Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/05/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 684/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.10.2024 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA
in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 1290/2022 emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 9.6.2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Coppola Parte_1
- appellante –
CONTRO
con gli avv. Angelo Labrini, Controparte_1
Angela Fazio , Angela Laganà , Dario Adornato
- appellato–
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'originario ricorso esponeva che : Pt_1
ha prestato la propria attività lavorativa, quale lavoratore agricolo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato c.d. bracciante agricola, durante gli anni dal
2012 al 2016, alle dipendenze della propria madre titolare Controparte_2
di azienda agricola e zootecnica P.VA , con sede legale in Reggio P.VA_1
Calabria Croce Valanidi e sede operativa in Motta San Giovanni Contrada Allai;
alla ricorrente che le domande di disoccupazione dalla stessa presentate in relazione agli anni 2012-2013-2014-2015 e 2016 erano state respinte su riesame, per revoca della di lei iscrizione nelle liste degli agricoli, come da elenco di variazione prot. 3
CP_ del 15\12\2019 adottato dall' a seguito di accertamento ispettivo eseguito sull'azienda datrice di lavoro, calcolando all'uopo l'indebito sulla stessa gravante pari ad € 11.000,00 circa); avverso tali provvedimenti di cancellazione e conseguente indebito, in data
15\09\2020, venivano proposti ricorsi amministrativi rispettivamente al Comitato
Provinciale CISOA ed al Comitato Provinciale INPS, i quali sono rimasti privi di riscontro, definendosi così, l'iter amministrativo per intervenuto silenzio-rigetto;
a seguito di tali provvedimenti di cancellazione, inoltre, veniva revocata integralmente la posizione contributiva maturata dalla ricorrente durante gli anni dal
2012 al 2016 .
Chiedeva pertanto in via giudiziale:
< Accertata preliminarmente la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'azienda agricola denominata “ditta Alampi
Domenica Maria”: nell'anno 2012 per n°152 giornate;
nell'anno 2013 per n°152 giornate;
nell'anno 2014 per n°130 giornate;
nell'anno 2015 per n°156 giornate;
nell'anno 2016 per n°156 giornate;
conseguentemente:
1. Dichiarare illegittima la cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati durante le citate annualità e per l'effetto ordinare all' resistente la reiscrizione della sig.ra CP_1 CP_1 Parte_1
nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli subordinati per le annualità dal 2012 al 2016, con pieno riconoscimento della posizione contributiva derivante dal rapporto di lavoro svolto in tali anni alle dipendenze della ditta Controparte_2
2. Dichiarare legittima l'indennità di disoccupazione agricola erogata a favore dell'istante durante gli anni dal 2012 al 2016 e conseguentemente il diritto della ricorrente a trattenere le somme già percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola durante il periodo dal 2012 al 2016, pari complessivamente ad € 11.000,00 circa con conseguente annullamento della posizione debitoria riferita alle citate annualità;
3. Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio CP_1
da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 c.p.c..>
Resistendo il primo giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo CP_1
che il termine decadenziale di 120 giorni per proporre l'azione giudiziaria fosse già scaduto alla data di deposito del ricorso (7.12.2020), condannando la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' . CP_1
CP_ Avverso la sentenza propone appello per i motivi di seguito trattati;
l' ha chiesto la conferma della sentenza impugnata
L'udienza dell'11.10.2024 è stata tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc;
acquisite note di trattazione scritta, la riserva è stata sciolta nella camera di consiglio del 28.4.2025 .
Motivi della decisione
In sintesi, il primo giudice ha così argomentato : pur a voler accedere all'interpretazione prospettata da parte ricorrente ed a far decorrere il termine di decadenza dalla avvenuta conoscenza della cancellazione a seguito della notifica dei provvedimenti qui impugnati notificati in data 27,29 e 31
luglio 2020, non risulta comunque rispettato il termine di decadenza;
il ricorso amministrativo è stato presentato tardivamente, precisamente il 15.9.2020,
ovvero oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dei provvedimenti impugnati;
in tale caso il termine decadenziale di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica o dal momento in cui abbia avuto conoscenza del provvedimento di cancellazione dall'elenco nominativo degli operai agricoli .
Contro tale statuizione l'appellante osserva fondatamente che in caso di ricorso amministrativo assente e\o tardivo, il termine decadenziale di 120 gg previsto dall'art. 22 D.L. n°7\1970, decorre non già dalla comunicazione del provvedimento di disconoscimento ma da quando lo stesso è divenuto “definitivo”, ossia solo dopo che siano decorsi i 30 gg per proporre i gravami amministrativi, ove gli stessi non siano stati tempestivamente attivati (combinato disposto degli art. 22 D.L. 7\1970 e dell'art. 11 D.Lgs. n°375\1993). Nel caso di specie , la lavoratrice ha ricevuto le comunicazioni dei provvedimenti di cancellazione nei giorni 27, 29 e 31 luglio 2020 per cui, computato da tale data il termine di 30 gg per la proposizione del ricorso amministrativo, il termine decadenziale di 120 gg per proporre l'azione giudiziaria andava a scadere rispettivamente il 24-26 e 28 Dicembre 2020, ben dopo il deposito del ricorso di primo grado avvenuto il 07\12\2020.
La fondatezza della esposta censura non è sufficiente però per l'accoglimento dell'appello, dovendosi verificare se il termine di 120 + 30 giorni non debba essere retrodatato, come eccepito tempestivamente dall' , che ha allegato e CP_1
documentato che la cancellazione delle giornate era stata resa nota alla lavoratrice per mezzo del 3° elenco di variazione del Comune di Reggio Calabria pubblicato sul sito INTERNET dell'Istituto dal 17/12/2019 al 31/12/2019.
Contro tale anticipata decorrenza del termine decadenziale l'appellante deduce che:
-con sentenza n. 45 del 23.3.21 la Corte Costituzionale, decidendo sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma 7 D.L. 06.07.2011 n. 98 convertito con modificazioni nella L. 15.07.2011, aveva dichiarato non fondata la questione in quanto i profili di illegittimità censurati da questa Corte, quale Giudice remittente,
“circa la irragionevole compressione del diritto di difesa”, afferivano non alla disposizione normativa, bensì alla circolare n. 82 del 2012, che aveva CP_1
definito le specifiche tecniche di notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi di variazione trimestrali, spettando
“eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012”; CP_1
è in tale circolare, infatti, che viene previsto il termine di quindici giorni, durante il quale sono visibili gli elenchi di variazione trimestrale, ambito temporale non previsto dall'art. 38 comma 7 D.L. 98\2011;
a ciò si aggiunga che il Giudice delle Leggi avrebbe chiarito che la pubblicazione in modalità informatica di atti e provvedimenti amministrativi , ancorchè adottabile, deve comunque essere informata alla “ massima cautela” nella sua attuazione concreta, “esigenza tanto più forte” ove gli interessi in gioco siano così pregnanti, come nella materia previdenziale ed assistenziale, quale è quella in esame. CP_ Secondo l'appellante da ciò deriverebbe l'illegittimità della circolare n. 82 del
2012 per le modalità di pubblicazione sul sito Internet ivi previste e la conseguente facoltà del giudice di merito di disapplicarla al caso specifico.
Tale conclusione non può essere accolta.
Premesso che il disconoscimento è stato adottato nella vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 38, nel testo antecedente alla novella introdotta l'art. 43, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che ha ripristinato la comunicazione individuale, va dato atto che . Cass. civ. sez. lav., 28/12/2022 n. 37974, ha ricostruito l'evoluzione normativa fino all'art. 38 D.L. n. 98 del 2011, conv. con L. n. 111 del
2011, precisando che esso aveva aggiunto al R.D. n. 1949 del 1940, l' art. 12 bis, con il quale era stabilito che "con riferimento alle giornate di occupazione successive al
31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all' Controparte_1
della previdenza sociale ( ai sensi del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. CP_1
6, commi 1, 3 e 4, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti
familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12, sono
notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata
dall nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo CP_1
secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso". CP_1
Il comma 7 aveva poi stabilito che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui al D.L. 1
ottobre 1996, n. 510, art. 9 quinquies, convertito, con modificazioni, dalla L. 28
novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate
lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco
nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante CP_1
la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dal R.D. 24 settembre 1940,
n. 1949, art. 12 bis, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione".
Ha aggiunto: “Sebbene il comma 7 non rechi abrogazione espressa né del D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 8, comma 5, né del D.L. n. 510 del 1996, art. 9 quinquies, comma
4, si tratta tuttavia di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che
esso ha apportato alla funzione dell'elenco trimestrale: diversamente da quanto era
in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell non erano più distinti dall'elenco trimestrale che prima, CP_1
giusta l'art. 9 quinquies, comma 2, D.L. cit., era deputato semplicemente a indicare
i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte
degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in
base al D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 8, comma 5, e D.L. n. 510 del 1996, art. 9
quinquies, avveniva mediante comunicazione individuale all'interessato, avviene ora
con la pubblicazione dell'elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito degli elenchi nominativi annuali”. CP_1
In esito a tale compiuta ricostruzione, deve essere considerato che se la norma, nella formulazione ratione temporis applicabile, non prevedeva la comunicazione individuale e ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale, non ricorre una qualche violazione che abbia impedito la decorrenza del termine di decadenza di cui al D.L. n. 7/70.
Quanto alla circolare n. 82 del 2012 il mero richiamo ai rilievi di criticità CP_1
contenuti nell' ordinanza di rimessione di questa Corte non offre elementi di concreto contenuto che consentano di ravvisare profili di illegittimità, essendo ivi previsto un sistema di pubblicazione di adeguata conoscibilità, distinto per ogni comune di residenza del lavoratore, secondo un calendario prefissato e la cui consultazione è possibile mediante libero accesso e per un periodo di tempo, giorni quindici, che non può ritenersi insufficiente.
Va aggiunto che per quanto concerne la tempistica delle pubblicazioni, è l'art. 38, comma 7, D.L. 98/2011, a disporre che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative – intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale – l' provvede alla notifica ai CP_1
lavoratori interessati mediante la pubblicazione con le modalità telematiche previste dall'art. 12 bis del regio decreto n. 1949 del 1940, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
Va pertanto confermata la maturata decadenza sostanziale ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 della legge n. 83/1970 di conversione del decreto legge n.
7/1970 e 11 del decreto legislativo n. 375/1993, che preclude ogni esame nel merito della sussistenza del rapporto di lavoro (su cui ha insistito l'appellante, invocando l'assunzione di prova testimoniale) .
La pronuncia di rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante a rifondere
CP_ all' le spese del grado, liquidate in complessivi € 1.983,00, oltre accessori di legge, oltre all' obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
se dovuto
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 1290/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 9.6.2022,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
CP_ 2)condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado, che liquida in complessivi € 1.983,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che è stata emessa una pronuncia che comporta l'obbligo per l'appellante di pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28.4.2025.
Il Presidente est.
dott. Eugenio Scopelliti