Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1720/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti .Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi .........Giudice
dr. Ethel Matilde Ancona .........Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 12.03.2025 dai coniugi:
C.F. 1 ) nata a [...] in data [...] Parte 1 (C.F.
e
C.F. 2 ) nato a [...] in data [...], Parte 2 (C.F.
entrambi rappresentati dall'Avv. Antonella Conticelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 01.04.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in Cassago Brianza, via Volta, 30, fin quando non verrà venduta, verrà assegnata esclusivamente ed abitata dalla sig.ra Parte 1 mentre il sig. Pt 2 risiederà nell'abitazione dei genitori;
3. La rata del mutuo mensile, le utenze e le spese condominiali dell'abitazione coniugale, rimangono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% fino alla data della vendita dell'immobile.
4. I coniugi, a seguito della vendita della casa, estingueranno il mutuo. Ad estinzione del mutuo, qualora vi fosse una somma residua pari o superiore ad € 10.000,00=, tale importo verrà incassato totalmente dalla sig.ra Parte_1 Diversamente, qualora l'importo residuo, dopo la vendita
[...] in costanza di matrimonio.
5. Il conto corrente cointestato presso Banca Intesa San Paolo, tra i coniugi verrà chiuso solamente dopo la vendita della casa coniugale.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
*****
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto tra la sig.ra Pt_1
e il sig. Pt 2 in data 24.06.2023 e trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Meda con atto n. 8, P. 2, Serie A, anno 2023, come da atto di matrimonio (cfr. doc. 1);
3. Disporre conseguentemente, che l'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Meda proceda alla trascrizione dell'emananda sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L. 898/70
4. La casa coniugale sita in Cassago Brianza, via Volta, 30, fin quando non verrà venduta, verrà assegnata ed abitata dalla sig.ra Parte 1 mentre il sig. Pt 2 risiederà nell'abitazione dei genitori;
5. La rata del mutuo mensile, le utenze e le spese condominiali dell'abitazione coniugale rimangono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
6. I coniugi, a seguito della vendita della casa, estingueranno il mutuo con il ricavato. Ad estinzione del mutuo, qualora vi fosse una somma residua pari o superiore ad € 10.000,00=, tale importo verrà incassato totalmente dalla sig.ra Parte 1 Diversamente, qualora l'importo residuo, dopo la
.
vendita dell'immobile, risultasse inferiore ad € 10.000,00=, il sig. Pt 2 si impegna e obbliga in ogni caso a corrispondere alla sig.ra Parte 1 l'importo totale di € 10.000,00= o quella differenza residua per completare il suddetto importo, a titolo di rimborso spese sostenute dalla sig.ra
Parte 1 in costanza di matrimonio.
7. Il conto corrente cointestato presso Banca Intesa San Paolo, tra i coniugi verrà chiuso solamente dopo la vendita della casa coniugale.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Meda in data
24.06.2023;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Meda per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 8, parte II, serie A, anno 2023);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 10.04.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti