CASS
Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2024, n. 9906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9906 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA nel procedimento a carico di: AL RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/07/2023 del TRIBUNALE dì PESCARA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 9906 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 15/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pescara ha condannato OB Ditali- imputato del reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c), 2bis e 2sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 - alla pena di mesi dodici di arresto ed € 4.000,00 di ammenda, sostituita con la pena pecuniaria pari a €.5.800,00, con contestuate applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello de L'Aquila, articolando un unitario motivo di impugnazione con il quale - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - ha dedotto la violazione di legge in riferimento all'art.186, comma 2, C.d.s.,. Era stata erroneamente applicata la sanzione accessoria della sospensione delta patente di guida in luogo della revoca della stessa, prevista nel caso di specie. 3. Il ricorso è fondato. 4. Risulta dalla sentenza impugnata che l'odierno imputato è stato condannato in relazione alla fattispecie prevista dall'art.186, comma 2, lett.c), C.d.s., essendo stato riscontrato un tasso di ebbrezza alcolica di entità superiore a 1,50 g/I e specificamente pari a 2,10 g/I,ed essendo altresì stata ravvisata l'aggravante dell'avere provocato un incidente stradale. Va quindi rilevato che l'art.186, comma 2bis, C.d.s, prevede che: «Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (gli), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo detta lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo V». Si vede, pertanto, in un'ipotesi di obbligatoria revoca detta patente di guida. 6. Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine al punto attinente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in luogo della revoca, la quale - ai sensi dell'art.620, lett.1), cod.proc.pen. - deve essere in questa sede direttamente applicata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida, statuizione che sostituisce con quella della revoca della patente di guida. Roma, 15 febbraio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 9906 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 15/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pescara ha condannato OB Ditali- imputato del reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c), 2bis e 2sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 - alla pena di mesi dodici di arresto ed € 4.000,00 di ammenda, sostituita con la pena pecuniaria pari a €.5.800,00, con contestuate applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello de L'Aquila, articolando un unitario motivo di impugnazione con il quale - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - ha dedotto la violazione di legge in riferimento all'art.186, comma 2, C.d.s.,. Era stata erroneamente applicata la sanzione accessoria della sospensione delta patente di guida in luogo della revoca della stessa, prevista nel caso di specie. 3. Il ricorso è fondato. 4. Risulta dalla sentenza impugnata che l'odierno imputato è stato condannato in relazione alla fattispecie prevista dall'art.186, comma 2, lett.c), C.d.s., essendo stato riscontrato un tasso di ebbrezza alcolica di entità superiore a 1,50 g/I e specificamente pari a 2,10 g/I,ed essendo altresì stata ravvisata l'aggravante dell'avere provocato un incidente stradale. Va quindi rilevato che l'art.186, comma 2bis, C.d.s, prevede che: «Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (gli), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo detta lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo V». Si vede, pertanto, in un'ipotesi di obbligatoria revoca detta patente di guida. 6. Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine al punto attinente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in luogo della revoca, la quale - ai sensi dell'art.620, lett.1), cod.proc.pen. - deve essere in questa sede direttamente applicata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida, statuizione che sostituisce con quella della revoca della patente di guida. Roma, 15 febbraio 2024