Versione
30 luglio 1993
30 luglio 1993
Art. 2. 1. Per le misure di prevenzione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui applicazione non debba cessare nei successivi trenta giorni per scadenza del termine di durata stabilito dal giudice, il divieto di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale e' soppresso e l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale opera con riguardo a quest'ultimo.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale o con divieto di soggiorno nello stesso comune sono tenute a fare rientro nel comune medesimo, presentandosi, non meno di 48 ore prima della partenza e non oltre 48 ore dopo l'arrivo, alle questure o commissariati di pubblica sicurezza rispettivamente competenti.
3. Le persone nei cui confronti l'applicazione di una delle misure di prevenzione e' sospesa hanno l'obbligo di presentarsi alla questura o commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competenti per il luogo in cui si trovano immediatamente dopo la cessazione della causa di sospensione. Se si tratta di comune diverso da quello di residenza o dimora abituale le stesse persone hanno altresi' l'obbligo di raggiungere quest'ultimo nel tempo strettamente necessario e di presentarsi, senza ritardo, all'autorita' di pubblica sicurezza territorialmente competente.
4. Il questore competente per il luogo dove la misura di prevenzione deve essere eseguita per effetto dei commi 1, 2 e 3, apporta le occorrenti modificazioni alla carta di permanenza e provvede all'esecuzione della misura.
5. La persona sottoposta ad una delle misure di prevenzione di cui al presente articolo che non osserva gli obblighi di cui al comma 2 o le prescrizioni impartite per il viaggio dall'autorita' di pubblica sicurezza e' punita con la reclusione da uno a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale o con divieto di soggiorno nello stesso comune sono tenute a fare rientro nel comune medesimo, presentandosi, non meno di 48 ore prima della partenza e non oltre 48 ore dopo l'arrivo, alle questure o commissariati di pubblica sicurezza rispettivamente competenti.
3. Le persone nei cui confronti l'applicazione di una delle misure di prevenzione e' sospesa hanno l'obbligo di presentarsi alla questura o commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competenti per il luogo in cui si trovano immediatamente dopo la cessazione della causa di sospensione. Se si tratta di comune diverso da quello di residenza o dimora abituale le stesse persone hanno altresi' l'obbligo di raggiungere quest'ultimo nel tempo strettamente necessario e di presentarsi, senza ritardo, all'autorita' di pubblica sicurezza territorialmente competente.
4. Il questore competente per il luogo dove la misura di prevenzione deve essere eseguita per effetto dei commi 1, 2 e 3, apporta le occorrenti modificazioni alla carta di permanenza e provvede all'esecuzione della misura.
5. La persona sottoposta ad una delle misure di prevenzione di cui al presente articolo che non osserva gli obblighi di cui al comma 2 o le prescrizioni impartite per il viaggio dall'autorita' di pubblica sicurezza e' punita con la reclusione da uno a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2006, n. 41316Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 14/11/2006 Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 3359 Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 023070/2006 ha pronunciato la seguente: SENTENZA/ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) LO OR, N. IL 07/11/1970; avverso ORDINANZA del 01/12/2005 TRIBUNALE di VIBO VALENTIA; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA; lette le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. RITENUTO IN FATTO …Leggi di più...
- computo della misura cautelare sofferta nella misura di prevenzione·
- ammissibilità·
- detenzione sopravvenuta per un reato commesso prima dell'applicazione della misura·
- successiva sentenza irrevocabile di assoluzione per tale reato·
- sorveglianza speciale·
- misure di prevenzione·
- sicurezza pubblica·
- singole misure