Sentenza 10 settembre 1999
Massime • 1
L'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di reclamo contro il provvedimento con cui il Pretore abbia definito un procedimento possessorio eliminando la data della fissazione dell'udienza del giudizio di merito, e provvedendo sulle spese, ha natura sostanziale di sentenza, in quanto esaurisce il giudizio possessorio. Ne consegue che contro di essa è ammissibile il ricorso ordinario per cassazione. A detta ammissibilità non osta la circostanza che la ordinanza sia stata sottoscritta dal solo presidente del collegio, che ne risulti il relatore - estensore, essendo sufficiente tale sola sottoscrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/1999, n. 9635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9635 |
| Data del deposito : | 10 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO Presidente
Dott. Franco PONTORIERI Consigliere
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere
Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso iscritto al n. 9951 /96 proposto da
AL LL, domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difesa dall'Avv. Giovanni Itro come da procura a margine del ricorso
RICORRENTE
contro
EL NN.
INTIMATA
per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Benevento del 14/17.05.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.1.1999 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Antonio Leo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NT LU chiedeva al TO di Benevento l'emissione di un provvedimento interdittale volto ad ottenere l'abbattimento di un corpo di fabbrica aggiunto, adibito a bagno, realizzato da NA LA in sua assenza con appoggio alla parete del fabbricato di sua proprietà.
Espletata l'istruttoria il TO emetteva ordinanza con la quale rigettava la richiesta della LU e, dichiarata chiusa la fase sommaria, fissava l'udienza del merito.
Con atto 30.1.1996 la LA presentava reclamo al Tribunale di Benevento ex art. 669 terdecies c.p.c., esponendo che il TO non avrebbe dovuto fissare la fase di merito essendo stato emesso un provvedimento negativo e che, comunque, avrebbe dovuto provvedere sulle spese.
Con ordinanza 14/17.5.1996, il Tribunale, rilevato in via preliminare che non si trattava di procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ma di procedimento sommario a tutela del possesso ex art. 703
stesso codice, e ritenuto che il giudizio possessorio in seguito alla modifica del codice di rito introdotta con la legge n. 353 del 1990 era diventato un procedimento sommano monofasico destinato ad essere definito con ordinanza reclamabile, accoglieva il reclamo e dichiarava illegittimo il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva fissato la data di udienza per il giudizio di merito;
provvedeva anche sulle spese condannando la LU al pagamento delle stesse.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NT LU deducendo quattro motivi di annullamento. L'intimata NA LA non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno dell'impugnazione la ricorrente deduce:
1. Violazione e falsa applicazione delle norme (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) concernenti la disciplina del procedimento possessorio (non reclamabilità dei provvedimenti possessori).
Assume la ricorrente che i provvedimenti interdittali possessori, sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto, non sarebbero reclamabili, ne' il rinvio contenuto nell'art. 703, 2^ comma, c.p.c. alle norme del procedimento cautelare può essere inteso in senso globale e automatico, in quanto il legislatore nel disciplinare la materia cautelare ne ha lasciato fuori le azioni possessorie regolate dal capo IV e non le ha inserite nel generale rinvio effettuato dall'art. 669 quatterdecies c.p.c.
2. Violazione e falsa applicazione delle norme concernenti il presupposto basilare di ogni azione (art. 100 c.p.c.) inammissibilità del reclamo per carenza di interesse. Sostiene la ricorrente che anche a voler estendere la normativa di cui agli artt. 669 e segg. c.p.c. ai provvedimenti possessori, non dovrebbe comunque essere consentito al resistente vittorioso di impugnare con reclamo al Tribunale il provvedimento interdittale negativo solo per avere il TO non considerato come monofasico il procedimento e per aver fissato il termine per il giudizio di merito. Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse, in quanto lo scopo del reclamo è quello di far riesaminare il provvedimento interdittale, positivo o negativo, unicamente sotto il profilo della giustezza della pronuncia in relazione alle prove offerte dalle parti e non già del procedimento o rito (monofasico o bifasico) che il TO abbia inteso seguire.
3. Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.). Afferma la ricorrente che ha errato il Tribunale nel sostenere che la LA aveva proposto reclamo sull'erronea premessa che si trattava di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e non già ex art. 703 c.p.c., in quanto tale premessa era stata fatta al solo scopo di ottenere l'estensione della tutela prevista per i provvedimenti cautelari;
tutela non concessa per i provvedimenti di natura possessoria. La LA, sapendo di non poter reclamare l'ordinanza pretorile emessa in sede possessoria, ha invocato l'art.700 c.p.c. al fine di ottenerne un riesame peraltro rivolto in sostanza alla pronuncia sulle spese. Il Tribunale, in violazione delle norme di diritto, ha, invece, dichiarato ammissibile il reclamo, ritenendo non rilevante il fatto che sia stata invocata una normativa per un'altra, senza considerare che il richiamo dell'art.703 c.p.c. agli artt. 669 bis e segg. c.p.c. deve intendersi riferito alle sole norme compatibili con la configurazione del possesso come situazione di fatto, di modo che sono applicabili solo quelle norme che disciplinano il procedimento a cognizione sommaria in funzione dell'emissione dei provvedimenti di tutela immediata, di rigetto o di accoglimento.
4. Violazione e falsa applicazione delle norme (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) concernenti il procedimento da seguire per reclamare contro la pronuncia sulle spese (art. 669 septies) - Inammissibilità del reclamo per le spese.
Il reclamo presentato dalla LA era diretto esclusivamente al recupero delle spese che il TO non aveva liquidato al termine della fase interdittale. Tale pretesa poteva essere fatta valere dalla LA in sede di giudizio di merito. Per l'ipotesi che la procedura ex artt. 669 e segg. potesse in toto essere applicata ai provvedimenti possessori, le spese andavano reclamate con opposizione ex art. 645 c.p.c. come prescritto dall'art. 669 septies c.p.c.. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo per non essere stata esperita la procedura specificamente prescritta per detta richiesta.
A). Ciò posto rileva la Corte che in via preliminare deve essere decisa la questione sull'ammissibilità del ricorso. A.1). Al riguardo va osservato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 24.2.1998 n. 1984, hanno ritenuto che anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990 di riforma del codice di procedura civile, il procedimento possessorio è costituito da una fase interdittale e da un'altra ordinaria di merito (tesi bifasica), e che il provvedimento del TO conclusivo della prima fase è un'ordinanza. contro la quale è proponibile il reclamo al Tribunale che con un provvedimento della stessa natura (ordinanza) può confermare o riformare la statuizione impugnata (che abbia concesso o negato la tutela interdittale).
Le Sezioni Unite di questa Corte (con le sentenze 8.3.1996 n. 1832 e 24.1.1995 n. 824) hanno pure affermato che l'ordinanza del Tribunale, quale giudice del reclamo (rimedio che la Corte Costituzionale, in base alla portata generale dell'istituto, in quanto espressione del principio della revisio prioris instantiae, ha ritenuto, con sentenze n. 253 del 1994 e n. 501 del 1995 e con ordinanze nn.- 58, 124, 203 e 359 del 1996, applicabile anche ai provvedimenti possessori interdittali (positivi o negativi), superando così il dubbio di legittimità costituzionale dell'art.669 terdecies c.p.c.) non è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto ha la medesima natura non decisoria e provvisoria del provvedimento cautelare oggetto di tale rimedio (Cass.
9.6.1997 n. 5118). A.2) Va poi osservato che mentre il provvedimento con il quale il TO, a chiusura della sola fase interdittale, accolga o respinga l'istanza di reintegrazione o manutenzione del possesso e rimetta le parti davanti a sè per la trattazione della causa di merito, è certamente un'ordinanza, perché non esaurisce il procedimento possessorio, e contro tale provvedimento è perciò ammissibile il reclamo;
invece il provvedimento del TO che definisce l'intero processo possessorio (senza rimettere le parti davanti a sè per la trattazione della causa di merito) è una vera e propria sentenza (come affermato dalle Sezioni Unite con la menzionata sentenza n. 1984 del 1998), indipendentemente dalla qualificazione ad esso data dal giudice, e nei suoi confronti si può esperire soltanto l'appello. Con la conseguenza che il Tribunale, adito in sede di reclamo, decidendo nel merito, emette un provvedimento che ha anche esso natura di sentenza, perché definisce il processo possessorio, come quello del TO sul quale viene ad incidere, sebbene sia pronunciato su un mezzo di impugnazione (reclamo) il quale instaura un procedimento che si dovrebbe concludere con un'ordinanza.
Situazione analoga si verifica quando il Tribunale, investito del reclamo proposto contro l'ordinanza del TO il quale abbia ritualmente rimesso le parti davanti a sè per la trattazione della causa di merito, deliberi un provvedimento che definisca l'intera procedura, eliminando la data di fissazione dell'udienza del giudizio di merito e provvedendo sulle spese, perché anche in tale ipotesi si deve attribuire al provvedimento del Tribunale natura di sentenza, in quanto, pur incidendo su una situazione sostanzialmente e formalmente diversa (ordinanza), esaurisce il giudizio possessorio. A.3) Deve quindi riconoscersi natura sostanziale di sentenza (nonostante la forma dell'ordinanza) al provvedimento del Tribunale, che determini (in via diretta o mediante la sua incidenza sulla pronuncia del TO) la definizione dell'intero processo possessorio. Tale natura di sentenza non può essere messa in discussione (per mancanza del requisito della sottoscrizione, ex art.132 c.p.c.) quando il provvedimento del Tribunale sia firmato dal solo Presidente del Collegio, che risulti esserne il relatore - estensore, dato che è sufficiente tale sola sottoscrizione (ex plurimis: Cass. 20.1.1995 n. 625; 9.9.1993 n. 9446) e dato che la sentenza si distingue dall'ordinanza in base alla regola della prevalenza della sostanza sulla forma, anche per l'identificazione dei rimedi esperibili contro il provvedimento, il quale vale per quello che è e non per quello che appare per avere il giudice dato ad esso una forma e una denominazione diverse da quelle prescritte (fra le tante: Cass. 26.1.1995 n. 910; 22.10.1992 n. 1153; 22.11.1984 n. 6019). A.4) Da ciò consegue che contro l'ordinanza in questione, con cui il Tribunale ha sostanzialmente definito il processo possessorio, escludendo la fase del merito e provvedendo sulle spese, e ammissibile il ricorso ordinario per cassazione (art. 360 c.p.c.), presentando tutti i requisiti di forma che la legge prescrive per le sentenze, essendo stata sottoscritta dal Presidente che risulta essere stato il relatore-estensore.
B) I motivi primo e terzo, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati.
Come sopra esposto, contro l'ordinanza del TO, che abbia concesso o negato l'interdetto possessorio, è ammissibile (per effetto delle citate sentenze n. 253 del 1994 e n.501 del 1995 della Corte Costituzionale) il rimedio (previsto per i provvedimenti cautelari) del reclamo di cui all'art. 669 terdecies del c.p.c. (Sez. Un. 24.2.1998 n. 1984; Cass. 13.6.1997 n. 5334). C) Il secondo motivo è fondato.
Invero il principio generale sancito dall'art.100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse, si estende anche ai giudizi di impugnazione o di reclamo, rispetto ai quali l'interesse ad impugnare va desunto dall'utilità giuridica che, dall'eventuale accoglimento del gravame, possa derivare alla parte che lo propone, e trova quindi il suo necessario presupposto nella soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la quale l'impugnazione è inammissibile (Cass. 17.4.1997 n. 3113; 14.12.1996 n. 11189; 8.3.1995 n. 2722). Nel caso specifico la LA, nella fase sommaria del giudizio possessorio, non era soccombente (neppure in parte) ma totalmente vittoriosa, per cui era priva di interesse ad impugnare, mediante reclamo, l'ordinanza del TO che aveva negato l'interdetto possessorio contro di lei chiesto dalla LU.
Pertanto il Tribunale ha violato la suddetta norma processuale perché avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo della LA, per carenza di interesse della stessa a proporlo, e non avrebbe dovuto esaminarlo sull'erroneo presupposto che il giudizio possessorio fosse monofasico e il TO non potesse fissare l'udienza per la fase del merito e dovesse provvedere sulle spese. L'errata decisione del Tribunale comporta che la pronuncia emessa deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, 3^ comma, ultima parte, c.p.c., dato che il reclamo della LA contro l'ordinanza del TO era inammissibile.
D) Il quarto motivo resta assorbito.
E) Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta il primo e terzo motivo;
accoglie il secondo motivo;
cassa senza rinvio l'ordinanza (sentenza) impugnata e dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 15 gennaio/23 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 10 settembre 1999