Sentenza 13 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2004, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. CICALA Mario - rel. Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FINANZIARIA PRIVATA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato BIAMONTI LUIGI, che la difende unitamente agli avvocati TAVORMINA VALERIO, GIUSTO DANIELE, giusto mandato a margine;
- ricorrente -
contro
UFFICIO REGISTRO MILANO 1 PRIVATI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 93/98 della Commissione 635 tributaria regionale di MILANO, depositata il 26/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/03 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato BIAMONTI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Finanziaria privata srl ricorre per Cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 93/58/98 del 26 marzo 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia rigettava l'appello della contribuente e confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avverso avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio del Registro di Milano. La contribuente aveva sostento che l'avviso di liquidazione non era stato preceduto dalla notifica di avviso di accertamento e la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha rigettato l'appello di Finanziaria Privata, in quanto l'avviso di accertamento "è stato regolarmente notificato a mezzo messo comunale ai sensi dell'art 60, de DPR 600/73". MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso la contribuente deduce violazione di legge in ordine agli artt. 36, 60, lett. e), e 60, ult. comma D.P.R. 600/1973, nonché degli art. 140, 138 e 139 c.p.c. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
Il ricorso è inammissibile.
Invero tutte le ampie ed articolare argomentazioni della ricorrente si infrangono contro la lapidaria constatazione in fatto contenuta nella sentenza impugnata. Che forse avrebbe potuto essere meglio contestata attraverso il rimedio revocatorio. Contro la constatazione contenuta nella sentenza, la ricorrente propone una propria assai complessa ricostruzione dei fatti, che darebbe luogo ad applicazione di norme giuridiche richiamate;
ma non denuncia adeguatamente un vizio di motivazione del provvedimento che forma oggetto di ricorso. La ricorrente non indica cioè quali elementi di prova o argomenti abbia offerto al giudice di secondo grado e da questo non siano stati esaminati.
Ad esempio, a pag. 4 del ricorso vengono svolte considerazioni critiche circa la sufficienza o meno a soddisfare le condizioni di legge della dizione che il messo avrebbe apposto all'atto notificato. Ma non si dice se questa argomentazione sia stata addotta avanti alla Commissione Tributaria Regionale facendo così sorgere l'onere per la stessa di pronunciarsi sul punto.
Non vi è luogo a provvedere per le spese.
P.Q.M.
Dichiara la inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004