di appello considerato a tal fine tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, da cui emergeva un ruolo marginale del Coramà
rispetto a quello del coimputato AP Jeng. 2. Violazione del principio del divieto della reformatio in pejus di cui all'art. 597 commi 3 e 4 c.p.p.: la Corte di appello, dopo aver preso atto che il primo giudice era partito dal minimo edittale allora vigente per la pena della reclusione (otto anni), nel determinare la pena-base alla luce dello jus superveniens, era partita non dal minimo di sei anni ma da quello maggiore di anni con ciò violando il principio suddetto, che impone sei e mesi sei;
di considerare non soltanto il risultato finale in termini sanzionatori, ma tutte le componenti che concorrono alla determinazione della pena, compresa quella base.
Diritto
Il ricorso appare infondato.
La valutazione di non lievità del fatto è stata correttamente giustificata sulla base di plurime circostanze: il quantitativo delle due sostanze (cocaina ed eroina), partitamente considerate, non era minimo e comunque proprio tale differente natura chimico- tossicologica, in quanto orientata а soddisfare le esigenze di diverse tipologie di consumatori, denotava una particolare capacità
a delinquere;
analoga considerazione derivava dal fatto che
l'imputato era stato sorpreso mentre preparava le dosi dello stupefacente, servendosi di apposito alloggio e di diversi telefoni cellulari;
egli era stato trovato in possesso di una considerevole rr somma in contante (euro 2.640) e di diversi oggetti di valore, indice di un'abituale attività di spaccio.
Non sussiste il denunciato vizio di reformatio in pejus.
Nel determinare la pena-base, il Tribunale era sì partito dal minimo edittale allora vigente (otto anni di reclusione), ma nulla impediva alla Corte di appello, in applicazione della normativa sopravvenuta di minor rigore, di ragguagliare detta pena a un livello non coincidente con quello minimo, purché inferiore alla pena fissata dal giudice di primo grado (v. nello stesso senso, in identica fattispecie, Cass., sez. VI, 11 ottobre 2006, Druetto). La sentenza delle Sezioni unite citata nel ricorso (27 settembre 2005, Morales) non prende in considerazione i casi in cui la più mite legge sopravvenuta riduca i limiti edittali, affermando solo il vincolo del giudice di appello a mantenersi, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, nel limite minimo di pena fissato dal primo giudice, immutati restando i parametri sanzionatori previsti dalla legge.
Infatti, allorché valuta come congrua una pena coincidente con il minimo edittale, il giudice si limita a ritenere la misura di questa adeguata al caso concreto, non esprimendo neppure implicitamente alcuna indicazione circa il fatto che la pena da irrogare, nella fattispecie considerata, debba necessariamente essere ragguagliata in assoluto alla misura minima fissato dal legislatore.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso addì 9 aprile 2009.
Il Consigliere estensore esidente
Glouti DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 26 GIU 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia