Sentenza 8 febbraio 2022
Decreto cautelare 15 giugno 2022
Ordinanza cautelare 15 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/02/2022, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/02/2022
N. 00227/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01261/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2021, proposto da
Geo.Ga. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio diniego della domanda di accesso presentata dalla ricorrente al Comune di Taranto in date 22.6.2021, 08.07.2021, 12.7.2021 e 27.7.2021 nonché della nota del 5.8.2021 ove debba essere intesa quale diniego (anche solo implicito) alle summenzionate istanze, con la quale il Comune ha rilevato che gli avvisi di accertamento TARI riferiti alle annualità 2015 e 2016 sono stati emessi, senza tuttavia fornirne copia e laddove, con riferimento a quello del 2015, ha affermato di aver provveduto alla notifica ma di non essere a conoscenza degli estremi della stessa;
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ente e del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti dalla stessa richiesti con la suddetta istanza e per la conseguente condanna del Comune di Taranto ad esibire integralmente e senza eccezione alcuna la documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. D. Mastrolia, per la parte ricorrente, e avv. T. Fazio, in sostituzione degli avv.ti A. M. Buccoliero e G. Liuzzi, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) la ricorrente espone di essere stata esclusa dalla gara bandita dal Comune di San Marzano di San IU per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici della casa comunale di p.zza A. Casalini, sulla base della comunicazione del Comune di Taranto in ordine a irregolarità tributarie definitivamente accertate superiori a 5.000,00 euro, segnatamente per ICI/IMU e TARSU/TARI relative agli anni 2013, 2015 e 2016;
- b) con istanza del 27 luglio 2021, la ricorrente chiedeva al Comune di Taranto copia degli avvisi per gli anni 2015 e 2016 e delle relative prove di avvenuta notifica (risultandole invece notificato l’avviso per il 2013);
- c) con missiva del 5 agosto 2021, il Comune di Taranto (all. 12 ricorso) rispondeva che l’avviso del 2015 risultava notificato ma che l’Ufficio non era ancora a conoscenza degli estremi della notifica e che, per il 2016, risultava prodotto l’accertamento ma che lo stesso non era ancora notificato;
- d) il Comune non ostendeva, comunque, la documentazione che, nella missiva del 5 agosto 2021, dichiarava come esistente, cioè gli accertamenti relativi agli anni 2015 e 2016 (non potendo, all’evidenza, comunque fornire copia della notifica relativa all’accertamento per il 2015, di cui erano, a dire del Comune, ancora sconosciuti gli estremi);
- e) col gravame in esame, notificato il 13 settembre 2021, la ricorrente si duole del suddetto diniego di accesso del 5 agosto 2021;
- f) con successiva memoria del 21 gennaio 2022, parte ricorrente ha dedotto che nel giudizio T.A.R. Lecce r.g.n. 1154/2021, proposto avverso il suddetto provvedimento di esclusione dalla gara bandita dal Comune di San Marzano di San IU, quest’ultima Amministrazione ha depositato la nota del Comune di Taranto prot. 130746 del 10 settembre 2021 e inviata il 13 settembre 2021 al Comune di San Marzano di San IU (v. nota allegata alla cit. memoria del 21 gennaio 2022), da cui risulta che, in rettifica rispetto alle precedenti comunicazioni, l’accertamento per il 2015 non risultava notificato e che l’accertamento per il 2016 risultava “ non prodotto ”;
- g) la ricorrente deduce che la predetta comunicazione è stata decisiva ai fini dell’accoglimento del suddetto ricorso contro l’esclusione, come da sentenza di questa Sezione n. 1372/2021;
- h) la ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa ovvero la cessazione della materia del contendere, tuttavia insistendo sulle spese di lite (con distrazione) perché “ un comportamento diligente del Comune di Taranto avrebbe evitato sia di proporre il presente gravame ma anche di impugnare la esclusione dalla gara disposta dal Comune di San Marzano di San IU ” (pag. 1 cit. memoria 21 gennaio 2022).
- i) si è costituito il Comune di Taranto, che, con memoria del 28 gennaio 2022, ha tra l’altro dedotto che la suddetta nota prot. n. 130746 del 10 settembre 2021 sarebbe stata inviata anche alla ricorrente, come da allegata ricevuta di consegna pec del 13 settembre 2021;
- j) alla camera di consiglio del 2 febbraio 2022, il legale della ricorrente ha precisato a verbale che la suddetta nota prot. n. 130746 del 10 settembre 2021 fu inviata, il 13 settembre 2021, alla pec dell’avvocato che, nel predetto giudizio T.A.R. Lecce r.g.n. 1154/2021 e definito con sentenza n. 1372/2021, difendeva il Comune di San Marzano di San IU e non la ricorrente;
- k) in esito alla predetta camera di consiglio, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2) Rilevato che:
- a) la ricevuta di consegna della pec del 13 settembre 2021, prodotta dal Comune in allegato alla memoria difensiva del 28 gennaio 2022, attesta, effettivamente, l’invio della missiva all’avv. Fanelli, che non era il legale della ricorrente ma difendeva il Comune di San Marzano di San IU nel suddetto giudizio T.A.R. Lecce r.g.n. 1154/2021, come infatti si evince chiaramente dall’epigrafe della sentenza di questa Sezione n. 1372/2021, che ha definito quella controversia;
- b) con riferimento al merito della presente causa, il contegno del Comune di Taranto è stato effettivamente negligente, in quanto quell’Ente ha dapprima affermato come esistente documentazione – di cui ha negato l’ostensione – che ha poi dichiarato (nella nota suddetta del 10 settembre 2021) come non esistente (cioè la notifica dell’accertamento per il 2015 e l’accertamento relativo al 2016);
- c) da tale contegno del Comune non può ricavarsi la cessazione della materia del contendere per la semplice ragione in virtù della quale gli atti ai quali la ricorrente aveva chiesto di accedere non esistevano affatto per successiva ammissione del Comune, mentre, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., si può sicuramente ritenere integrata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso;
- d) per quanto sopra, le spese di lite vanno liquidate secondo soccombenza virtuale nella misura di cui in dispositivo, con distrazione in favore del legale della ricorrente, antistatario (come da relativa dichiarazione di cui alla memoria difensiva del 21 gennaio 2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Comune di Taranto al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell’avvocato Domenico Mastrolia, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO