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22 febbraio 1992
22 febbraio 1992
Art. 4. Soci sovventori 1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile si applicano alle societa' cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle societa' e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
3. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.
4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.
5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile .
6. Lo statuto puo' stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non puo' comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci.
2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
3. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.
4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.
5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile .
6. Lo statuto puo' stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non puo' comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci.
Commentari • 7
- 1. Le società cooperative edilizie di abitazioneVisconti Gianfranco · https://www.diritto.it/ · 18 gennaio 2013 · 4.9355335
[…] Inoltre, tutte le cooperative edilizie di abitazione, ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 59 del 1992, non possono avere soci sovventori, cioè, come abbiamo detto in precedenza, dei soci che conferiscono capitale sociale al fine di sviluppare l'attività della cooperativa e di riceverne una remunerazione. […]
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Giurisprudenza • 27
- 1. Trib. Catania, sentenza 03/03/2022, n. 1083Provvedimento: […] combinato disposto di cui all'art. 4 legge 59/1992 e 2535 c.c. in ragione della sovvenzione […] pur se formalmente figurante come socio sovventore- non aveva mai eseguito versamenti in favore della società, né erano state rispettate le formalità di ammissione del socio ai sensi dell'art.7 dello statuto sociale (cfr. doc.13 fasc. convenuta); b) che Parte_2 risultava socio sovventore della cooperativa all'atto di sottoscrizione regolato dell'art.4 della legge 59/1992; c) la prescrizione exLeggi di più...
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