Sentenza 8 novembre 2006
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, la sopravvenuta revoca delle misure patrimoniali cautelari non ha alcuna influenza sulla sussistenza del reato di inottemperanza all'ordine di versamento di una cauzione, che si perfeziona al momento della scadenza del termine fissato dal tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2006, n. 39917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39917 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 08/11/2006
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 972
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 040731/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OM LF NT N. IL 17/03/1966;
avverso SENTENZA del 15/05/2003 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentiti:
il P.G. Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
il difensore del ricorrente, avv. BRANCATO Mario L., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, e in subordine, per l'annullamento per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 15 maggio 2003, la Corte d' Appello di Catania, 2^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede, con la quale RO AL era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto, perché dichiarato colpevole del reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis non avendo adempiuto all'obbligo imposto con decreto del Tribunale di Catania dell'11.11.98 di versare la somma di L.
5.000.000 a titolo di cauzione.
La Corte territoriale riteneva che, stante l'immediata esecutività del decreto di applicazione della misura di prevenzione, la sua impugnazione non ne determinava la sospensione;
che il decreto indicava il termine entro il quale la somma doveva essere versata;
che le difficoltà economiche rappresentate non erano provate e che in ogni caso, secondo la previsione della legge, avrebbe potuto prestare garanzie sostitutive.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e carenza di motivazione atteso che la materiale impossibilità dovuta ad indisponibilità economica era conseguenza della confisca di tutti i suoi beni disposta con l'applicazione della misura di prevenzione. Inoltre in punto di determinazione della pena non si era tenuto conto della modestia del fatto e della incesuratezza, elementi la cui mancata considerazione ha determinato una carenza motivazione sotto il profilo del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Con motivi aggiunti si denunciava omessa motivazione in relazione alle critiche mosse con l'appello alla sentenza di primo grado relativamente alla parte in cui il Tribunale aveva valutato negativamente il fatto che l'imputato, benché disoccupato, fosse assistito da difensore di fiducia. Si evidenziava altresì che era sopravvenuta la revoca della misura di prevenzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità in quanto il ricorrente si limita ad affermare l'indisponibilità dei mezzi economici adducendo che la confisca lo aveva privato di tutti i beni e che era disoccupato, trascurando che la sentenza impugnata aveva rammentato l'immediata esecutività del decreto applicativo. La sopravvenienza di difficoltà economiche non incide quindi sul perfezionamento del reato di natura contravvenzionale.
2. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati. La Corte territoriale ha invero spiegato che la pena è stata quantificata nel minimo, e che le attenuanti generiche non potevano essere riconosciute in ragione dei precedenti penali.
3. Anche i motivi aggiunti sono manifestamente infondati.
3.1. La questione attinente alla motivazione adottata dal primo giudice ha invero trovato soluzione in quella diversa formulata dalla Corte di appello che ha seguito un autonomo percorso argomentativo, senza alcun cenno alla circostanza della scelta dell'imputato di avvalersi della difesa ad opera di un avvocato di fiducia.
3.2. Quanto alla sopravvenuta revoca della misura si osserva che il reato in esame si perfeziona al momento della scadenza del termine fissato dal Tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione. Una volta divenuto esecutivo il provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione, ai sensi del citato art. 3 bis, comma 8, è possibile chiedere la revoca, anche parziale, delle misure patrimoniali cautelari imposte;
ma tale revoca non ha alcuna influenza sulla sussistenza del reato contravvenzionale, ormai perfezionatosi in tutti i suoi aspetti con la omissione del versamento nel termine prefissato (Cass. Sez,. 1, SENT. n. 0 5922 del 03/04/1998 - 20/05/1998).
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 600,00 (equa in ragione dei motivi di inammissibilità) a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 600,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2006