Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 febbraio 1997 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 febbraio 1997 |
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Giurisprudenza • 282
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- sospensione del giudizio·
- mandato senza rappresentanza·
- art. 1460 c.c.·
- competenza per valore·
- art. 1346 c.c.·
- risarcimento danni·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- onere della prova·
- prova testimoniale·
- inadempimento contrattuale
Versioni del testo
- Art. 1. Soppressione dell'albo 1. L'albo dei procuratori legali e' soppresso.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 a 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Iscrizione all'albo degli avvocati 1. I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel relativo albo sono iscritti d'ufficio nell'albo degli avvocati.
2. L'anzianita' a tutti gli effetti decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titoli necessari per la iscrizione all'albo dei procuratori legali secondo le disposizioni di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, ed al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , e successive modificazioni, consentono la iscrizione all'albo degli avvocati.
4. Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto all'albo degli avvocati e all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Note all' art. 2:
- Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , reca: "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore".
- Il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , reca: "Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 , sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore". - Art. 3. Sostituzione del termine "procuratore legale" 1. Il termine "procuratore legale" contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine "avvocato".