Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2009, n. 26605
CASS
Sentenza 9 aprile 2009

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Non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice, che, in presenza dell'appello del solo imputato condannato in primo grado al minimo edittale della pena, non applichi automaticamente la più lieve pena minima prevista dalla legge nel frattempo intervenuta, e, ritenuta la gravità del reato commesso, determini la pena in una misura intermedia tra il minimo edittale della legge precedente ed il minimo edittale della legge successivamente entrata in vigore. (Fattispecie relativa alla condanna per il reato di detenzione di stupefacenti commesso prima dell'entrata in vigore della L. n. 49 del 2006).

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  • 1Coltivazione di marijuana post sentenza 32/14 (Cass. pen., sent. 15152/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2009, n. 26605
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26605
Data del deposito : 9 aprile 2009

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