Articolo 5 della Legge 9 novembre 1961, n. 1240
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 dicembre 1961
Art. 5.
Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , il reddito complessivo di cui all' articolo 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616 , e' elevato a lire 720.000 annue, e sara' valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall' articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , modificato dall'articolo 4 della presente legge.
Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , concernenti la riduzione dell'assegno di previdenza nei casi di minor bisogno, sono abrogate.
Le norme riguardanti la concessione dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche alle vedove assimilate ed ai genitori assimilati, nonche' alle vedove fruenti del trattamento di riversibilita' previsto dall' articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni ove concorrano, in ogni caso, le condizioni prescritte per la concessione del beneficio.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1961