Sentenza 26 gennaio 2001
Massime • 1
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa definizione giuridica allorché dalla modifica della qualificazione possa derivare una diversa quantificazione del danno da risarcire.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2001, n. 8577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8577 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 26/01/2001
1. Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - N. 211
3. Dott. SANDRO OCCHIONERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 31014/200
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da 1) HI IA Vito, n. Molfetta 27.1.41;
2) AV ES AV n.
9.7.39 a Barletta
avverso sentenza 11.5.2000 C.A. BARI;
udita la relazione del consigliere Dott. M. ROTELLA;
udita la richiesta di rigetto di tutti i ricorsi, del p.m., il s.P.G., Dr. V. GERACI;
udito l'avv. CHIARIELLO difensore di EFi, quale imputato e P.C., ritenuto
1 - Il 18.5.99 il Tribunale di Trani ha condannato, con generiche per entrambi, EF i IA V. a m.3 rec., sostituiti con L.
2.250.000 multa, per (capo A) lesioni volontarie in danno di VA ES AV e VA a L600.000 di multa per (capo C) lesioni colpose (originariamente imputate quali volontarie) in danno di EFi, prosciogliendoli da ingiurie reciproche (capi B, D). La sentenza è stata confermata in appello.
Il fatto è stato ricostruito in dettaglio nella sentenza impugnata, sulla falsariga di quella di 1^ grado, come segue. Il giorno 25.8.93 EFi, insegnante di educazione fisica, presente sua figlia FA, lungo il viale condominiale stava facendo salire il cane sulla sua vettura Croma, che aveva entrambi gli sportelli aperti. Sopraggiungeva alla guida della sua 126 il condomino VA, anche lui insegnante, con il quale non era in buoni rapporti, che, passando nello spazio ristretto, senza dar tempo a EFi di richiudere gli sportelli, lo urtava, cagionandogli lesioni (trauma distorsivo al ginocchio già affetto da meniscopatia). EFi, irritato, ingiuriava VA che rispondeva per le rime, e lo colpiva con un calcio al malleolo ed un pugno sullo zigomo, cagionandogli frattura della gamba destra, escoriazioni allo zigomo ed altro. La sentenza ha respinto l'appello di VA, escludendo che fosse passato a velocità congrua per la ristrettezza dello spazio (teste Di Cuonzo) e ritenendo a cagionato da urto della sua vettura il trauma che aveva aggravato la meniscopatia di EFi (testi EFi FA e AN). Ha respinto l'appello di EFi, quale imputato, rilevando che la prova emerge dalle dichiarazioni concordi dei testi AN e LL, oltrecché dalla natura ed entità delle lesioni. Ha ritenuto inammissibile l'appello di EFi, quale parte civile, in punto di qualificazione giuridica del reato ai suoi danni, non concernendo le questioni civili, come, consentito dall'art. 576 CPP. Con il ricorso per AV si denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato colposo, non essendosi apprezzata la generale inattendibilità della teste, figlia di EFi, alla luce delle emergenze che hanno implicato una diversa ricostruzione del Tribunale, nonché della teste Di Cuonzo circa la velocità dell'auto condotta da VA, senza che la Corte spiegasse l'eziologia delle lesioni riportate da EFi che, in tal caso non avrebbe potuto portarsi presso VA e colpirlo con un calcio violentissimo.
Con il ricorso per HI si denuncia:
1 - violazione di legge (art. 40 CP) - vizio di motivazione, per l'omessa valutazione, come richiesto con l'appello, della testimonianza del C.T. officiato dal P.M., che aveva detto equivoca l'eziologia del tipo di lesioni patito da TA (il trauma poteva per esempio scaturire da caduta dall'alto, e da cause accidentali la contusione escoriata allo zigomo) e meramente motivato per relazione alla sentenza di 1^ grado, pretermettendo completamente la testimonianza dell'unico teste oculare, EF i FA;
2 - violazione art. 576 e art. 541 CPP (condanna alle spese relative alla P.C.), contestando sotto il primo profilo che dalla diversa qualificazione del fatto si rinvengono conseguenze apprezzabili sul piano civile e, sotto il secondo profilo che non si comprendono le ragioni di un trattamento differenziato tra i due imputati, perché la condanna alle spese, in mancanza di giusti motivi, avrebbe dovuto seguire la soccombenza.
2 - Il ricorso per VA è inammissibile in quanto ripropone la questione di merito, suggerendo valutazioni alternative delle testimonianze acquisite.
Il primo motivo di ricorso per EFi, quale imputato, è inammissibile perché implica la verifica di atti al di là del tenore della sentenza impugnata (art. 606/1 lett.e CPP) e valutazioni alternative, ed è manifestamente infondato, perché la motivazione riporta in dettaglio tutte le emergenze tenute da conto in primo grado, compresa quella della figlia del ricorrente, spiegando il perché della sua ritenuta parziale inattendibilità, e collega l'evento traumatico, incontestato, alla condotta attribuita a EFi per via testimoniale.
3 - Il secondo motivo, proposto da EF i quale P.C., è fondato e la questione principale è assorbente dell'altra (relativa all'applicazione dell'art. 541/2 CPP). La giurisprudenza, cui implicitamente si rifà la sentenza impugnata, esclude l'ammissibilità dell'impugnazione della P.C. avverso la sentenza di condanna dell'imputato in punto di definizione giuridica del fatto (cfr. Cass. sez. 3^, n. 11429 del 1997, Palmieri, CED rv. 209643), perché l'art. 576 CPP non la legittima all'impugnazione delle statuizioni penali e fa, all'uopo, rinvio all'art. 572/1, in ordine alla facoltà di presentare richiesta motivata al p.m.; cfr. da ultimo sez. 4^, 27.10.2000, n. 13220, Arancio ed a.).
Ma l'indirizzo non è univoco (v. per esempio segnalazione del Mass. n. 190/2000, in materia di riconoscimento della provocazione). E la questione implica l'analisi, già trascurata, della correlazione sistematica della norma con la disciplina delle cause d'inammissibilità dell'impugnazione, e con quella dei poteri decisori del giudice d'impugnazione.
Sotto il primo profilo, dalla lettura dell'art. 591 lett. a CPP, che prevede disgiuntamente carenza di legittimazione e carenza d'interesse, si desume la necessità di una duplice delibazione di ammissibilità da parte del giudice dell'impugnazione. La delibazione di esistenza della legittimazione ad impugnare implica verifica del requisito soggettivo, che il proponente sia titolare del potere di impugnazione (facoltà, e cioè possibilità di esercizio, che può spettare anche al difensore, munito o non di procura speciale o solo a lui, e pertanto può non coincidere con la titolarità del diritto d'impugnazione - rinuncia, che spetta solo alla parte sostanziale), e del requisito oggettivo della conformità del tenore decisorio del provvedimento ad un modello prestabilito. Come tale è preliminare ed ancorata al solo metro tassativo delle norme procedurali che riconoscono alla parte il diritto d'impugnare il provvedimento (generali o speciali che siano) o taluni suoi capi (nel caso della P.C., salvo il disposto dall'art. 577, per l'art. 576 CPP solo quelli della sentenza che concernono l'azione civile, che ovviamente implicano, giusto l'art. 185 CP, la valutazione di responsabilità a tale esclusivo fine), e al soggetto che la rappresenta il potere di proporre l'impugnazione in genere o con un mezzo particolare (per es. art. 613/1 CPP). Tale delibazione non concerne lo scopo dell'impugnazione. Pertanto la mancanza di legittimazione non può desumersi dalle norme che il giudice Sarebbe, secondo la richiesta, tenuto ad applicare al momento della decisione (quando cioè è già investito da proponente legittimato in relazione al provvedimento gravato), ma solo da quelle che conferiscono il potere d'impugnazione alla parte proponente.
Viceversa, l'interesse ad impugnare (art. 56814) si desume proprio da qualsiasi altra norma, che significhi lo scopo della decisione richiesta e, perciò, implichi la delibazione subordinata e concreta dell'esistenza di una ragione economica della parte proponente (in quanto già la si ritiene legittimata, nei limiti consentiti) di ottenerla al fine di rimuovere il pregiudizio che arreca quella impugnata. La delibazione pertanto, conduce all'esclusione del potere - dovere di decidere solo in quanto, a stregua della stessa richiesta della parte legittimata all'impugnazione, la decisione del giudice di gravame non inciderebbe nella sfera sostanziale della parte proponente.
Sulla scorta di questa premessa, è difficile ritenere che la questione dell'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile, che richieda in appello una diversa definizione giuridica del fatto ai fini di quantificazione dei danni da reato, pertenga alla sua legittimazione.
Per affermarlo, data la tassatività delle prescrizioni in materia legittimazione ad impugnare, bisogna implicitamente anche opinare che l'art. 521/1 CPP detti una norma integratrice di quelle che disciplinano la stessa legittimazione ovvero, trattandosi di impugnazione della parte civile, che la ratio della norma abbia fini solo penali, esclusi dall'ambito dell'art. 576.
Ma, prescindendo dalla collocazione sistematica dell'art. 521, le cui regole sono in sede penale espressione dei generale principio iura novit curia, il potere in questione è esercitabile d'ufficio, e tanto presume che il giudice sia ritualmente investito del potere di decidere, che in primo grado è determinato dall'esercizio dell'azione penale, ed in secondo dalla proposizione dell'appello da parte di chi è legittimato.
In tale sede è anzi espressamente previsto (art. 597/3 CPP) che il giudice d'appello può dare al fatto una definizione giuridica più grave, su impugnazione dello stesso imputato nei limiti del devoluto, salvo l'impossibilità di farne scaturire per l'appellante effetti penali gravatori (cd. reformatio in peius) puntualmente indicati. E quest'ultima delimitazione dimostra che la definizione giuridica del fatto può essere svincolata dagli effetti penali conseguenti, cui è correlato l'ambito oggettivo di legittimazione dell'appellante, ma non che per tale ragione la qualificazione penale sia fine a se stessa (e si è detto che, ontologicamente, la questione di legittimazione è avulsa dai fini della decisione). Entra difatti in giuoco l'art. 651 CPP, circa l'efficacia della sentenza penale di condanna in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale nel giudizio civile (o amministrativo) per le restituzioni o il risarcimento del danno, norma che è la risposta del codice di rito alla regola di diritto sostanziale stabilita dall'art. 185 CP. A questo punto, le stesse decisioni che, negando l'impugnazione della P.C. a fini di applicazione dell'art. 521, si rifanno al dettato dell'art. 572 CPP (richiesta della p.c. o della persona offesa al p.m., di proporre impugnazione ad ogni effetto penale, questa la lettera), denunciano la gratuità del diniego. La facoltà riconosciuta dall'art. 572 CPP, alla persona offesa si badi, sia o non costituita parte civile, difatti concerne proprio e solo il potere punitivo dello Stato in ragione del ristoro morale assicuratole dalla sua funzione sostitutiva, ristoro che non ha a nulla a che fare con il risarcimento per la lesione del suo diritto soggettivo, circa il quale soltanto la parte civile costituita, non la mera persona offesa, ha diritto d'impugnazione. E tanto è confermato chiaramente da S.U. 25.11.98, Loparco. Ne segue che la decisione qui impugnata potrebbe ritenersi corretta solo se, ritenuto, come si deve, in base al tenore dell'art.576 CPP, che l'appello, ammissibile in punto di legittimazione, non lo fosse invece in punto d'interesse, perché la decisione definitoria del fatto, in applicazione dell'art. 521 CPP, non inciderebbe sulla quantificazione del danno.
Ma, ove la diversa qualificazione del fatto implichi una sua valutazione di maggior gravità, il danno morale subito può ritenersi più grave ed importare un diverso risarcimento. Pertanto esiste un interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna in punto definizione giuridica, ogni volta che il fatto dannoso possa comportare una diversa quantificazione del danno da risarcire, a seconda se doloso o colposo.
Si rende pertanto necessario l'annullamento con rinvio al giudice civile (difatti l'art. 622 CPP deve essere letto nel senso che il rinvio deve essere fatto a giudice civile competente, quando non sono più necessari ulteriori interventi del giudice penale, come peraltro riconosciuto anche dalla sentenza n. 6645 del 21.4.97 della 3^ sezione civile di Questa Corte. Nella specie, difatti, nonostante il giudice di 2^ grado, ritenendo inammissibile l'appello della parte civile EFi, non si sia pronunciato nel merito, la pronuncia del giudice di rinvio non avrà rilievo agli effetti penali, concernendo solo la quantificazione del danno).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi di entrambi gli imputati e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno alla somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende. Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello della P.C., con rinvio per il giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2001