Sentenza 5 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza breve 30 maggio 2025
Decreto collegiale 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 30/05/2025, n. 4741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4741 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04741/2025REG.PROV.COLL.
N. 03750/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3750 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Rolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 17735/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Visto l’avviso a verbale ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellata è risultata inidonea (con un punteggio pari a 20,25 inferiore alla soglia minima di 21 punti) all’esito della prova scritta del concorso per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza qui impugnata, ella ha contestato la legittimità della valutazione di un quesito a risposta multipla (il n. 14) presente nella scheda somministratale, chiedendo di ordinare all’Amministrazione il riesame del punteggio assegnatole tenuto conto, per il caso di accertata idoneità, anche dei titoli posseduti.
3. La contestazione si è appuntata in particolare sulla correttezza della risposta al quesito, individuata in modo diverso dalla ricorrente e dalla Commissione di concorso.
4. Con sentenza in forma semplificata n. 17735 del 2024 redatta ai sensi dell’art. 60 c.p.a. all’esito dell’udienza fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il TAR Lazio - dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ha respinto nel merito il ricorso concludendo nel senso che “la risposta indicata dalla commissione è l’unica coerente con il diritto positivo” .
5. L’appello in esame pone nuovamente in discussione, sia pure con rilievi critici rispetto alle conclusioni accolte dal primo giudice, la medesima materia del contendere già trattata innanzi al TAR.
6. In resistenza si è costituito il Ministero della Giustizia e la causa è passata in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso a verbale, all’udienza camerale ex art. 98 c.p.a. del 29 maggio 2025.
7. L’appello è infondato.
7.1. Va premesso che il quesito contestato verteva sull’art. 53 del D.Lgs 165/2001, del quale si riportano i commi di interesse:
-- comma 6: “Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica. f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino ((all'importo complessivo)) di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva” ;
-- comma 7: “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza” .
7.2. Dopo aver richiamato il disposto dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 nella parte in cui dispone che “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, salvo alcune esclusioni espressamente previste” – il quesito 14 chiedeva ai candidati se “tra dette esclusioni rientrano i compensi e le prestazioni derivanti da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica” .
Delle tre risposte riportate in calce al quesito la Commissione ha ritenuto corretta quella affermativa (A), mentre la candidata ha optato per la risposta negativa (B).
7.3. A dire di quest’ultima:
- il quesito chiedeva di stabilire “..se le prestazioni derivanti da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica rientrino tra le esclusioni richiamate nell’inciso precedente” ;
- “per esclusioni si intendono, pertanto, tutte quelle attività che derogano alla regola generale per cui i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti senza preventive autorizzazioni o conferimenti” ;
- “.. la risposta SI ritenuta corretta dall’Amministrazione non può ritenersi tale” in quanto essa “lascia presumere che le attività di formazione possano essere comunque retribuite dietro apposita autorizzazione. Invero la risposta da ritenere corretta è quella data dalla ricorrente ossia NO: difatti tali attività non possono mai essere oggetto di compenso (a prescindere da apposite autorizzazioni), perlomeno alla luce della lettura dell’intero art. 53” ;
- “a sostegno dell’ambiguità relativa alla formulazione del quiz” rileverebbe anche il successivo comma 7 dell’art. 53, ove si “stabilisce l’ulteriore assunto per il quale l’autorizzazione è fondamentale per incarichi retribuiti, per cui neppure il regime delle esclusioni per come inteso dalla domanda e per come ut supra esposto può essere configurabile nel caso che ci occupa” .
7.4. Come innanzi esposto, la tesi della ricorrente è stata respinta dal TAR sulla base della duplice considerazione per cui:
i) anzitutto, il comma 6 dell’art. 53 “individuando .. i confini della fattispecie dell’incarico retribuito, assolve.. all’unica funzione di sottrarre all’obbligo di autorizzazione preventiva di cui al successivo comma 7 (regime applicabile ai soli incarichi retribuiti secondo la nozione normativa e non già in senso economico), una serie di prestazioni o attività, tra le quali quelle menzionate nel quesito” ;
ii) “Conseguentemente, non è corretto affermare che la risposta affermativa “lascia presumere che le attività di formazione possano essere comunque retribuite dietro apposita autorizzazione” e che “tali attività non possono mai essere oggetto di compenso (a prescindere da apposite autorizzazioni)”, giacché queste sono, al contrario, ricomprese tra i “compensi e le prestazioni” che non necessitano di alcuna autorizzazione, ancorché svolte dietro corrispettivo” .
7.5. In questa sede la parte appellante, oltre a reiterare le deduzioni riportate al punto 7.3, evidenzia la “difficoltà del testo del quesito, reso poco chiaro, già in prima lettura dalla presenza di molteplici negazioni e da una formulazione logicamente contorta, che ne rendono particolarmente ardua la decifrazione nel brevissimo lasso di tempo concesso” . Su questa base, viene richiamata la giurisprudenza amministrativa secondo la quale i quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta, diversamente esponendosi a rilievi di illegittimità.
7.6. La tesi esposta nell’atto di appello non può essere condivisa.
7.7. La consecuzione tra i due commi 6 e 7 va ricostruita nel senso che il primo dei due delinea la nozione di “incarico retribuito” , escludendovi una serie di attività elencate dalla lettera a) alla lettera f-ter) , mentre il secondo assoggetta detti incarichi retribuiti al regime della previa autorizzazione: ne consegue che le attività non rientranti nella nozione di incarico retribuito sono automaticamente sottratte anche al regime dell’autorizzazione, proprio perché le due previsioni hanno una latitudine applicativa omogenea e una diretta e reciproca implicazione.
7.8. Ciò posto, va ribadito che le attività sottratte al regime autorizzatorio non sono per ciò solo integralmente inibite, diversamente da quanto lascia intendere la ricorrente.
Non solo infatti una tale preclusione non è in alcun modo prevista né è ricavabile dal comma 7, il quale, come detto, stabilisce un regime dell’autorizzazione non generalizzato ma circoscritto ai soli incarichi retribuiti come tali definiti dal comma 6; ma nel medesimo senso rileva considerare che:
i) se il legislatore avesse inteso porre una tale impossibilità l’avrebbe esplicitata in premessa in termini di divieto e avrebbe delineato il regime degli incarichi retribuiti autorizzabili come una fattispecie derogatoria al suddetto divieto, quindi in termini inversi a quelli nei quali si pongono i commi 6 e 7;
ii) le attività elencate alle lettere a) – fter) sono chiaramente accomunate da un contenuto - di carattere formativo, culturale, sindacale - di minimo rilievo economico, che le rende facilmente interpretabili come attività meritevoli di un regime semplificato e più libero;
iii) il candidato avrebbe potuto agevolmente accedere a questa piana lettura del quadro normativo prestando attenzione alla lettera f-ter) del suddetto elenco, ove chiaramente si ammette il libero svolgimento delle “prestazioni di lavoro sportivo, fino ((all'importo complessivo)) di 5.000 euro annui” alla sola condizione che l’interessato ne dia “comunicazione preventiva” .
8. L’esito del grado di giudizio è quindi di reiezione dell’appello, con conferma della decisione di primo grado.
9. La natura delle questioni trattate e degli interessi implicati giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.