Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 febbraio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 aprile 2022 |
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Giurisprudenza • 319
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Versioni del testo
- Art. 1. Diritti dei soci 1. I soci delle societa' cooperative, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 del codice civile , di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste.
2. I diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con la societa'.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e'stato redatto si
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. Relazione degli amministratori e dei sindaci 1. Nelle societa' cooperative e nei loro consorzi, la relazione degli amministratori di cui al comma dell' articolo 2428 del codice civile deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformita' con il carattere cooperativo della societa'.
2. Il collegio sindacale, nella relazione all'assemblea di cui al secondo comma dell'articolo 2429 del codice civile , deve specificamente riferire su quanto indicato al comma 1 del presente articolo. - Art. 3. Quote e azioni (( 1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica puo' possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302 , e successive modificazioni, da ultimo elevato dall' articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72 , e' determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite e' fissato in settantamila euro )) 2. I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini del calcolo del limite massimo di cui al comma 1.
3. Nelle societa' cooperative e nei loro consorzi il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere inferiore a lire cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari categorie di enti cooperativi.