Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in persona dei Magistrati:
dott. Antonello Fabbro Presidente rel.
dott. Deli Luca Giudice
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis e ss. c.p.c., promosso con ricorso depositato in data 25/10/2023 da con l'avv. CECCONATO ANNA Parte_1
nei confronti di
, contumace Controparte_1
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente:
dichiarare e omologare la separazione con il signor ordinando l'annotazione al competente CP_1
Ufficio dello Stato Civile del Comune Treviso (TV) alle seguenti condizioni:
I figli minori vengono affidati alla madre in regime di affido super esclusivo.
Il padre provvederà al mantenimento della prole versando un assegno mensile di euro 300,00 a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico ed ogni forma di sovvenzione viene percepito integralmente dalla madre.
Decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio con il signor ordinando CP_1
l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune Treviso (TV) alle seguenti condizioni:
I figli minori vengono affidati alla madre in regime di affido super esclusivo.
Il padre provvederà al mantenimento della prole versando un assegno mensile di euro 300,00 a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico ed ogni forma di sovvenzione viene percepito integralmente dalla madre.
Con il ricorso in epigrafe riportato ha richiesto la separazione personale Parte_1
dal coniuge e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del Controparte_1
matrimonio tra loro contratto.
Con decreto del 3/11/2023 il Presidente fissava per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza del 08/02/2024.
All'udienza compariva personalmente la ricorrente col suo avvocato.
Nessuno compariva per il resistente, che veniva dichiarato contumace dal Presidente.
Con sentenza 14.3.24 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, rinviando all'udienza del 7.11.24 e, successivamente, all'udienza del 20.2.25.
All'udienza del 20.2.25 è comparsa la sola ricorrente che ha confermato che nulla è mutato dalla scorsa udienza, di non aver più visto il coniuge, non sapendo dove egli si trovi e che lo stesso non ha più incontrato la prole, né ha provveduto al pagamento dell'assegno disposto nella sentenza di separazione.
Il patrocinio di parte ricorrente ha quindi discusso la causa chiedendo l'accoglimento delle esposte conclusioni.
Le domande devono essere accolte e le condizioni della separazione confermate anche in sede di divorzio.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898
e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione del coniuge davanti al
Presidente del Tribunale, poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, poiché le condizioni riportate in ricorso dalla ricorrente sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
C.F. n. a NIGERIA il 04/06/1974 e Parte_1 C.F._1 CP_1
C.F. n. a NIGERIA il 10/12/1970, unitisi in matrimonio il
[...] C.F._2
02/12/2006 e trascritto al n. 103, Parte I, Serie -, Anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Treviso alle seguenti condizioni:
- I figli minori vengono affidati alla madre in regime di affido super esclusivo. - il padre provvederà al mantenimento della prole versando un assegno mensile di euro 250,00 a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
- L'assegno unico ed ogni forma di sovvenzione viene percepito integralmente dalla madre.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 20.2.25
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice
Marina Righi