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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33274/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale suintestato, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Angelina
Turco, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 18.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 33274/2023, promossa da Parte_1
nata l'[...] a [...]; , nata
[...] Controparte_1 il 19.07.1980 a Caxias do UL (Brasile); , nato Controparte_2
l'8.06.2010 a Caxias do UL (Brasile); , nato il Controparte_3
13.01.2014 a Caxias do UL (Brasile); nata il [...] a [...] Parte_2 do UL (Brasile); , nata il [...] a [...] Parte_3
(Brasile); tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Vaccaro, ed elettivamente domiciliati in via Grotta di Gregna 153, scala A – int. 5, Roma, presso lo studio del difensore, per procura alle liti allegata agli atti, ricorrenti contro
, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura Controparte_4 distrettuale dello Stato di Milano, resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, interveniente necessario
GGETTO: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127ter
c.p.c. depositate in data 12.12.2024.
***
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 21.09.2023, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il , chiedendo che venisse loro Controparte_4
1 riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di , nato in data [...] a [...], Persona_1 emigrato in Brasile, unitosi in matrimonio in data 5.09.1906 con Persona_2
, e mai naturalizzatosi brasiliano.
[...]
Il si è costituito in giudizio in data 27.05.2024, chiedendo nel merito, in CP_4 via principale, di “respingere la pretesa attorea ove non risulti provata la sussistenza dei requisiti i legge e, in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, compensare le spese di lite per le ragioni esposte.” (cfr. conclusioni comp. risp. AdS).
Gli atti del giudizio sono stati comunicati al Pubblico Ministero in data 4.05.2024, come emerso dalle attestazioni depositate telematicamente.
All'udienza del 18.12.2024, svoltasi con modalità a trattazione scritta, a seguito del deposito delle note scritte previste ex art. 127ter c.p.c. ad opera di parte ricorrente in data 12.12.2024, il Tribunale si è riservato la decisione.
***
Con riferimento all'interesse ad agire, giova evidenziare che, trattandosi di discendenza in cui si riscontrano passaggi per via femminile in epoca pre- costituzionale, il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ex art. 1, lettera a), L. n. 91/92 richiede una pronuncia giudiziale all'esito di un'azione di accertamento, quale quella instaurata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, atteso che, in simili fattispecie, l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo. Ne discende l'interesse dei richiedenti ad agire direttamente dinanzi al giudice ordinario per vedere accertato il proprio diritto soggettivo ad ottenere il riconoscimento dello status civitatis e, al tempo stesso, sussiste la legittimazione passiva del . Controparte_4
In via preliminare, si osserva che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisce un diritto “permanente … imprescrittibile … giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., Sez. Un., n. 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria, bensì contenziosa. Se è vero che il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti,
2 “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)., il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, , poiché tale avo ha Persona_1 trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia , nata Persona_3 il 3.12.1906, che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Deve osservarsi poi che non è possibile ritenersi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. “grande naturalizzazione” brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 25317 del 24.08.2022).
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che , nato in [...] Persona_1
5.09.1878 a Cologno Monzese, emigrato in Brasile, si univa in matrimonio in data
5.09.1906 con . Dalla loro unione coniugale nasceva Persona_2 Per_3
il 3.12.1906 a Villa de Caxias (Brasile).
[...]
3 in data 23.11.1927 contraeva matrimonio in Brasile con Persona_3 CP_5
cittadino brasiliano. Dalla loro unione nasceva l'8.05.1945
[...] Persona_4
a Caxias do UL (Brasile). in data 22.01.1972 si univa in matrimonio con Dalla Persona_4 Persona_5 loro unione nascevano il 2.06.1975 a Caxias do UL (Brasile), Parte_2
il 19.07.1980 a Caxias do UL (Brasile), e Controparte_1 Parte_1
l'8.07.1988 a Caxias do UL (Brasile). in data 6.07.2004 si sposava con . Dalla loro Parte_2 Persona_6 unione nasceva , il 28.10.2008 a Porto Alegre (Brasile). Parte_3 in data 1.11.2006 contraeva matrimonio con Controparte_1 Persona_7
. Dalla loro unione nascevano , l'8.06.2010 a
[...] Controparte_2
Caxias do UL (Brasile), e , il 13.01.2014 a Caxias do UL Controparte_3
(Brasile). in data 5.12.2016 si sposava con . Parte_1 Persona_8
Nel caso in esame, si registrano dunque anche passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo a Per_3
, nata il [...], cosicché appare necessario richiamare l'operatività delle
[...] sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez.
Un. n. 4466 del 25.02.2009).
Pertanto, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale.
4 Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata (cfr. docc. da 1 a 19 all. ricorso).
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano. Risulta poi dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. doc. 4 all. ricorso), pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” alla figlia , che l'ha trasmessa a sua volta ai suoi Persona_3 discendenti, odierni attori.
In ordine all'efficacia meramente dichiarativa del certificato negativo di naturalizzazione, con valenza negativa e suscettibile, come tale, di prova contraria, si deve rilevare che non è stato contestato da parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso. Pertanto, in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, ci si deve astenere da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza ai ricorrenti.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
A tal riguardo le Sezioni Unite hanno rilevato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali
l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché
“la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà
5 individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
Tutto quanto sopra premesso la domanda proposta deve essere accolta, anche dato che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 25317 del 24.08.2022).
Si deve pertanto dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, stante la sostanziale non opposizione del resistente. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale suintestato, in accoglimento della domanda proposta, rigettata ogni diversa/contraria domanda e/o eccezione:
DICHIARA che i ricorrenti nata l'[...] a [...] Parte_1
(Brasile); , nata il [...] a [...]; Controparte_1
, nato l'[...] a [...]; Controparte_2 [...]
, nato il [...] a [...]; Controparte_3 Parte_2 nata il [...] a [...]; , nata il Parte_3
28.10.2008 a Porto Alegre (Brasile); sono cittadini italiani dalla nascita;
ORDINA al Ministero dell'interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, dello status di cittadina italiana della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Milano, lì 13.01.2025.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Angelina Turco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale suintestato, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Angelina
Turco, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 18.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 33274/2023, promossa da Parte_1
nata l'[...] a [...]; , nata
[...] Controparte_1 il 19.07.1980 a Caxias do UL (Brasile); , nato Controparte_2
l'8.06.2010 a Caxias do UL (Brasile); , nato il Controparte_3
13.01.2014 a Caxias do UL (Brasile); nata il [...] a [...] Parte_2 do UL (Brasile); , nata il [...] a [...] Parte_3
(Brasile); tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Vaccaro, ed elettivamente domiciliati in via Grotta di Gregna 153, scala A – int. 5, Roma, presso lo studio del difensore, per procura alle liti allegata agli atti, ricorrenti contro
, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura Controparte_4 distrettuale dello Stato di Milano, resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, interveniente necessario
GGETTO: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127ter
c.p.c. depositate in data 12.12.2024.
***
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 21.09.2023, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il , chiedendo che venisse loro Controparte_4
1 riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di , nato in data [...] a [...], Persona_1 emigrato in Brasile, unitosi in matrimonio in data 5.09.1906 con Persona_2
, e mai naturalizzatosi brasiliano.
[...]
Il si è costituito in giudizio in data 27.05.2024, chiedendo nel merito, in CP_4 via principale, di “respingere la pretesa attorea ove non risulti provata la sussistenza dei requisiti i legge e, in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, compensare le spese di lite per le ragioni esposte.” (cfr. conclusioni comp. risp. AdS).
Gli atti del giudizio sono stati comunicati al Pubblico Ministero in data 4.05.2024, come emerso dalle attestazioni depositate telematicamente.
All'udienza del 18.12.2024, svoltasi con modalità a trattazione scritta, a seguito del deposito delle note scritte previste ex art. 127ter c.p.c. ad opera di parte ricorrente in data 12.12.2024, il Tribunale si è riservato la decisione.
***
Con riferimento all'interesse ad agire, giova evidenziare che, trattandosi di discendenza in cui si riscontrano passaggi per via femminile in epoca pre- costituzionale, il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ex art. 1, lettera a), L. n. 91/92 richiede una pronuncia giudiziale all'esito di un'azione di accertamento, quale quella instaurata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, atteso che, in simili fattispecie, l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo. Ne discende l'interesse dei richiedenti ad agire direttamente dinanzi al giudice ordinario per vedere accertato il proprio diritto soggettivo ad ottenere il riconoscimento dello status civitatis e, al tempo stesso, sussiste la legittimazione passiva del . Controparte_4
In via preliminare, si osserva che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisce un diritto “permanente … imprescrittibile … giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., Sez. Un., n. 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria, bensì contenziosa. Se è vero che il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti,
2 “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)., il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, , poiché tale avo ha Persona_1 trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia , nata Persona_3 il 3.12.1906, che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Deve osservarsi poi che non è possibile ritenersi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. “grande naturalizzazione” brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 25317 del 24.08.2022).
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che , nato in [...] Persona_1
5.09.1878 a Cologno Monzese, emigrato in Brasile, si univa in matrimonio in data
5.09.1906 con . Dalla loro unione coniugale nasceva Persona_2 Per_3
il 3.12.1906 a Villa de Caxias (Brasile).
[...]
3 in data 23.11.1927 contraeva matrimonio in Brasile con Persona_3 CP_5
cittadino brasiliano. Dalla loro unione nasceva l'8.05.1945
[...] Persona_4
a Caxias do UL (Brasile). in data 22.01.1972 si univa in matrimonio con Dalla Persona_4 Persona_5 loro unione nascevano il 2.06.1975 a Caxias do UL (Brasile), Parte_2
il 19.07.1980 a Caxias do UL (Brasile), e Controparte_1 Parte_1
l'8.07.1988 a Caxias do UL (Brasile). in data 6.07.2004 si sposava con . Dalla loro Parte_2 Persona_6 unione nasceva , il 28.10.2008 a Porto Alegre (Brasile). Parte_3 in data 1.11.2006 contraeva matrimonio con Controparte_1 Persona_7
. Dalla loro unione nascevano , l'8.06.2010 a
[...] Controparte_2
Caxias do UL (Brasile), e , il 13.01.2014 a Caxias do UL Controparte_3
(Brasile). in data 5.12.2016 si sposava con . Parte_1 Persona_8
Nel caso in esame, si registrano dunque anche passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo a Per_3
, nata il [...], cosicché appare necessario richiamare l'operatività delle
[...] sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez.
Un. n. 4466 del 25.02.2009).
Pertanto, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale.
4 Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata (cfr. docc. da 1 a 19 all. ricorso).
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano. Risulta poi dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. doc. 4 all. ricorso), pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” alla figlia , che l'ha trasmessa a sua volta ai suoi Persona_3 discendenti, odierni attori.
In ordine all'efficacia meramente dichiarativa del certificato negativo di naturalizzazione, con valenza negativa e suscettibile, come tale, di prova contraria, si deve rilevare che non è stato contestato da parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso. Pertanto, in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, ci si deve astenere da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza ai ricorrenti.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
A tal riguardo le Sezioni Unite hanno rilevato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali
l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché
“la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà
5 individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
Tutto quanto sopra premesso la domanda proposta deve essere accolta, anche dato che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 25317 del 24.08.2022).
Si deve pertanto dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, stante la sostanziale non opposizione del resistente. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale suintestato, in accoglimento della domanda proposta, rigettata ogni diversa/contraria domanda e/o eccezione:
DICHIARA che i ricorrenti nata l'[...] a [...] Parte_1
(Brasile); , nata il [...] a [...]; Controparte_1
, nato l'[...] a [...]; Controparte_2 [...]
, nato il [...] a [...]; Controparte_3 Parte_2 nata il [...] a [...]; , nata il Parte_3
28.10.2008 a Porto Alegre (Brasile); sono cittadini italiani dalla nascita;
ORDINA al Ministero dell'interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, dello status di cittadina italiana della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Milano, lì 13.01.2025.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Angelina Turco
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