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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/04/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al
R.G. n. 633 dell'anno 2022 all'esito dell'udienza del 10.03.2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
, con sede legale in Roma alla Via Ombrone n. 2,, codice fiscale, P. Parte_1
IVA n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Alessandra Rosa ed elettivamente domiciliata in Avellino (Av) alla Galleria Ciardiello n.
20;
APPELLANTE
E
(CF in persona del legale rapp.t.e p.t. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Manzi ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Nola (Na) alla via On. Francesco Napolitano n. 2;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello depositato il 17.2.2022 la società ha chiesto al Parte_1
Tribunale di riformare la sentenza n. 1808/2021 resa dal Giudice di Pace di Avellino il 30.08.2021 che aveva accolto la domanda della società per danni subiti in occasione di un Controparte_1 abbassamento di tensione elettrica, verificatosi in data 24.11.2016 alle ore 18.30. Tra i motivi di appello la parte ha esposto che il giudice di prime cure aveva omesso ogni indagine al fine di
1/6 individuare e valutare la reale causa e la natura dell'evento lamentato, riconducendo la fattispecie nell'ambito dell'art. 2050 c.c., non invocata dalla parte appellata ai fini dell'accoglimento della domanda. La parte ha, inoltre, dedotto la mancata prova del nesso eziologico e del danno, con particolare riferimento al deterioramento di alcuni beni e, in ogni caso, la non imputabilità dello stesso per la sussistenza del caso fortuito e/o della forza maggiore.
Con comparsa depositata in data 31.05.2022 si è costituita la società Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
Nel corso del giudizio è stato acquisito il fascicolo di primo grado e la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 10.03.2025.
L'appello deve essere parzialmente accolto in base alla seguente motivazione.
In via preliminare vale osservare che, con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha accolto la domanda della parte appellata volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di balzi di tensione in base alla seguente motivazione: “L'attrice ha assolto all'onere probatorio di cui all'art.
2697 c.c., fornendo idonea dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso. I testi escussi hanno confermato i fatti descritti nell'atto di citazione ed hanno precisato che a seguito degli sbalzi di tensione veniva danneggiato il frigorifero del negozio. Agli atti è stata prodotta: nota di segnalazione guasti del 25/11/2016 inviata dall'attrice alla convenuta, preventivo sd system e fattura di acquisto compressore. E' stata acquisita anche missiva della E- distribuzione nella quale la società convenuta asseriva che gli sbalzi di tensione non erano a lei imputabili. Va sottolineato che secondo la Cassazione (sentenza n. 11193 del 15 maggio 2017), l'attività svolta dall'Enel deve considerarsi attività pericolosa e di conseguenza trova applicazione la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c.. Va rilevato che, nel caso in esame, la parte convenuta non ha fornito prova dell'addebitabili dell'accaduto al cosiddetto caso fortuito e non ha dimostrato di aver adottato tutte le cautele possibili per evitare il danno”.
Ciò premesso, deve essere rilevato che la fattispecie in esame risulta inquadrabile nell'ambito dell'art. 2050 c.c. come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso in cui si verifichino interruzioni di fornitura oppure sbalzi di frequenza o di tensione, la responsabilità della società erogatrice di energia elettrica discende dall'esercizio di un'attività pericolosa, superabile solo offrendo la prova liberatoria, indicata dal richiamato articolo, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4590 del 21/02/2020).
In merito vale solo precisare che rientra tra i compiti del giudice di individuare la fattispecie normativa astratta in cui il fatto allegato dalla parte debba essere sussunto.
2/6 In punto di onere della prova vale, inoltre, evidenziare che la norma in esame dispone che, nell'esercizio di tali attività, la prevedibilità del danno sia in re ipsa dovendo il soggetto agire considerando il pericolo per i terzi derivante dalla suddetta attività e potendo essere esonerato da responsabilità solo ove dimostri non l'imprevedibilità dell'evento dannoso, ma che lo stesso
“…non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano…”. Pertanto, ai fini dell'art. 2697 c.c., nella fattispecie in esame in cui la pericolosità è insita nell'azione ossia l'attività è eseguita con la netta previsione della possibilità che il danno si verifichi, il danneggiato ha solo l'onere di dimostrare il danno e il nesso di causalità con l'attività pericolosa restando esclusa ogni valutazione in ordine alla sua diligenza. È stato, infatti, affermato che “…la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno…” non risultando sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma dovendosi, al contrario, dimostrare di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso.
Nella materia in esame, infine, è stato osservato che gli eventi dannosi, dovuti ad un aumento della tensione elettrica, al di fuori dei fenomeni di sovratensione causati da scariche elettriche atmosferiche, comportano la responsabilità dell'ente erogatore, se questi non dimostra di aver adottato tutte le misure tecniche preventive, idonee ad evitare il danno (cfr. Corte d'Appello di
L'Aquila, Sentenza n. 48/2025 del 15-01-2025).
In applicazione dei principi appena esposti, ritiene il Tribunale che la società appellata ha dimostrato il guasto subito e il nesso di causalità con l'attività pericolosa in esame, mentre la società appellante non è riuscita a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ovvero la riconducibilità dello stesso a un evento accidentale estraneo alla sua sfera di controllo e di organizzazione. Infatti, il verificarsi del guasto alle ore 18.30 del 24.11.2016, peraltro immediatamente segnalato alla controparte, a mezzo pec, alle ore 19,17, è stato confermato dai testi e che, in merito, hanno confermato la Testimone_1 Testimone_2
circostanza di un abbassamento di tensione da “tre fasi” a “due fasi” (cfr. deposizione del teste del 05.11.2018 “ Preciso che quando sono arrivato sul posto abbiamo contattato l'azienda Testimone_1
di manutenzione che giungendo e facendo verifiche ci ha comunicato che ci è stata una difformità di potenza penso di corrente, ovvero invece di tre fasi la corrente era a due fasi” e dichiarazioni del teste sig.
[...]
del 05.11.2018 “Sono intervenuti solo dei nostri tecnici, che hanno riscontrato che la linea di Tes_2
3/6 corrente invece che funzionare a tre fasi, funzionava a due fasi”); il mancato rispetto del “cd impegno di potenza” da parte della E-Distribuzione della potenza contrattualmente stabilita da 230 volt e
400 volt a 180 volt il giorno del guasto, circostanza non contestata dall'appellante, nonché il successivo riscontro del 28.04.2017 da parte della società in cui adduceva, riconoscendolo implicitamente come verificatosi, che “Da quanto è emerso, si è trattato di sbalzi di tensione della fornitura per cause accidentali e comunque non imputabili alla nostra società”. Quanto ai lamentati danni il teste ha precisato che, al momento del suo arrivo la corrente c'era, ma il Testimone_1
compressore che alimentava le celle frigorifere non funzionava e che la ditta interna di manutenzione, intervenuta sul posto, aveva accertato la sua inutilizzabilità, precisando quanto segue“…la corrente pur alimentandolo non era arrivata a 380 volt creando un sovraccarico, una potenza inferiore ed il compressore era andato sotto sforzo”. Il teste ha, poi, evidenzaito che la società appellante non era intervenuta e che alcune merci era state cestinate. Il teste , inoltre, Testimone_2
dopo aver confermato il calo di corrente e il conseguente guasto del compressore di alimentazione delle celle frigorifere che non aveva ricevuto la tensione necessaria per il suo funzionamento, ha precisato che alcun intervento è stato eseguito dalla società “ . Parte_1
Con riferimento, infine, alle dichiarazioni rese dal teste che ha riferito di non aver ricevuto Tes_3
segnalazioni di guasti sia dalla società attrice che da altri, neppure al numero verde dedicato, deve essere osservato che il dato della segnalazione risulta comprovato dalla pec del 24.11.2016 versata in atti e che, in ogni caso, ai fini della non imputabilità dell'evento, non può assumere rilevanza la circostanza dell'assenza di intervento di sopralluogo da parte dei tecnici della società appellante tenuto conto che, ricevuta la segnalazione, la società fornitrice di energia elettrica avrebbe dovuto inviare personale per la verifica del guasto in zona, non potendo tale mancanza, esclusivamente alla stessa imputabile, essere poi addotta come elemento di contrasto dell'altrui pretesa ed a riprova dell'assenza di disservizio. Infine il teste non ha fornito elementi a sostegno della prova liberatoria, per avere dichiarato di non essere a conoscenza di cause accidentali che avevano provocato gli sbalzi di tensione.
Ne deriva che nella fattispecie in esame, la società appellante non ha dimostrato la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore.
Tuttavia, quanto alla liquidazione del danno effettuata dal giudice di prime cure pari a complessivi
€ 2.000,00 deve essere osservato che mentre risulta documentato in atti l'esborso dell'importo di
€ 1.830,00 (cfr. fattura n. 947/2017 della SD System Srl) per l'acquisto del decompressore
4/6 danneggiato a causa dello sbalzo di tensione, la liquidazione del danno corrispondente alle merci contenute nel detto elettrodomestico, deterioratasi a causa dell'evento, non risulta correttamente disposta equitativa ex art. 1226 c.c. Infatti, nel caso di specie, l'attore non solo non ha fornito alcun elemento di valutazione necessario al concreto esercizio della facoltà di liquidazione equitativa entro limiti di ragionevolezza, ma non ha indicato né nell'atto introduttivo, né nel corso del presente giudizio i cibi contenuti nell'elettrodomestico andati perduti, il prezzo degli stessi limitandosi a rappresentare che molti beni si erano deteriorati. Peraltro dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata in primo grado non emergono riscontri in ordine all'effettiva sussistenza del danno di cui è stato accordato il ristoro con la conseguenza che il giudice di pace ha fatto ricorso alla valutazione equitativa del danno in assenza degli elementi costituitivi dello stesso. A fini di mera completezza deve essere osservato che “il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo…” (Cass. Ordinanza n. 13515/2022).
Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna della parte appellata alla restituzione dell'importo pagato in esecuzione della sentenza impugnata deve essere osservato che l'appellante non ha dato prova del pagamento e che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la caducazione del titolo, in questo caso, solo per una parte, fa venir meno il diritto di trattenere le somme eventualmente percepite.
La statuizione in ordine alle spese di lite del processo di primo grado deve essere confermata mentre l'accoglimento parziale dell'appello legittima la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Paola
Beatrice, definitamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. Parte_1
1808 resa dal Giudice di Pace di Avellino il 30.8.2021, condanna al Parte_1
5/6 pagamento in favore dell'appellata della somma di € 1.830,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., dalla domanda fino all'effettiva corresponsione, con divieto di anatocismo;
- conferma la statuizione in ordine alle spese di lite del giudizio di primo grado;
- dichiara la compensazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Avellino in data 8.4.2025 all'esito dell'udienza del 10.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Beatrice
6/6