Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere
Consigliere relatore dott. Chiara Di Benedetto
ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 26.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1360/23 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
C.F. 1 () rappresentata e difesa
.Parte 1 nata a [...] il [...] (C.F.
() ed elettivamente domiciliata presso il suo dall'Avv. Paolo Galluccio (CF C.F. 2 studio legale sito in Aversa alla Via Giotto, 87;
APPELLANTE
E CP 1 in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., con sede legale in CP_1 alla Via Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa dall' avv. Agnese Grassia (C.F. con cui elettivamente domicilia presso la sede dell'ente in CP 1 alla ViaC.F. 3 و
Unità Italiana n. 28;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
,Con ricorso depositato in data 9 giugno 2023 Parte 1 dipendente dell' Pt 2 1. con mansioni di infermiere professionale, ha proposto appello avverso l' Controparte_2
[...]
[...] ed ha impugnato la sentenza n. 15/2023 del 9.1.2023, con la quale il Giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la domanda relativa al riconoscimento del diritto ai tickets mensa, per il periodo dall' 1.2.2004 al 31.12.2008, per il turno notturno, con condanna Cont dell' al pagamento dell'importo complessivo di euro 1.317,47,56 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
Nell'atto di impugnazione ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del D.P.R. n.
348/1983, dell'art. 33 del D.P.R. n. 270/1987, dell'art. 1362 c.c. nonché dell'art. 29 del CCNL
Comparto Sanità del 20.09.2001 e dei verbali di riunione sindacale del 13.12.1996 e del 16.12.2008.
In particolare, l'appellante ha lamentato che erroneamente il Giudice di primo grado abbia ritenuto che le parti sociali avessero voluto limitare, con il verbale di riunione del 13 dicembre 1996, il ticket mensa ai soli lavoratori presenti in servizio nella fascia oraria dalle 12.30 alle 14.30 escludendo tutti gli altri. Ha concluso pertanto per la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda.
2.1. Deve premettersi che il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento, in favore dell'appellante, del diritto ad usufruire del servizio mensa e/o di modalità alternativa (c.d. ticket mensa) con riferimento all'attività lavorativa svolta - nel periodo dall' 1.2.2004 al 31 dicembre 2008
- durante il turno di lavoro 20.00-8.00 (pari a complessivi n. 319 turni notturni), con conseguente diritto a ricevere il corrispondente importo economico di euro 1.317,47.
L'appellante è dipendente dell' CP_1 con le mansioni di infermiera professionale attuale Ctg. D, giusta previsione del C.C.N.L. Sanità Pubblica e rientrante tra il personale turnista.
Nel rispetto della disciplina dell'orario di lavoro, fissato dal C.C.N.L. di comparto in 36 ore settimanali, ella, pacificamente, ha espletato la propria attività lavorativa secondo un'articolazione Controparte 2 e, segnatamente, suddivisa in 3 giornaliera dell'orario di lavoro prestabilita dall turni:
- dalle ore 8.00 alle 14.00; dalle ore 14.00 alle 20.00;
-
- dalle ore 20.00 alle 8.00.
Risulta altresì pacifico che la CP 1 abbia, da anni, attivato il servizio mensa nella forma alternativa del ticket mensa (del valore giornaliero di € 4,13 ); tuttavia, fino al 31 dicembre 2008,
l'appellata ha corrisposto all'appellante (così come agli altri dipendenti) il ticket mensa solo allorquando la stessa ha svolto il turno dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e/o dalle ore 14.00 alle 20.00 ma non ha mai corrisposto il ticket mensa allorquando l'attività lavorativa è stata svolta nel turno dalle ore 20.00 alle ore 8.00. 2.2. Il Giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, ha escluso che tale diritto spettasse per gli anni precedenti al 2009. Ed invero, dopo aver evidenziato l'evoluzione normativo contrattuale sviluppatasi in tema, ha ritenuto che le parti sociali abbiano riconosciuto il diritto al ticket mensa in favore dei lavoratori anche nelle giornate di lavoro notturno solo a far data dall' 01.01.2009,
a modifica dei precedenti accordi che evidentemente non prevedevano tale diritto, siccome riconosciuto ai soli lavoratori osservanti un orario di lavoro inclusivo della fascia oraria 12.30-14.30.
2.3. Il servizio mensa per il comparto sanità è, infatti, disciplinato dall'art. 33 comma 1 del D.P.R. 270 del 20.5.1987, così come modificato dall'art. 68 del D.P.R. 28-22-1990 n.385, nonché dall'art. 29 del C.C.N.L. comparto sanità, integrativo del CCNL del 7.4.1999, applicabile a partire dal
20.09.2001.
L'art. 33 del DPR 270/87 dispone: 661) Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza di lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario; 2) Gli Enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio mensa o in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive;
3) Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è comunque monetizzabile;
4) Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire, in ogni caso, nella misura di £.2000 per pasto (aggiornamento a £.2000 dalla somma precedente stabilita dal DPR 270/87 di £. 1.5000 è avvenuto con DPR 384/90 art.68, comma 2 e 134, comma 2); 5) Il tempo impiegato per in consuntivo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti".
Il successivo CCNL Sanità 20.9.2001 integrativo dal C.C.N.L. del 7.4.1999, all'art. 29 ( Per 1 ha ribadito lo stesso principio, lasciando alle singole Aziende sanitarie di valutare la "possibilità di istituire mense di servizio. ..".
"Recita, infatti, detto articolo 29 del CCNL Sanità 20.9.2001 : 1) Le Aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire servizio mense o, in alternativa, garantire l'esercizio del servizio di mensa con modalità sostitutive;
2) Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario; 3) Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilavato con i normali mezzi di controllo dell'orario di lavoro e non deve essere superiore a 30 minuti. 4) Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può essere superiore a £. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di
£. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile."
Dalla normativa contrattuale richiamata appare evidente che solamente lo svolgimento della propria attività lavorativa in una "particolare articolazione dell'orario di lavoro" fa nascere nel dipendente il diritto ad usufruire della mensa o delle modalità alternative. ContNel caso che ci occupa l' con deliberazione n.3931 del 29.11.1996, indiceva la gara per il Servizio di Ristorazione per i dipendenti dell' mediante buoni pasto.Cont
Nella detta delibera veniva precisato che sarebbe stato concordato con le Organizzazioni sindacali di categoria “la fascia oraria di permanenza in servizio che avrebbe fatto maturare il diritto ad usufruire del servizio mensa".
In data 13.12.1996 si riunivano le OO.SS. ( CP 3 , Controparte 4 CP 5,
C² Cont con la Direzione Generale, Amministrativa e sanitaria CP 7 CP 8 CP 6
,
dell' ove sul punto mensa veniva convenuto quanto segue: "Per quanto concerne l'istituto mensa si conviene che, nelle more dell'espletamento dell'apposita gara, si erogano i buoni-ticket a tutti i lavoratori presenti in servizio nella fascia oraria dalle 12,30 alle 14,30 da utilizzare presso i ristoranti, ecc.". Detto verbale veniva recepito con delibera n. 4340 del 23.12.1996, avente ad oggetto: "Servizio mensa per il personale dipendente ASL CE1. Provvedimenti." Cont Successivamente con nota n. 820 del 17.2.1997, diramata a tutti i servizi dell' veniva precisato, come concordato con le OO.SS. che “avevano diritto alla mensa i dipendenti presenti in servizio dalle ore 12,30 alle ore 14,30: i buoni pertanto potranno essere utilizzati dai dipendenti solo allorché presenti in servizio in detta fascia oraria".
Nell'incontro del 16.12.2008 le OO.SS. ribadivano il riconoscimento del diritto anche al personale impiegato nel turno notturno, dando atto che il riconoscimento a far data dall'1- 01- 2009 avveniva a modifica dei precedenti accordi.
2.4. La descritta successione di previsioni normative e collettive è stata interpretata dal giudice di primo grado come fondante il diritto dei lavoratori al buono pasto per il lavoro espletato nel turno notturno solo a decorrere dal 2009. L'assunto, tuttavia, non può essere condiviso.
Deve infatti ritenersi che all'appellante spetti un ticket mensa per ogni giornata di presenza al lavoro anche laddove sia stato osservato il turno di lavoro dalle ore 20.00 alle ore 8.00.
Per espressa previsione normativa, infatti, la concessione del ticket è condizionata da due presupposti:
a) lo svolgimento dell'attività lavorativa;
b) la “particolare articolazione dell'orario” di lavoro. Quanto al primo presupposto, lo stesso risulta per tabulas (cfr. doc. in atti).
Il nodo principale della questione, invece, attiene alla sussistenza del secondo presupposto
("particolare articolazione dell'orario”). In proposito va osservato che tanto la disposizione legislativa quanto quella contrattuale si riferiscono alla “particolare articolazione dell'orario” nel suo complesso e non invece al singolo turno lavorativo della specifica giornata di lavoro.
Del resto, non può negarsi la natura “particolare" dell'articolazione dell'orario di lavoro osservata dall'appellante, la quale ruota costantemente su un nastro orario composto da 3 turni (8.00-14.00,
14.00-20.00 e 20.00-8.00).
Tale articolazione, sia per la continua rotazione sia per la durata dei turni sia ancora per la collocazione temporale degli stessi, è certamente “particolare”. Del resto, oltre alla immediata percezione, semantica e giuridica, l'aggettivazione di “particolare" si apprezza anche in relazione ed in raffronto ad una "normale" articolazione dell'orario.
Ebbene, se "normale" è l'articolazione dell'orario che si sostanzia in 40 ore settimanali (o 36 nel caso di specie) suddivise in 5 giorni (con cadenza regolare), certamente “particolare" è quell'orario (come quello in esame) che prevede una continua rotazione dei turni, uno dei quali (quello in questione) addirittura di 12 ore consecutive, comprendenti l'intera serata e notte.
Pertanto, non vi è dubbio che l'appellante svolga la propria prestazione nell'ambito di una "particolare articolazione dell'orario".
Conseguentemente, appare illegittimo il rifiuto (poi rimosso dal 1 gennaio 2009) della azienda sanitaria di concedere all'appellante il ticket mensa allorquando ha svolto il turno 20.00-8.00.
Anche laddove la locuzione normativa “particolare articolazione dell'orario” vada riferita non all'intero orario di lavoro bensì al singolo turno lavorativo, non può che giungersi alla medesima conclusione. Ed invero, non può affermarsi che lo svolgimento dell'attività lavorativa nel turno 20.00-
8.00 non integri la “particolare articolazione dell'orario"; e ciò anche in relazione agli altri due turni di lavoro (8.00-14.00 e 14.00-20.00) per i quali l' CP 1 ha regolarmente provveduto a corrispondere i ticket mensa. Ed infatti, sia la durata del turno in questione sia la sua collocazione temporale evidenziano la “particolare articolazione” dello stesso.
Quanto alla durata, si tratta di un turno di ben 12 ore consecutive, di durata doppia rispetto sia agli altri 2 turni (per i quali è sempre stato riconosciuto il ticket mensa) sia all'ordinario orario di lavoro giornaliero di 6 ore (ai sensi del CCNL Comparto Sanità Pubblica l'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, suddivisi su 6 giorni).
Quanto alla sua collocazione temporale, si tratta di un turno che ricomprende (ed addirittura travalica)
l'intero orario di lavoro notturno.
Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 66/2003 per periodo notturno si intende il “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino".
Tale periodo, dunque, è significativamente inferiore rispetto al turno di lavoro in questione (20.00-
8.00).
Lo stesso CCNL Comparto Sanità Pubblica, all' art. 10 prevede che “svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore".
Inoltre, ai sensi dell'art. 8, d.lgs. n. 66/2003 “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. E' indubbio, pertanto, che il turno di lavoro 20.00-8.00 costituisca sia quanto alla sua durata temporale sia con riferimento alla sua collocazione - una particolare articolazione dell'orario e, conseguentemente, dia luogo al diritto al ticket mensa.
Del resto, al di là dell'inequivocabile dato testuale, tale diritto è confermato anche dalla ratio delle disposizioni e dalla natura del c.d. ticket mensa.
Come costantemente rilevato dalla giurisprudenza, anche di questa Corte, la natura giuridica del buono pasto è da ritenersi bivalente.
Ed invero, va evidenziato che alla semplice natura retributiva, fondata sulla corrispettività intrinseca al sinallagma contrattuale posto alla base del rapporto contrattuale di lavoro, si unisce certamente anche una funzione risarcitoria del danno psicofisico ed esistenziale patito dal lavoratore che ponga in essere una particolare prestazione lavorativa, o che ponga in essere la medesima prestazione lavorativa con modalità particolari.
Sulla base di siffatta considerazione, pertanto, risulta di tutta evidenza che agganciare l'erogazione dell'emolumento in questione semplicemente al dato che la prestazione lavorativa sia svolta in concomitanza con la consumazione del pasto di metà giornata (come ha operato la CP 1 ) si risolve in un'operazione ermeneutica del tutto ingiustificata ed errata, così come affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Sent. 15614/2015 e, tra le altre, più di recente Cass. Sez. L,
Ordinanza, n. 20593 del 2024 e Sez. L, Ordinanza n. 21499 del 2024). Più specificatamente, infatti,
l'orario del pasto è dato meramente eventuale, legato a disparate e casuali circostanze sicché non si comprende perché debba ritenersi normale mangiare tra le 12 e le 14 e non, invece, alle 20.00.
Al contrario, è indiscutibile che abbia carattere "particolare" il turno dalle 20.00 alle 8.00; turno che viene a ricomprendere sia il pasto serale che quello di prima mattina.
Il diritto, dunque, deve essere riconosciuto.
5. Non risulta, poi, fondata l'eccezione di prescrizione del credito.
Agli atti constano numerosi atti interruttivi (cfr. missive in atti del 2004, 2008, 2011 e 2016 riferite espressamente anche alla ricorrente Parte 1 del termine quinquennale di prescrizione.
Conseguentemente, in riforma della sentenza gravata, deve accogliersi la domanda dell'appellante
Pt 1 e condannarsi la CP 1 al pagamento in suo favore, per i buoni pasto relativi al periodo 1.2.2004 al 31.12.2008, della complessiva somma di € 1.317,47. Sulla somma suindicata competono altresì gli interessi legali e l'eventuale maggior danno, ex art. 16 della legge 412/1991, dalla maturazione dei crediti al saldo.
6. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna l' CP 1 al pagamento in
Parte_1 della complessiva somma di € 1317,47 oltre interessi legali ed eventuale favore di maggior danno, ex art. 16 co. 6 della legge n. 412/1991, dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna l' CP_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in euro 2.109,00 e per il presente grado in euro 1984,00, oltre su tali importi spese generali, Iva e C.p.a. come per legge, da liquidarsi in favore dell'Avv. Paolo Galluccio, in qualità di antistatario.
Napoli, 26 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mariavittoria Papa dott.ssa Chiara Di Benedetto