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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 938/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 938/2025 R.G. promosso con ricorso in data 17 aprile 2025 da parte di: nata a [...] il [...] (c.f.: ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e ato ad Alfonsine (RA) il 20/04/1973 (c.f. , residente in Parte_2 C.F._2
Argenta frazione Filo in via Terranova n. 56 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Scaglianti, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Ferrara, Via Garibaldi n. 139 giusta procura alle liti allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al ricorso congiunto ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. Per le comunicazioni riguardanti il presente giudizio l'Avv. Paolo Scaglianti indica il numero fax 0532
247475 e l'indirizzo PEC Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 aprile
2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, anche se la minore continuerà ad essere collocata presso la residenza della madre sita in Portomaggiore, Via
Ghana, 19.
2) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore tramite bonifico bancario Per_1
della somma di 380,00 euro, comprensiva di quota mensa scolastica, sul c/c Banco Posta
IBAN: [...] intestato alla signora da pagarsi entro il Pt_1
giorno 1 di ogni mese;
tale somma si intende rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT.
3) Le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, regolamentate da protocollo del Tribunale di Ferrara, e precisamente: a) Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private;
c) Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastici inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) Spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) Spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi. Tali spese potranno essere anticipate da ciascun genitore e rimborsate dall'altro, nella misura percentuale prevista a carico di ciascuno, entro il 10 di ogni mese, previa esibizione di idonea documentazione. 4) Diritti di visita: il padre potrà vedere la minore quando vorrà, andando a prenderla presso la residenza della stessa e ivi riportandola, previo preavviso alla madre almeno 24 ore prima e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sociali e ricreative della minore. Ugualmente sarà libero di avere contatti telefonici con la figlia quando vorrà, chiamando direttamente la sua utenza o il telefono della madre, senza necessità di alcun preavviso. Il padre potrà tenere con sé la figlia: A settimane alterne per una notte a settimana dalle 11 del sabato sera alle 20 della domenica sera, compresa la cena;
OPPURE un fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, durante tutto il resto dell'anno; - per 4 settimane (di cui almeno due consecutive) durante le vacanze estive della minore, compatibilmente alle esigenze scolastiche, sociali, sportive e ricreative della stessa;
- per sette giorni durante le vacanze natalizie per il periodo dal 23 al 30 dicembre o il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il periodo dal Venerdì Santo al giorno della Pasqua con quello dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
- per almeno una settimana, anche non a giorni continui, durante il corso di tutto il periodo scolastico, in coincidenza con lo “stop-didattico” o eventuali “ponti” in occasione di festività civili o religiose.
5) Le spese relative al presente atto saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
*****
Le parti personalmente comparse all'udienza del 4 giugno 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità
alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 4 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 938/2025 R.G. promosso con ricorso in data 17 aprile 2025 da parte di: nata a [...] il [...] (c.f.: ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e ato ad Alfonsine (RA) il 20/04/1973 (c.f. , residente in Parte_2 C.F._2
Argenta frazione Filo in via Terranova n. 56 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Scaglianti, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Ferrara, Via Garibaldi n. 139 giusta procura alle liti allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al ricorso congiunto ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. Per le comunicazioni riguardanti il presente giudizio l'Avv. Paolo Scaglianti indica il numero fax 0532
247475 e l'indirizzo PEC Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 aprile
2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, anche se la minore continuerà ad essere collocata presso la residenza della madre sita in Portomaggiore, Via
Ghana, 19.
2) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore tramite bonifico bancario Per_1
della somma di 380,00 euro, comprensiva di quota mensa scolastica, sul c/c Banco Posta
IBAN: [...] intestato alla signora da pagarsi entro il Pt_1
giorno 1 di ogni mese;
tale somma si intende rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT.
3) Le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, regolamentate da protocollo del Tribunale di Ferrara, e precisamente: a) Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private;
c) Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastici inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) Spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) Spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi. Tali spese potranno essere anticipate da ciascun genitore e rimborsate dall'altro, nella misura percentuale prevista a carico di ciascuno, entro il 10 di ogni mese, previa esibizione di idonea documentazione. 4) Diritti di visita: il padre potrà vedere la minore quando vorrà, andando a prenderla presso la residenza della stessa e ivi riportandola, previo preavviso alla madre almeno 24 ore prima e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sociali e ricreative della minore. Ugualmente sarà libero di avere contatti telefonici con la figlia quando vorrà, chiamando direttamente la sua utenza o il telefono della madre, senza necessità di alcun preavviso. Il padre potrà tenere con sé la figlia: A settimane alterne per una notte a settimana dalle 11 del sabato sera alle 20 della domenica sera, compresa la cena;
OPPURE un fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, durante tutto il resto dell'anno; - per 4 settimane (di cui almeno due consecutive) durante le vacanze estive della minore, compatibilmente alle esigenze scolastiche, sociali, sportive e ricreative della stessa;
- per sette giorni durante le vacanze natalizie per il periodo dal 23 al 30 dicembre o il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il periodo dal Venerdì Santo al giorno della Pasqua con quello dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
- per almeno una settimana, anche non a giorni continui, durante il corso di tutto il periodo scolastico, in coincidenza con lo “stop-didattico” o eventuali “ponti” in occasione di festività civili o religiose.
5) Le spese relative al presente atto saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
*****
Le parti personalmente comparse all'udienza del 4 giugno 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità
alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 4 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri