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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 1927/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'Avv. SILVERIO ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
, C.F. , con l'Avv. GRECO RAFFAELLA Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA
Conclusioni:
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., l'opposizione non può essere accolta.
In via preliminare si evidenzia che l'art. 58 TUB (ovvero la disciplina di riferimento per quanto riguarda le cessioni in blocco di crediti bancari) prevede che nell'ambito di dette operazioni sia sufficiente la pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta
Ufficiale ai fini della comunicazione al debitore ceduto, dunque ai fini dell'opponibilità al ceduto della cessione.
In sostanza, dunque, la norma elimina la necessita della notifica personale ai debitori e dell'individuazione specifica dei singoli crediti ceduti.
Tuttavia, si condivide quanto già in più occasioni affermato dalla giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito: con la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale si realizza solo ed esclusivamente un fenomeno di pubblicità, dovendo essere equiparata alla notifica al debitore ceduto di cui a1l'art. 1264 c.c. (Cass. n. 4453/18, n. 13548/17 e n. 20914/10).
Anzitutto la cessione può essere valida ed efficace a prescindere dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, non essendo detta pubblicazione un presupposto di validità dell'atto giuridico.
Pertanto, se il debitore ceduto contesti la titolarità del diritto in capo al cessionario sarà onere del cessionario fornire la prova del1'avvenuta regolare cessione anche del rapporto controverso.
Conseguenza logica e quella per cui il cessionario dovrà produrre in giudizio l'atto di cessione dei crediti, al fine di permettere a1 giudice di verificare che effettivamente il cessionario sia titolare di quel rapporto giuridico, ancorché individuabile in blocco, anche mediante criteri negativi.
Nel caso parte opposta ha depositato idonea documentazione in giudizio.
Legittime e condivisibili in tal senso le argomentazioni dell'opposta.
Giova inoltre osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta ..... l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
Pag. 2 di 8 In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
La stessa norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1 c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica non giova comunque a chi la effettua. Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite n.
13331 del 2001, e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass.
15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Pag. 3 di 8 Appare inoltre opportuno soffermarsi sul tema relativo alla applicabilità della normativa speciale di cui all'art. 50 T.U.B. anche ai cessionari di crediti cartolarizzati, che siano soggetti “non bancari”.
La questione è stata risolta ancora una volta dalla Suprema Corte, la quale – con ordinanza del 3 dicembre 2019, n. 31577 – ha affermato che la possibilità di avvalersi dell'estratto ex art. 50 T.U.B. deve essere riconosciuta anche ai cessionari dei crediti, ivi compresa l'ipotesi in cui non si tratti di banche.
I giudici di legittimità sono giunti a tale conclusione osservando che la L. n. 130 del
1999, art. 4, comma 1 dispone che alle cessioni di credito si applica l'art. 58, comma 3
T.U.B., a norma del quale, non solo conservano la loro validità in favore del cessionario i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo esistenti a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità di annotazione, ma altresì restano applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
Dal combinato disposto delle due norme citate, di conseguenza, deve ritenersi estesa anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n.
130/1999 la prerogativa speciale concessa dal legislatore all'art. 50 T.U.B Dunque, la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito non rileva ai fini dell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 50 TUB, trattandosi di una prerogativa che
è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione
(e conseguentemente anche ai loro mandatari) direttamente dalla legge;
altrimenti verrebbe pregiudicata la finalità di tutela in tempi rapidi delle posizioni creditorie, con gravi ripercussioni sull'intero sistema economico e finanziario.
Si rileva quindi che l'art. 50 T.U. bancario si applica anche agli intermediari finanziari, come tutta la restante disciplina, per cui l'estratto conto conforme alle scritture contabili sottoscritto dal legale rappresentante della finanziaria è prova scritta idonea alla concessione del credito ingiuntivo;
le norme del TUB sono fruibili indistintamente tanto dalle banche quanto dagli intermediari finanziari (in tal senso cfr. Cass. 31577/2019 e n
20626/2021.
Al contrario, ciò che qui interessa, è il poter affermare precluso il ricorso allo strumento dell'art. 50 TUB a tutti gli altri soggetti, ivi inclusi i service provider dei cessionari dei crediti, che agiscono quali mandatari e procuratori speciali i quali tuttavia possono
Pag. 4 di 8 avere, come nel caso in esame, idonea certificazione attestante la provenienza del credito dai loro mandanti.
L'opposta ha fornito la prova di quanto argomentato;
il quadro probatorio complessivo induce ad accogliere la domanda introduttiva ex art. 112 c.p.c..
Occorre, per completezza espositiva, ribadire che mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente, introducendo una presunzione “iuris tantum” vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, quest'ultime assenti nel caso in esame.
La sussistenza e l'ammontare del credito vantato dall'istituto sono correttamente forniti.
È consolidato in materia il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto, per cui tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (v. Cass. n. 14849/00).
In merito all'art. 96 c.p.c. si sottolinea.
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, I comma c.p.c. secondo cui se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice su istanza dell'altra parte la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida anche d'ufficio nella sentenza”, si condivide quell'orientamento della Suprema Corte che, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697
c.c., richiede al soggetto leso la prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass., 9 settembre 2004, n. 18169/04; Cass., 18 marzo 2002, n.
3941/02…la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.
Pag. 5 di 8 Per quanto attiene, invece, alla domandata risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., secondo cui…in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” appare utile ricordare alcune pronunce.
Vi è sul punto mancanza di uniformità interpretativa generata in merito alla funzione assolta dalla disposizione.
In ogni caso l'art. 96 co. 3 c.p.c. presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n.
32090: “l'ipotesi di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite.
Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite”; cfr. Cass., S.U. n.
22405/18: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
“potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza
Pag. 6 di 8 dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; Cass. n. 27623/17: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”.
Ciò posto la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Non vede l'odierno giudicante un manifesto uso distorto della risorsa giustizia soprattutto in quanto non è ravvisabile l'elemento della mala fede o colpa grave di parte opponente.
Pag. 7 di 8 Stante il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. le spese di lite devono essere compensate.
Resta assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 10/04/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 1927/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'Avv. SILVERIO ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
, C.F. , con l'Avv. GRECO RAFFAELLA Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA
Conclusioni:
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., l'opposizione non può essere accolta.
In via preliminare si evidenzia che l'art. 58 TUB (ovvero la disciplina di riferimento per quanto riguarda le cessioni in blocco di crediti bancari) prevede che nell'ambito di dette operazioni sia sufficiente la pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta
Ufficiale ai fini della comunicazione al debitore ceduto, dunque ai fini dell'opponibilità al ceduto della cessione.
In sostanza, dunque, la norma elimina la necessita della notifica personale ai debitori e dell'individuazione specifica dei singoli crediti ceduti.
Tuttavia, si condivide quanto già in più occasioni affermato dalla giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito: con la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale si realizza solo ed esclusivamente un fenomeno di pubblicità, dovendo essere equiparata alla notifica al debitore ceduto di cui a1l'art. 1264 c.c. (Cass. n. 4453/18, n. 13548/17 e n. 20914/10).
Anzitutto la cessione può essere valida ed efficace a prescindere dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, non essendo detta pubblicazione un presupposto di validità dell'atto giuridico.
Pertanto, se il debitore ceduto contesti la titolarità del diritto in capo al cessionario sarà onere del cessionario fornire la prova del1'avvenuta regolare cessione anche del rapporto controverso.
Conseguenza logica e quella per cui il cessionario dovrà produrre in giudizio l'atto di cessione dei crediti, al fine di permettere a1 giudice di verificare che effettivamente il cessionario sia titolare di quel rapporto giuridico, ancorché individuabile in blocco, anche mediante criteri negativi.
Nel caso parte opposta ha depositato idonea documentazione in giudizio.
Legittime e condivisibili in tal senso le argomentazioni dell'opposta.
Giova inoltre osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta ..... l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
Pag. 2 di 8 In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
La stessa norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1 c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica non giova comunque a chi la effettua. Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite n.
13331 del 2001, e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass.
15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Pag. 3 di 8 Appare inoltre opportuno soffermarsi sul tema relativo alla applicabilità della normativa speciale di cui all'art. 50 T.U.B. anche ai cessionari di crediti cartolarizzati, che siano soggetti “non bancari”.
La questione è stata risolta ancora una volta dalla Suprema Corte, la quale – con ordinanza del 3 dicembre 2019, n. 31577 – ha affermato che la possibilità di avvalersi dell'estratto ex art. 50 T.U.B. deve essere riconosciuta anche ai cessionari dei crediti, ivi compresa l'ipotesi in cui non si tratti di banche.
I giudici di legittimità sono giunti a tale conclusione osservando che la L. n. 130 del
1999, art. 4, comma 1 dispone che alle cessioni di credito si applica l'art. 58, comma 3
T.U.B., a norma del quale, non solo conservano la loro validità in favore del cessionario i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo esistenti a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità di annotazione, ma altresì restano applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
Dal combinato disposto delle due norme citate, di conseguenza, deve ritenersi estesa anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n.
130/1999 la prerogativa speciale concessa dal legislatore all'art. 50 T.U.B Dunque, la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito non rileva ai fini dell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 50 TUB, trattandosi di una prerogativa che
è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione
(e conseguentemente anche ai loro mandatari) direttamente dalla legge;
altrimenti verrebbe pregiudicata la finalità di tutela in tempi rapidi delle posizioni creditorie, con gravi ripercussioni sull'intero sistema economico e finanziario.
Si rileva quindi che l'art. 50 T.U. bancario si applica anche agli intermediari finanziari, come tutta la restante disciplina, per cui l'estratto conto conforme alle scritture contabili sottoscritto dal legale rappresentante della finanziaria è prova scritta idonea alla concessione del credito ingiuntivo;
le norme del TUB sono fruibili indistintamente tanto dalle banche quanto dagli intermediari finanziari (in tal senso cfr. Cass. 31577/2019 e n
20626/2021.
Al contrario, ciò che qui interessa, è il poter affermare precluso il ricorso allo strumento dell'art. 50 TUB a tutti gli altri soggetti, ivi inclusi i service provider dei cessionari dei crediti, che agiscono quali mandatari e procuratori speciali i quali tuttavia possono
Pag. 4 di 8 avere, come nel caso in esame, idonea certificazione attestante la provenienza del credito dai loro mandanti.
L'opposta ha fornito la prova di quanto argomentato;
il quadro probatorio complessivo induce ad accogliere la domanda introduttiva ex art. 112 c.p.c..
Occorre, per completezza espositiva, ribadire che mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente, introducendo una presunzione “iuris tantum” vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, quest'ultime assenti nel caso in esame.
La sussistenza e l'ammontare del credito vantato dall'istituto sono correttamente forniti.
È consolidato in materia il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto, per cui tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (v. Cass. n. 14849/00).
In merito all'art. 96 c.p.c. si sottolinea.
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, I comma c.p.c. secondo cui se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice su istanza dell'altra parte la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida anche d'ufficio nella sentenza”, si condivide quell'orientamento della Suprema Corte che, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697
c.c., richiede al soggetto leso la prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass., 9 settembre 2004, n. 18169/04; Cass., 18 marzo 2002, n.
3941/02…la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.
Pag. 5 di 8 Per quanto attiene, invece, alla domandata risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., secondo cui…in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” appare utile ricordare alcune pronunce.
Vi è sul punto mancanza di uniformità interpretativa generata in merito alla funzione assolta dalla disposizione.
In ogni caso l'art. 96 co. 3 c.p.c. presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n.
32090: “l'ipotesi di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite.
Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite”; cfr. Cass., S.U. n.
22405/18: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
“potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza
Pag. 6 di 8 dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; Cass. n. 27623/17: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”.
Ciò posto la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Non vede l'odierno giudicante un manifesto uso distorto della risorsa giustizia soprattutto in quanto non è ravvisabile l'elemento della mala fede o colpa grave di parte opponente.
Pag. 7 di 8 Stante il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. le spese di lite devono essere compensate.
Resta assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 10/04/2025
Il Giudice
F. Monaco
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