TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2024, n. 12643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12643 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudi a Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 15231/23 all'udienza del 10/12/2024, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv Paola Libbi pec Parte_1 Email_1
giusta delega in atti;
[...]
RICORRENTE
E
in persona dell'amministratore unico legale rappresentante p.t., CP_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv Angelo Montalto CP_2 pecavv. .giuffre. it , giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8/5/23 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir :
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accertamento della natura subordinata a tempo indeterminato, full time, del rapporto in atti a far data dall'1 giugno 2014:
1) accertare e dichiarare, in virtù delle mansioni concretamente espletate e dell'orario di lavoro effettivamente osservato, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, dall'inizio del rapporto al 30 aprile 2019, al 5° livello del CCNL Alimentari Artigianato e, dall'1 maggio 2019 fino al termine del rapporto, al 4° livello del CCNL di settore ed a percepire la retribuzione corrente e differita corrispondente;
2) per l'effetto, condannare la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda complessiva di €. 58.970,99 per differenze retributive a vario titolo maturate dal giugno 2014 in poi, come meglio specificato negli allegati conteggi, depositati unitamente al presente ricorso, o comunque di quella maggiore o minore di giustizia che risulterà in corso di causa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 e 2103 c.c., da liquidarsi anche in via equitativa.” A sostegno del ricorso assumeva di aver iniziato a lavorare l'1 giugno 2014; di aver sottoscritto un contratto di collaborazione occasionale decorrente dal 20.10.16 al 28.2.17 , prorogato fino al 30.3.17; che veniva formalizzato il rapporto di lavoro con un contratto a tempo indeterminato ,il 4.10. 2017 , con un orario part -time pari a 15 ore settimanale con inquadramento al quinto livello CCNL Alimentari Artigianato con la qualifica di addetto alla gastronomia;
che sino al 30 aprile 2019 si era occupato della preparazione ,cottura dei fritti e all'occorrenza stava anche del banco, sistemava le pizze posizionandole ,serviva i clienti e riceveva i pagamenti;
che dal maggio 2019 fino alla fine del rapporto, preparava gli impasti per le pizze ,puliva e preparava le verdure, condiva, infornava le pizze, tagliava i formaggi, riponeva le pizze nelle scatole dell'asporto, puliva il piano lavoro;
che anche in tale periodo si occupava del banco;
che per tutto il rapporto aveva svolto sempre un orario di 40 ore settimanale ed in particolare dall'inizio del rapporto al 30 aprile 2019 aveva lavorato su due turni dal lunedì al sabato dalle 7,00 alle 15,00 e dalle 15,00 alle 23,00 ;che dall'uno maggio 2019 al marzo 2020 aveva lavorato con lo stesso orario dal lunedì al venerdì ma il sabato lavorava dalle 10,00 alle 22,00 ; che dal maggio a settembre 2020 aveva lavorato per sei giorni a settimana dalle 9,00 alle 21,30 e dall'ottobre 2020 fino al termine del rapporto aveva lavorato dalle 09,30 alle 21,30 dal martedì a sabato;
che il rapporto era sempre stato di natura subordinata, che per le mansioni svolte doveva essere inquadrato nel quinto livello dal giugno 2014 al 30 aprile 2019 e nel quarto livello dal maggio 2019 alla fine del rapporto;
che a causa della pandemia la pizzeria da stata chiusa nei mesi di marzo e aprile e la ricorrente non aveva percepito alcuna retribuzione;
che aveva goduto di due settimane di ferie l'anno e non aveva percepito nulla per le restanti ferie non godute;
che a titolo di ordinario, straordinario, tredicesima, ferie e permessi non goduti, preavviso e tfr aveva diritto ad euro 58.970,99 Concludeva come sopra. Si costituiva la assumendo che il rapporto era iniziato con il contratto di CP_1 collaborazione a decorrere dal 20/10/17 con scadenza 28/2/17 prorogato fino al 30/3/17 ; che detto periodo si era svolto come un rapporto di lavoro autonomo essendo previste solo 30 giornate nel periodo di riferimento;
che dall'1/4/17 al 3/10/17 non aveva lavorato;
che dal 4/10/17 veniva assunto part time 15 ore settimanali su 5 giorni, come addetto alla gastronomia, preparazione e cottura fritti e sfizi;
che il rapporto cessava il 30/4/22 per licenziamento essendosi verificato un furto nella cassa aziendale dopo un periodo di malattia iniziato il 25 marzo 2022 .;che in pratica l'attività del ricorrente consisteva nel preparare i prodotti da friggere nel laboratorio sottostante , mai aveva preparato l'impasto delle pizze e provveduto alla relativa cottura;
che ,inoltre, la declaratoria citata da parte ricorrente non era pertinente con le mansioni di pizzaiolo;
che nel marzo ed aprile 2020 l'esercizio era stato chiuso per il covid e quindi non era imputabile al datore di lavoro l'inadempimento; che l'indennità di malattia era stata versata. Chiedeva il rigetto del ricorso . Ammesse le prove, escussi i tesi, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza . Il ricorrente assume di aver iniziato a lavorare per la resistente in data 1 giugno 2014 , di essere il rapporto stato formalizzato come rapporto di collaborazione in data 20 ottobre 2016 fino al 28 febbraio 2017 , di essere stato il rapporto prorogato fino al 30.3.17. di essere stato assunto con contratto part time a15 ore settimanali ,inquadrato al V livello, solo il 4.10.17. . Il rapporto era sempre stato sin dall'inizio di natura subordinata con orario pari o superiore a 40 ore settimanali ed aveva diritto ad essere inquadrato nel quinto livello dal giugno 2014 e nel quarto livello dal maggio 2019 allorquando aveva esercitato le mansioni di operaio specializzato con specifica e diretta responsabilità tecnica del lavoro assegnato, con ampio grado di autonomia operativa ed esecutiva ,in quanto egli preparava gli impasti per le pizze, i condimenti, le infornava e si occupava della loro cottura Il ricorrente deve pertanto provare l'inizio del rapporto dal giugno 2014, la natura subordinata dello stesso ,l'orario prestato e le mansioni svolte I testi di parte ricorrente hanno dimostrato che lo stesso ha iniziato a lavorare sin dal giugno del 2014 con orario dalle 7,00 alle 15,00 su sei giorni settimanali come addetto principalmente alla preparazione dei fritti. Lo ha affermato il teste he, terminato Tes_1 il rapporto con la resistente a maggio 2014 ,ritornava al lavoro ad agosto 2014 e vi trovava il ricorrente. Il teste riferiva mansioni ed orari come sopra indicati sino al dicembre 2015, avendo poi terminato il lavoro presso la resistente e non sapendo riferire per il periodo successivo. L'altro teste guardia particolare giurata presso dei lughi vicino Testimone_2 all'esercizio della resistente, riferiva per il periodo dal gennaio 2016 al 2021, precisava quanto agli orari che prima del covid il ricorrente lavorava principalmente la mattina, verso le 07.30 - fino alle 15.00, dopo il covid faceva anche dodici ore, attaccando alle 09,00 fino anche le 21, 00 ,anche più tardi, ciò sapeva perché la mattina ,quando il teste andava al negozio verso le 8,00/ 8,30, lo trovava lì ,a volte lo incontrava alle 7,00 per un caffè, confermava che più o meno erano stati questi gli orari per tutto il periodo.Per le mansioni dichiarava che preparava i fritti, non sapeva se friggesse o meno, lo vedeva anche al banco, una volta era sceso giù nel laboratorio e l'aveva visto portare la pizza sul banco, tagliarla, fare la cassa. La teste di parte resistente aveva lavorato nel periodo dalla primavera del Testimone_3
2015 a novembre 2016 e dichiarava che il rapporto del ricorrente era iniziato allorquando la teste se ne stava andando , ma la sua deposizione non appare attendibile in primo luogo perché la teste risulta legata alla società per essere convivente del fratello del legale rappresentante della resistente ed in secondo luogo perché la testimonianza è stata smentita dal teste Tes_1 che, estraneo alle parti, appare maggiormente credibile . Del pari non attendibile perché sorella del legale rappresentante è la teste la quale in ogni caso era Testimone_4 presente sui luoghi solo dal 2018. Appare pertanto che la prova possa ritenersi raggiunta per quanto attiene l'inizio del rapporto l'1/6/14 e per quanto attiene la natura subordinata dello stesso, essendo il ricorrente presente ogni giorno come addetto alla gastronomia , mansione che ,per la sua elementarità, non si presta ad essere oggetto di un contratto di collaborazione . Inoltre dal 2014 al 2021 ha dato prova di aver lavorato senza interruzioni per essersi il rapporto svolto sempre con le stesse modalità Circa l'orario si ritiene però che per il periodo giugno 2014- dicembre 2015 lo stesso si sia svolto con turni dalle 7,00 alle 15,00 su sei giorni settimanali ( teste ) mentre , per il Tes_1 periodo successivo , pur ritenendo che il rapporto sia proseguito, deve riconoscersi solo l'orario contrattualmente riconosciuto se pur da data ancora successiva , 4/10/17, non essendo la deposizione del teste sufficiente al riconoscimento di un maggior orario Tes_2 in quanto , non essendo presente sui luoghi, non è stato in grado di riferire esattamente la data iniziale e finale degli orari del ricorrente . In ordine alle ferie, entrambi i testi hanno confermato che il ricorrente godeva di due settimane ad agosto . Circa le mansioni, appare corretto l'inquadramento nel V livello, come addetto alla gastronomia perché la mansione prevalente è sempre stata quella della di preparazione dei fritti . Pertanto i conteggi dovranno essere rielaborati con inquadramento nel V livello inizio rapporto 1/6/14 e cessazione 30/4/22 orario dalle 7,00 alle 15,00 su sei giorni fino al 31/12/15 e 15 ore settimanali per il periodo successivo ,dovranno essere corrisposte somme a titolo di ordinario , straordinario per il predetto periodo ( 1/6/14-31/12/15 ), 13^ , ferie non godute eccedenti le due settimane godute e Tfr. Nessuna somma può essere corrisposta per permessi non goduti , la cui prova non è stata offerta da parte ricorrente , così come per l'indennità di mancato preavviso, non avendo parte ricorrente dedotto alcunché sul punto . In ordine ai mesi in cui l'attività è stata chiusa per covid ,aprile marzo 2020 ,gli stessi non possono costituire oggetto di pretese;
in particolare per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, il DPCM dell'11 marzo 2020 ha disposto la sospensione delle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc) (art. 1, n. 2). La sospensione ha comportato l'impossibilità giuridica totale e temporanea da parte del datore di lavoro di svolgere la propria attività, per cui, in relazione a detto periodo le prestazioni lavorative dei dipendenti sono configurabili come oggettivamente impossibili, in quanto la società non poteva riceverle perché era stata imposta la chiusura .Costituisce, infatti, ormai ius receptum (cfr Cass., Sez. L, Ordinanza n. 23925 del 29/10/2020) il principio per cui “la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro, in base agli artt. 1218 e 1256 c.c., è giustificata e lo esonera dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile né evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato;
sicché, la legittimità della sospensione va verificata in riferimento all'allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa: così essendo giustificato il rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa svolta dal lavoratore soltanto nella ricorrenza del duplice profilo della impossibilità della stessa e di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti (Cass. 9 agosto 2004, n. 15372)”.Nel caso in esame non potendo essere l'esercizio aperto per legge, il datore di lavoro è esonerato dall'obbligazione retributiva . Deve pertanto dichiararsi la natura subordinata del rapporto di lavoro sin dall' 1/6/14 con inquadramento nel V livello ccnl alimentari con orario dall'1/6/14 al 31/12/15 dalle 7,00 alle 15,00 su sei giorni settimanali e di 15 ore settimanali per il restante periodo e per l'effetto si condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive per ordinario, straordinario per il periodo dal giugno 2014 al dicembre 2015, 13^, ferie non godute ,come sopra specificato, e Tfr con esclusione dei mesi marzo ed aprile 2020 ,oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo Le spese di lite , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza parziale dato il non pieno accoglimento del ricorso
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro sin dall' 1/6/14 con inquadramento nel V livello ccnl Alimentari con orario dall'1/6/14 al 31/12/15 dalle 7,00 alle 15,00 su sei giorni settimanali e di 15 ore settimanali per il restante periodo e per l'effetto si condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive per ordinario, straordinario per il periodo dal giugno 2014 al dicembre 2015, 13^, ferie non godute ,come sopra specificato, e Tfr con esclusione dei mesi marzo ed aprile 2020 ,oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo condanna parte resistente al pagamento di due terzi delle spese di lite , liquidate in euro 7.702,00 oltre iva cpa e spese generali Roma 10/12/24 Il giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudi a Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 15231/23 all'udienza del 10/12/2024, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv Paola Libbi pec Parte_1 Email_1
giusta delega in atti;
[...]
RICORRENTE
E
in persona dell'amministratore unico legale rappresentante p.t., CP_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv Angelo Montalto CP_2 pecavv. .giuffre. it , giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8/5/23 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir :
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accertamento della natura subordinata a tempo indeterminato, full time, del rapporto in atti a far data dall'1 giugno 2014:
1) accertare e dichiarare, in virtù delle mansioni concretamente espletate e dell'orario di lavoro effettivamente osservato, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, dall'inizio del rapporto al 30 aprile 2019, al 5° livello del CCNL Alimentari Artigianato e, dall'1 maggio 2019 fino al termine del rapporto, al 4° livello del CCNL di settore ed a percepire la retribuzione corrente e differita corrispondente;
2) per l'effetto, condannare la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda complessiva di €. 58.970,99 per differenze retributive a vario titolo maturate dal giugno 2014 in poi, come meglio specificato negli allegati conteggi, depositati unitamente al presente ricorso, o comunque di quella maggiore o minore di giustizia che risulterà in corso di causa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 e 2103 c.c., da liquidarsi anche in via equitativa.” A sostegno del ricorso assumeva di aver iniziato a lavorare l'1 giugno 2014; di aver sottoscritto un contratto di collaborazione occasionale decorrente dal 20.10.16 al 28.2.17 , prorogato fino al 30.3.17; che veniva formalizzato il rapporto di lavoro con un contratto a tempo indeterminato ,il 4.10. 2017 , con un orario part -time pari a 15 ore settimanale con inquadramento al quinto livello CCNL Alimentari Artigianato con la qualifica di addetto alla gastronomia;
che sino al 30 aprile 2019 si era occupato della preparazione ,cottura dei fritti e all'occorrenza stava anche del banco, sistemava le pizze posizionandole ,serviva i clienti e riceveva i pagamenti;
che dal maggio 2019 fino alla fine del rapporto, preparava gli impasti per le pizze ,puliva e preparava le verdure, condiva, infornava le pizze, tagliava i formaggi, riponeva le pizze nelle scatole dell'asporto, puliva il piano lavoro;
che anche in tale periodo si occupava del banco;
che per tutto il rapporto aveva svolto sempre un orario di 40 ore settimanale ed in particolare dall'inizio del rapporto al 30 aprile 2019 aveva lavorato su due turni dal lunedì al sabato dalle 7,00 alle 15,00 e dalle 15,00 alle 23,00 ;che dall'uno maggio 2019 al marzo 2020 aveva lavorato con lo stesso orario dal lunedì al venerdì ma il sabato lavorava dalle 10,00 alle 22,00 ; che dal maggio a settembre 2020 aveva lavorato per sei giorni a settimana dalle 9,00 alle 21,30 e dall'ottobre 2020 fino al termine del rapporto aveva lavorato dalle 09,30 alle 21,30 dal martedì a sabato;
che il rapporto era sempre stato di natura subordinata, che per le mansioni svolte doveva essere inquadrato nel quinto livello dal giugno 2014 al 30 aprile 2019 e nel quarto livello dal maggio 2019 alla fine del rapporto;
che a causa della pandemia la pizzeria da stata chiusa nei mesi di marzo e aprile e la ricorrente non aveva percepito alcuna retribuzione;
che aveva goduto di due settimane di ferie l'anno e non aveva percepito nulla per le restanti ferie non godute;
che a titolo di ordinario, straordinario, tredicesima, ferie e permessi non goduti, preavviso e tfr aveva diritto ad euro 58.970,99 Concludeva come sopra. Si costituiva la assumendo che il rapporto era iniziato con il contratto di CP_1 collaborazione a decorrere dal 20/10/17 con scadenza 28/2/17 prorogato fino al 30/3/17 ; che detto periodo si era svolto come un rapporto di lavoro autonomo essendo previste solo 30 giornate nel periodo di riferimento;
che dall'1/4/17 al 3/10/17 non aveva lavorato;
che dal 4/10/17 veniva assunto part time 15 ore settimanali su 5 giorni, come addetto alla gastronomia, preparazione e cottura fritti e sfizi;
che il rapporto cessava il 30/4/22 per licenziamento essendosi verificato un furto nella cassa aziendale dopo un periodo di malattia iniziato il 25 marzo 2022 .;che in pratica l'attività del ricorrente consisteva nel preparare i prodotti da friggere nel laboratorio sottostante , mai aveva preparato l'impasto delle pizze e provveduto alla relativa cottura;
che ,inoltre, la declaratoria citata da parte ricorrente non era pertinente con le mansioni di pizzaiolo;
che nel marzo ed aprile 2020 l'esercizio era stato chiuso per il covid e quindi non era imputabile al datore di lavoro l'inadempimento; che l'indennità di malattia era stata versata. Chiedeva il rigetto del ricorso . Ammesse le prove, escussi i tesi, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza . Il ricorrente assume di aver iniziato a lavorare per la resistente in data 1 giugno 2014 , di essere il rapporto stato formalizzato come rapporto di collaborazione in data 20 ottobre 2016 fino al 28 febbraio 2017 , di essere stato il rapporto prorogato fino al 30.3.17. di essere stato assunto con contratto part time a15 ore settimanali ,inquadrato al V livello, solo il 4.10.17. . Il rapporto era sempre stato sin dall'inizio di natura subordinata con orario pari o superiore a 40 ore settimanali ed aveva diritto ad essere inquadrato nel quinto livello dal giugno 2014 e nel quarto livello dal maggio 2019 allorquando aveva esercitato le mansioni di operaio specializzato con specifica e diretta responsabilità tecnica del lavoro assegnato, con ampio grado di autonomia operativa ed esecutiva ,in quanto egli preparava gli impasti per le pizze, i condimenti, le infornava e si occupava della loro cottura Il ricorrente deve pertanto provare l'inizio del rapporto dal giugno 2014, la natura subordinata dello stesso ,l'orario prestato e le mansioni svolte I testi di parte ricorrente hanno dimostrato che lo stesso ha iniziato a lavorare sin dal giugno del 2014 con orario dalle 7,00 alle 15,00 su sei giorni settimanali come addetto principalmente alla preparazione dei fritti. Lo ha affermato il teste he, terminato Tes_1 il rapporto con la resistente a maggio 2014 ,ritornava al lavoro ad agosto 2014 e vi trovava il ricorrente. Il teste riferiva mansioni ed orari come sopra indicati sino al dicembre 2015, avendo poi terminato il lavoro presso la resistente e non sapendo riferire per il periodo successivo. L'altro teste guardia particolare giurata presso dei lughi vicino Testimone_2 all'esercizio della resistente, riferiva per il periodo dal gennaio 2016 al 2021, precisava quanto agli orari che prima del covid il ricorrente lavorava principalmente la mattina, verso le 07.30 - fino alle 15.00, dopo il covid faceva anche dodici ore, attaccando alle 09,00 fino anche le 21, 00 ,anche più tardi, ciò sapeva perché la mattina ,quando il teste andava al negozio verso le 8,00/ 8,30, lo trovava lì ,a volte lo incontrava alle 7,00 per un caffè, confermava che più o meno erano stati questi gli orari per tutto il periodo.Per le mansioni dichiarava che preparava i fritti, non sapeva se friggesse o meno, lo vedeva anche al banco, una volta era sceso giù nel laboratorio e l'aveva visto portare la pizza sul banco, tagliarla, fare la cassa. La teste di parte resistente aveva lavorato nel periodo dalla primavera del Testimone_3
2015 a novembre 2016 e dichiarava che il rapporto del ricorrente era iniziato allorquando la teste se ne stava andando , ma la sua deposizione non appare attendibile in primo luogo perché la teste risulta legata alla società per essere convivente del fratello del legale rappresentante della resistente ed in secondo luogo perché la testimonianza è stata smentita dal teste Tes_1 che, estraneo alle parti, appare maggiormente credibile . Del pari non attendibile perché sorella del legale rappresentante è la teste la quale in ogni caso era Testimone_4 presente sui luoghi solo dal 2018. Appare pertanto che la prova possa ritenersi raggiunta per quanto attiene l'inizio del rapporto l'1/6/14 e per quanto attiene la natura subordinata dello stesso, essendo il ricorrente presente ogni giorno come addetto alla gastronomia , mansione che ,per la sua elementarità, non si presta ad essere oggetto di un contratto di collaborazione . Inoltre dal 2014 al 2021 ha dato prova di aver lavorato senza interruzioni per essersi il rapporto svolto sempre con le stesse modalità Circa l'orario si ritiene però che per il periodo giugno 2014- dicembre 2015 lo stesso si sia svolto con turni dalle 7,00 alle 15,00 su sei giorni settimanali ( teste ) mentre , per il Tes_1 periodo successivo , pur ritenendo che il rapporto sia proseguito, deve riconoscersi solo l'orario contrattualmente riconosciuto se pur da data ancora successiva , 4/10/17, non essendo la deposizione del teste sufficiente al riconoscimento di un maggior orario Tes_2 in quanto , non essendo presente sui luoghi, non è stato in grado di riferire esattamente la data iniziale e finale degli orari del ricorrente . In ordine alle ferie, entrambi i testi hanno confermato che il ricorrente godeva di due settimane ad agosto . Circa le mansioni, appare corretto l'inquadramento nel V livello, come addetto alla gastronomia perché la mansione prevalente è sempre stata quella della di preparazione dei fritti . Pertanto i conteggi dovranno essere rielaborati con inquadramento nel V livello inizio rapporto 1/6/14 e cessazione 30/4/22 orario dalle 7,00 alle 15,00 su sei giorni fino al 31/12/15 e 15 ore settimanali per il periodo successivo ,dovranno essere corrisposte somme a titolo di ordinario , straordinario per il predetto periodo ( 1/6/14-31/12/15 ), 13^ , ferie non godute eccedenti le due settimane godute e Tfr. Nessuna somma può essere corrisposta per permessi non goduti , la cui prova non è stata offerta da parte ricorrente , così come per l'indennità di mancato preavviso, non avendo parte ricorrente dedotto alcunché sul punto . In ordine ai mesi in cui l'attività è stata chiusa per covid ,aprile marzo 2020 ,gli stessi non possono costituire oggetto di pretese;
in particolare per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, il DPCM dell'11 marzo 2020 ha disposto la sospensione delle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc) (art. 1, n. 2). La sospensione ha comportato l'impossibilità giuridica totale e temporanea da parte del datore di lavoro di svolgere la propria attività, per cui, in relazione a detto periodo le prestazioni lavorative dei dipendenti sono configurabili come oggettivamente impossibili, in quanto la società non poteva riceverle perché era stata imposta la chiusura .Costituisce, infatti, ormai ius receptum (cfr Cass., Sez. L, Ordinanza n. 23925 del 29/10/2020) il principio per cui “la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro, in base agli artt. 1218 e 1256 c.c., è giustificata e lo esonera dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile né evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato;
sicché, la legittimità della sospensione va verificata in riferimento all'allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa: così essendo giustificato il rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa svolta dal lavoratore soltanto nella ricorrenza del duplice profilo della impossibilità della stessa e di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti (Cass. 9 agosto 2004, n. 15372)”.Nel caso in esame non potendo essere l'esercizio aperto per legge, il datore di lavoro è esonerato dall'obbligazione retributiva . Deve pertanto dichiararsi la natura subordinata del rapporto di lavoro sin dall' 1/6/14 con inquadramento nel V livello ccnl alimentari con orario dall'1/6/14 al 31/12/15 dalle 7,00 alle 15,00 su sei giorni settimanali e di 15 ore settimanali per il restante periodo e per l'effetto si condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive per ordinario, straordinario per il periodo dal giugno 2014 al dicembre 2015, 13^, ferie non godute ,come sopra specificato, e Tfr con esclusione dei mesi marzo ed aprile 2020 ,oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo Le spese di lite , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza parziale dato il non pieno accoglimento del ricorso
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro sin dall' 1/6/14 con inquadramento nel V livello ccnl Alimentari con orario dall'1/6/14 al 31/12/15 dalle 7,00 alle 15,00 su sei giorni settimanali e di 15 ore settimanali per il restante periodo e per l'effetto si condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive per ordinario, straordinario per il periodo dal giugno 2014 al dicembre 2015, 13^, ferie non godute ,come sopra specificato, e Tfr con esclusione dei mesi marzo ed aprile 2020 ,oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo condanna parte resistente al pagamento di due terzi delle spese di lite , liquidate in euro 7.702,00 oltre iva cpa e spese generali Roma 10/12/24 Il giudice