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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/05/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 456/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 1 aprile 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(P.Iva. ), Arch. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( cf ), (c.f.
[...] C.F._1 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Mario ANTONIETTI del foro C.F._2
di MO ed elettivamente domiciliati in Campli presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
( p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1 P.IVA_2
MAVIGLIA del foro di MO ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di MO n. 1019/23 del 6 novembre 2023 n tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di MO ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, l'opposizione che lo nonché l'arch. e l'ing Parte_1 Parte_2
hanno proposto al decreto n. 1465/15 con cui gli è stato ingiunto di procedere Parte_3
alla consegna, in favore di , della seguente documentazione: Controparte_1
1 - Originali provvedimenti di autorizzazione con allegati progetti e relazioni, presentati o depositati agli ENTI preposti, anche sovracomunali per vincoli di tutela in genere;
- relazioni di calcolo sul contenimento consumi energetici, progetti impiantistica, relativi a Permessi di Costruire, D.I.A., Super D.I.A., S.C.I.A., estremi di approvazione e/o comunicazioni e varianti in corso d'opera, verbali di riconfinazione dei lotti;
- Originali pratiche depositate al Servizio del Genio Civile e eventuali varianti, complete di RSU e Collaudi, con eventuali segnalazioni di sorteggi da parte del
Servizio;
-Originali dei Certificati di Agibilità completi di documentazione allegata alla richiesta in Comune di MO (certificazione regolare esecuzione impianti e collaudi, dichiarazioni di conformità delle opere ai progetti, Attestazione di Prestazione Energetica, dichiarazioni congiunte per le opere, introduzione in mappa Pregeo e accatastamento Docfa, certificazioni di tutti materiali utilizzati ed attrezzature);
-Originali dei Computi Metrici redatti dai tecnici facente parte dei contratti di appalto;
- Originali contabilità lavori e autorizzazioni per i lavori extra contrattualizzati e relative autorizzazioni scritte ricevute dalla committenza;
- Originale elenco imprese che hanno prestato opera nei cantieri con relativi riferimenti temporali;
- Originali lettere di incarico dei professionisti e dello studio tecnico;
- Originali deleghe per il deposito e ritiro della documentazione rilasciata dagli enti preposti.
1.2.Le ragioni dell'opposizione sono state compendiate essenzialmente in due argomentazioni: a) la documentazione oggetto dell'iniziativa monitoria va intesa alla stregua di un'opera dell'ingegno e quindi, in quanto tale, oggetto della specifica tutela approntata tanto dal codice civile (trattasi nello specifico dell'art. 2575 cod civ) che dalla normativa di riferimento (rappresentata anche dall'art. 11
L. 143/49); b) sussistono le condizioni per l'esercizio del diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 2235 cod civ non essendo stato saldato il credito per l'attività professionale svolta.
1.3. La ditta nel costituirsi in giudizio, ha contestato la prospettazione avversaria insistendo, CP_1
quindi, per il suo rigetto nonché per la condanna degli opponenti per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc.
2 La medesima società in particolare ha evidenziato che tale documentazione, consegnata presso gli uffici degli enti preposti all'approvazione dell'intervento edilizio (di cui, nel prosieguo, meglio si dirà), è stata ritirata dalle controparti in ragione della delega a suo tempo concessa.
1.4. La decisione del giudice di prime cure si è basata sulle seguenti argomentazioni:
- la documentazione, così come sostenuto dalla società opposta, si sottrae, non presentandone i requisiti, all' applicazione della normativa a tutela delle opere di ingegno e, di conseguenza, non è possibile, in difetto dei presupposti, invocare l'applicazione dell'art. 2725 cod civ.;
-allo stesso tempo, a difettare nella fattispecie sono i requisiti per l'esercizio del diritto di ritenzione;
- a tale riguardo, deve rilevarsi la decorrenza del termine entro cui è comunque consentito l'esercizio di tale diritto (ovvero per il tempo strettamente necessario a farlo valere);
- non vi è stata, inoltre, alcuna compressione delle prerogative difensive invocate dagli opponenti in quanto per il pagamento del proprio compenso è stato ottenuto un decreto ingiuntivo con il quale sono intervenuti nella procedura esecutiva n. 378/14;
1.5. La pronunzia del tribunale aprutino è stata tempestivamente impugnata dagli opponenti della prima ora mediante, in definitiva, l'articolazione di un unico motivo con il quale è stata lamentata l'errata applicazione dell'art. 2575 cod civ in quanto il progetto architettonico, anche secondo l'orientamento di una parte della giurisprudenza espressamente menzionata, deve considerarsi alla stregua di un'opera dell'ingegno.
ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza e così insistendo per Controparte_1
l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 1 aprile 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello proposto è infondato in diritto, prima ancora che in fatto e, di conseguenza, deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
3 3.1. L'unica censura si è, come peraltro già anticipato, sostanziata nella diversa valutazione della documentazione oggetto dell'iniziativa monitoria perché da qualificare alla stregua di un'opera di ingegno.
Tale assunto, però, non coglie nel segno e pertanto non può essere condiviso.
Ai soli fini di una migliore comprensione della vicenda che ci occupa è possibile affermare che:
- Tra le odierne parti in causa è pacificamente intercorso un rapporto di prestazione d'opera professionale;
- Gli appellanti hanno pertanto fornito la loro attività qualificata nella progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di alcuni complessi nella città di MO;
- Per tale attività, essi hanno maturato il diritto ad un compenso effettivamente loro riconosciuto con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 529/14 azionato per l'intervento nell'ambito di una procedura esecutiva pendente nei confronti della CP_2
- Nell'espletamento dell'incarico i professionisti hanno redatto la documentazione sopra indicata ed inoltre hanno ricevuto (trattasi di uno dei documenti oggetto dell'iniziativa monitoria) anche la delega alla consegna ed al ritiro della documentazione presso enti;
- Non vi è contestazione (la circostanza infatti è stata dedotta già nel corso del primo grado e non ha costituito oggetto di specifica doglianza nel prosieguo del giudizio) sull'avvenuto ritiro da parte dei professionisti del materiale di cui è stata richiesta la consegna;
- In sede di gravame, diversamente da quanto verificatosi in prime cure, non è stata riproposta
(come specifico motivo di gravame) la questione relativa al diritto di ritenzione;
3.2.Ebbene, così tratteggiata la cornice fattuale occorre porre attenzione al quadro normativo di riferimento costituito dalle norme del codice civile nonché da alcune disposizioni contemplate nella legislazione speciale (legge professionale degli ingegneri ed architetti e legge a tutela del diritto d'autore).
Con riguardo alla disciplina codicistica, attenendosi alla prospettazione degli appellanti il parametro di riferimento è rappresentato dagli articoli 2575 e 2578 cod civ.
Secondo l'interpretazione più corretta delle disposizioni deve ritenersi che sono suscettibili di tutela perché da qualificarsi alla stregua di opere creative anche quelle in materia di architettura (art 2575 cod civ)., mentre secondo l'art. 2578 cod civ “All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso”.
4 Per quanto concerne, invece, la normativa speciale, vengono in risalto l'art. 11 L. 143/49 (legge professionale ingegneri ed architetti) nonché l'art. 99 L. 633/41.
Il primo prevede che “Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera dell'ingegnere e dell'architetto, restano sempre riservati a questi ultimi i diritti di autore conformemente alle leggi.La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente. La tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e il loro sviluppo nella esecuzione, spetta esclusivamente al progettista”.
Il secondo, invece, stabilisce che “All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare secondo le norme stabilite dal regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (in maniera del tutto costante) che “In tema di diritto d'autore,i progetti relativi ai concorsi a pronostici, così come, più in generale, i progetti di lavori di ingegneria o di altri analoghi, possono formare oggetto di protezione ai sensi dell'art. 99 L.A. solo quando comportino la soluzione originale di un problema tecnico, sicché la citata tutela non assiste l'ideatore di un concorso a pronostici che si limita ad adattare uno schema progettuale già noto ad altri settori di gioco, mutandone semplicemente gli eventi da pronosticare, i simboli od altre modalità di applicazione” (cfr Cass Civ, Sez I, 27.7.2021 n. 21564).
Già in precedenza, la S.C. ha specificato che “In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia;
5 inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione” (cfr Cass Civ 25173/11).
Muovendo da questa premessa, gli ulteriori passaggi salienti del pensiero giurisprudenziale possono essere così sintetizzati:
- l'originalità della soluzione non deve essere assoluta e geniale, essendo di contro sufficiente che si estrinsechi in un progresso e miglioramento, ancorchè modesto, della tecnica;
- l'apporto dell'autore dell'opera di ingegneria deve essere tale da aver consentito la soluzione di problemi prima irrisolti oppure a fornire una via in precedenza non esplorata;
- può pertanto agevolmente affermarsi che il requisito indispensabile per l'invocata tutela è rappresentato dall'originalità del progetto;
Risulta, poi, di sin troppa chiara evidenza che la prova di tale caratteristica ( tanto nell'ipotesi in cui egli agisca a tutela delle proprie ragioni che, come nel caso che ci occupa, intenda paralizzare l'altrui pretesa) grava sul predetto professionista.
3.3. Nella fattispecie, invece, gli appellanti non hanno assolto all'onere probatorio posto a loro carico in quanto:
- deve decisamente escludersi la possibilità di applicazione della tutela per le opere di ingegno ad una parte della documentazione richiesta in sede monitoria che ha riguardato il rilascio della agibilità, il computo metrico, la contabilità dei lavori, l'elenco delle imprese e le varie deleghe al deposito di documentazione presso gli uffici competenti;
- trattasi di attività strumentale all'esercizio dell'incarico di prestazione d'opera professionale;
- la progettazione (che, si badi bene non è stata neppure prodotta sicchè risulta obiettivamente impossibile procedere ad una verifica in termini di originalità o comunque secondo i canoni ermeneutici indicati dalla giurisprudenza) ha riguardato, attenendosi allo scarno quadro probatorio, essenzialmente la realizzazione di edifici per i quali non sono state allegate ulteriori circostanze;
- la giurisprudenza citata dagli appellanti nei propri scritti difensivi e segnatamente in sede di comparsa conclusionale (Cass Civ, Sez I, 19.1.2023 n. 1674) non consente un diverso inquadramento dei fatti;
ed invero, volendo scendere ancor più nel dettaglio, l'ordinanza della S.C. ha cassato la decisione di secondo grado che, con un evidente difetto di motivazione, ha ritenuto che l'opera (si
6 trattava in effetti anche in quel caso di un progetto architettonico redatto da un professionista ma utilizzato da altri colleghi) fosse priva della creatività necessaria;
- l'inconferenza di tale pronunzia rispetto al caso che ci occupa può agevolmente desumersi dal fatto che gli odierni appellanti non hanno fornito, neppure dal punto di vista meramente allegatorio, elementi da cui potere fondatamente desumere la sussistenza del requisito della creatività così come ritenuto indispensabile dalla giurisprudenza;
- ai fini poi della fondatezza dell'iniziativa monitoria (così da rendere irrilevante la deduzione circa la possibilità di reperire almeno in copia la documentazione da parte di , vi è che gli appellanti CP_1
non hanno contestato di aver provveduto al ritiro di quanto depositato in esecuzione del contratto di prestazione d'opera;
Per tali essenziali ragioni, quindi, l'appello deve essere rigettato.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno regolate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia (art. 4 D.M. n. 55 del 10 marzo 2014
e successive modifiche), il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata.
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario della società appellata la somma di € 3.966,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto
2022 (valore della controversia da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00), esclusa la fase di trattazione ed istruttoria in quanto non svolta, oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al
7 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), si dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza non definitiva n. 1019/23 del Tribunale di MO così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna gli appellanti, in solido fra di loro, alla rifusione, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario della controparte delle spese del presente grado che liquida in
€3.966,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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