Sentenza 14 maggio 2014
Massime • 3
In tema di legittimo impedimento a comparire, il concomitante impegno del difensore dell'imputato per l'esercizio del patrocinio in un processo civile o per la rappresentanza e l'assistenza di una parte civile non costituisce situazione idonea a determinare l'obbligo per il giudice di differire la trattazione dell'udienza.
Non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, atteso che, il predetto avvertimento non è qualificabile come "uno dei requisiti" della citazione e, pertanto, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l'omissione dello stesso non è sanzionata.
La decisione sulla istanza di rinvio per legittimo impedimento rientra nella competenza dell'organo giudicante nella composizione prevista per il giudizio e non può pertanto essere adottata dal presidente in sostituzione del collegio.
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: sussiste se il p.u. si avvale per finalità private delle prestazioni di dipendentiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Integra il delitto di abuso di ufficio e non quello di peculato la condotta del pubblico ufficiale che si avvalga arbitrariamente, per finalità esclusivamente private, delle prestazioni lavorative dei dipendenti di un ente pubblico, atteso che le energie umane, non essendo cose mobili, non sono suscettibili di appropriazione. Fonte: CED Cassazione Penale 2021 Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale (Cassazione penale , sez. VI , 01/10/2020 , n. 37074 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 2 aprile 2019, la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Sondrio del 17 dicembre 2015 che, all'esito di giudizio …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2014, n. 36097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36097 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 14/05/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1254
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 14037/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
OD NE N. IL 12/06/1962;
IO AR N. IL 09/12/1975;
avverso la sentenza n. 3947/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento di entrambi i ricorsi;
uditi:
- per la parte civile DE A. U., l'avv. PUGNAGHI R., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, riportandosi alle conclusioni e nota spese che ha depositato;
- per gli imputati ricorrenti, gli avv. TURI M. (anche in sostituzione dell'avvocato GARGIULO L.) e BOVE G., che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
rilevata la regolarità dagli avvisi di rito;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 2 marzo 2012 dal Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato gli odierni ricorrenti colpevoli di truffa in danno di A.U. DE (indotto all'acquisto di dipinti in realtà privi di pregio), condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie anche in favore della parte civile.
Contro tale provvedimento, gli imputati (entrambi con l'ausilio di avvocati iscritti nell'apposito albo speciale) hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
(ricorso OD):
1 - violazione dell'art. 420-ter c.p.p. (lamenta il mancato accoglimento in primo grado, con provvedimento inizialmente reso fuori udienza, poi reiterato in udienza, di una istanza di rinvio per legittimo impedimento consistente in un concorrente impegno professionale asseritamente non delegabile, dovendo costituirsi come parte civile, ed avendo - sempre asseritamente - documentato l'impossibilità di predisporre una utile sostituzione nel presente procedimento, essendo lo studio legale di appartenenza privo di collaboratori;
precisa che l'impegno concomitante scaturiva da un decreto di giudizio immediato, emesso dopo il differimento dell'udienza dibattimentale nell'ambito dell'odierno processo);
2 - violazione dell'art. 601 c.p.p., (lamenta che il decreto di citazione in appello non conteneva l'avviso di cui all'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. F), ovvero che in caso di mancata comparizione si sarebbe proceduto in contumacia, asseritamente imposto dall'art. 601 c.p.p., commi 3 e 6);
3 - violazione degli artt. 81 cpv. - 110 - 640 c.p., nonché illogicità della motivazione (lamenta promiscuamente: che la presunta vittima era in realtà esperto di arte e pittore a sua volta, e che, pertanto, il suo consenso all'acquisto de quo non fu truffaldinamente carpito, essendo derivato da "godimento estetico";
di essere comunque stato coinvolto nella vendita di un solo quadro, e di essere estraneo ad ogni ulteriore vicenda: erronea sarebbe, pertanto, la condanna per più reati unificati dal vincolo della continuazione;
che la prova della negoziazione di un assegno della p.o. su un conto corrente intestato alla propria moglie deriverebbe da un documento acquisito irritualmente;
che il suo ruolo nella vicenda relativa alla vendita del dipinto del MEMOLI sarebbe irrilevante);
4 - violazione dell'art. 114 c.p. (per la marginalità del suo contributo);
(ricorso IO):
1 - violazione di legge, o comunque abnorme e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto fuori udienza, con provvedimenti presidenziali poi confermati dalla Corte di appello, delle istanze di differimento inviate il 2.12.2012 ed il 4.12.2012 (lamenta l'illegittimità "icto" rectius, ictu "oculi" della motivazione con la quale è stata rigettata fuori udienza, con ordinanza poi reiterata in dibattimento, una istanza di rinvio per concorrente impegno professionale, inizialmente per inadeguata documentazione - pur se ad avviso del ricorrente l'onere della prova della verifica di quanto asserito in simili istanze graverebbe sull'ufficio -, poi per la mancata nomina di un sostituto processuale);
2 - violazione di legge ed inesistenza della motivazione in ordine alla dedotta inutilizzabilità della certificazione di stato civile fatta transitare dalla difesa della parte civile nel fascicolo per il dibattimento;
3 - motivazione omessa o comunque illogica quanto alla ritenuta sussistenza della truffa contrattuale contestata ed alla conseguente valutazione del danno risarcibile.
In data 23 aprile 2014 è stata depositata memoria nell'interesse delle parti civili BU SI e TO, che hanno conclusivamente chiesto il rigetto integrale del ricorso, con conferma delle statuizioni civili.
All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati, e, pertanto, vanno integralmente rigettati.
1. È necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di travisamento della prova deve, a pena di inammissibilità (Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, CED Cass. n. 234115; Sez. 6, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, CED Cass. n. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.2. Questa Corte Suprema ha anche già chiarito che è
inammissibile, per difetto di specificità (Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta). Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). Risulta, pertanto, evidente che, se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso.
Può, pertanto, concludersi che la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
1.3. Il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061). Inoltre, in presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. 3, sentenza n. 13926 del 1 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615).
1.4. Alla luce dei principi fin qui riepilogati vanno esaminati gli odierni ricorsi.
(Ricorso OD).
2. Il primo motivo è infondato.
2.1. In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, consistente in un concomitante impegno professionale, questa Corte Suprema (Sez. un., sentenza n. 4708 del 27 marzo 1992, CED Cass. n. 190828) ha già chiarito, con affermazioni di principio tuttora attuali e condivise dal collegio, che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento può essere assunto quale legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilità a comparire se il difensore prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, e non si limiti a documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio.
Il giudice di quest'ultimo processo deve valutare accuratamente, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato da un lato e quelle di affermazione del diritto e della giustizia dall'altro, le documentate deduzioni difensive, anche alla luce delle eventuali necessità di una rapido esaurimento della procedura trattata, per accertare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie o non possa nuocere all'attuazione della giustizia nel caso in esame. Il provvedimento di accoglimento o di reiezione dell'istanza deve essere conseguentemente motivato secondo criteri di logicità. Si è più recentemente ribadito (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 29529 del 25 giugno 2009, CED Cass. n. 244109) che, in presenza di una istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen. È, all'uopo, del tutto irrilevante il mero criterio cronologico della conoscenza prioritaria dell'impegno ritenuto prevalente (Cass. pen., sez. 6, sentenza n. 11174 dell'8 marzo 2012, CED Cass. n. 252191).
2.1.1. Ciò premesso, la Corte di appello (f. 8) ha essenzialmente motivato la ritenuta legittimità del rigetto dell'istanza de qua (deliberato dal primo giudice con provvedimento emesso fuori udienza - di per sè non illegittimo: in caso di eventuale accoglimento, soltanto provvedendo fuori udienza sarebbe possibile evitare disagi alle altre parti ed agli eventuali testimoni, oltre che consentire all'ufficio di organizzarsi di conseguenza - e poi pedissequamente reiterato in udienza) con il rilievo che il dedotto impegno concomitante riguardava un patrocinio in un processo civile, e come tale era di rilevanza subvalente e quindi non idoneo a comportare il differimento della trattazione dell'odierno processo. L'assunto è assolutamente incensurabile in questa sede, trovando indiretta conferma nella stessa lettera della legge. Invero, l'art. 420-ter c.p.p. pacificamente non attribuisce rilievo ad eventuali impedimenti a comparire del difensore della parte civile, e persino della stessa parte civile.
E l'art. 23 disp. att. c.p.p., comma 1, prevede espressamente che l'assenza delle parti private diverse dall'imputato, regolarmente citate, non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento ne' la nuova fissazione dell'udienza (il riferimento alla sola udienza preliminare va necessariamente ampliato, in virtù del rinvio all'art. 420-ter operato dall'art. 484 c.p.p.) a norma degli artt. 420-bis e 420-ter c.p.p..
Ne deriva inequivocabilmente che la presenza nel processo penale della parte civile non può in alcun modo ostacolare la sollecita definizione del processo.
Non appare, pertanto, illogico ne' contraddittorio, nell'effettuazione della valutazione comparativa che il giudice è tenuto a chiamare in presenza di una istanza di rinvio per concorrente impegno professionale del difensore, l'aver ritenuto subvalente la necessità di presenza nell'ambito del processo nel quale il difensore instante sia mero patrocinatore di parte civile rispetto alla necessità di presenza nell'ambito del processo nel quale il difensore instante sia patrocinatore dell'imputato. Al contrario, sarebbe, a ben vedere, illogico e contraddittorio se l'impedimento dell'avvocato, difensore della parte civile, pur non potendo condizionare la trattazione del processo nell'ambito del quale egli difende la parte civile, potesse condizionare la trattazione di altro processo penale, nell'ambito del quale il medesimo avvocato difenda un imputato.
In tali casi, spetta necessariamente all'avvocato interessato verificare le concrete possibilità di garantire alla pluralità di soggetti che intenda avvalersi delle proprie prestazioni professionali, la necessaria assistenza difensiva, senza incidere sulla celere trattazione dei rispettivi processi, la cui esigenza ha assunto rilievo costituzionale ex art. 111 Cost., comma 2, (principio della durata ragionevole del procedimento).
In virtù di tali rilievi, il successivo (e non corretto) riferimento alla sopravvenienza dell'impegno dedotto, si rivela, in concreto, ininfluente ai fini della contestata decisione.
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Il collegio è consapevole dell'esistenza, in proposito, di un contrasto di giurisprudenza.
Peraltro, pur in presenza di una voce difforme (Sez. 6, sentenza n. 4415 del 25 gennaio 2011, CED Cass. n. 248977) ritiene di dover ribadire l'orientamento - che appare dominante - espresso da Sez. 5, sentenza n. 14569 del 14 febbraio 700 5 (in motivazione) e Sez. 2, sentenza n. 17760 del 19 aprile 2011, CED Cass. n. 250254 (diversa è la fattispecie della quale si è interessata Sez. 1, sentenza n. 43723 del 15 novembre 2011, CED Cass. n. 251463, ciononostante segnalata come conforme, nell'ambito dell'orientamento condiviso). Invero, l'art. 429 c.p.p., comma 2, prevede che il decreto sia nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lett. e) ed f) ".
L'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f), indica, come requisiti (ovvero come elementi strutturale dell'atto di citazione), il luogo, il giorno e l'ora della comparizione;
ad essi aggiunge l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia (che all'evidenza riguarda le conseguenze della mancata comparizione, costituisce un quid pluris rispetto ai requisiti strutturali dell'atto, e si concretizza in un mero ammonimento). La formulazione letterale della disposizione evidenzia che quest'ultimo è un elemento ulteriore rispetto ai requisiti del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, i quali soltanto attengono alla citazione;
per tale ragione, l'omissione del predetto avvertimento non può ritenersi compresa nella comminatoria di nullità, e risulta, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, non sanzionata.
2.2.1. Deve, peraltro, aggiungersi che, se si accedesse all'orientamento favorevole alla difesa, il motivo sarebbe non consentito, o comunque generico.
Invero, vertendosi pur sempre fuori dalle ipotesi di cui all'art. 179 c.p.p. contrariante a quanto dedotto dalla difesa: cfr. Sez. 5,
sentenza n. 14569 del 14 febbraio 2005, in motivazione), la deduzione del vizio sarebbe tardiva, in quanto effettuata in ricorso, e quindi oltre i termini previsti dall'art. 180 c.p.p. (per le nullità c.d. a regime intermedio) o art. 181 c.p.p. (per le nullità relative). Il ricorrente non indica in ricorso (f. 4) la tempestiva deduzione del vizio in appello, pur essendo a ciò onerato a pena di aspecifictà de ricorso su un punto decisivo, in quanto inerente alla tempestiva deduzione del vizio prospettato in ricorso.
2.3. Il terzo motivo è, in parte, non consentito, in parte generico e manifestamente infondato.
2.3.1. Le doglianze inerenti al proprio coinvolgimento nella vendita di un solo quadro, e di essere estraneo ad ogni ulteriore vicenda (erronea sarebbe, pertanto, la condanna per più reati unificati dal vincolo della continuazione), ed al fatto che la prova della negoziazione di un assegno della p.o. su un conto corrente intestato alla propria moglie deriverebbe da un documento acquisito irritualmente, devono ritenersi dedotte per la prima volta in questa sede, poiché entrambe esulano dal riepilogo delle censure costituenti motivo di appello operato dalla sentenza impugnata (f. 8), che il ricorrente, pur avendone l'onere, in caso di asserita incompletezza, non ha contestato.
Le predette doglianze riguardano, infatti, la prima una questione di fatto la cui disamina non può essere svolta per la prima volta in sede di legittimità (per carenza dei poteri necessari), la seconda una violazione di legge (cfr. art. 606 c.p.p., comma 3).
2.3.2. Gli ulteriori profili si risolvono in una più o meno pedissequa reiterazione di censure già costituenti oggetto dell'appello e già motivatamente disattese dalla Corte di appello. La Corte di appello, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, limitandosi a reiterare più o meno pedissequamente censure già costituenti oggetto di appello, e già motivatamente ritenute infondate, ha compiutamente ricostruito le vicende de quibus ed indicato gli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, valorizzando, in particolare, in accordo con la sentenza di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità (f. 9 ss.), le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenuta attendibile, e le risultanze peritali, legittimamente acquisite e, pertanto, senz'altro utilizzabili.
2.3.3. A tali rilievi, il ricorrente non ha opposto alcun elemento decisivo di segno contrario, se non generiche ed improponibili doglianze, fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, senza documentare eventuali travisamenti nei modi di rito.
2.4. Il quarto motivo non è consentito, ed è comunque generico, perché a sua volta dedotto (in contrasto con quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 3) per la prima volta in questa sede, esulando dal riepilogo delle censure costituenti motivo di appello operato dalla sentenza impugnata (f. 8), che il ricorrente, pur avendone l'onere, in caso di asserita incompletezza, non ha contestato.
2.4.1. Il motivo riguardante la dedotta violazione di legge è non consentito, e comunque generico.
Questa Corte Suprema (Sez. 2, sentenza n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066) ha già chiarito che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge.
Nel caso di specie, il motivo è, pertanto, non consentito, perché le violazioni di legge che ne costituiscono oggetto, in ipotesi verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, sono state dedotte per la prima volta in questa sede, in violazione di quanto stabilito dall'art. 606 c.p.p., comma 3: le relative doglianze non risultano, infatti, formulate tra i motivi di appello, come si evince anche dal riepilogo degli stessi riportato nel provvedimento impugnato, ed è, comunque, generico perché l'odierno ricorrente, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte, ed in virtù dell'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. C), avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, nell'odierno ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto, poiché la tempestiva deduzione della violazione di legge come motivo di appello costituisce requisito che legittima la riproposizione della doglianza in cassazione e, pertanto, di ciò il ricorso, con la dovuta specificità, deve dar conto.
(Ricorso IO).
3. Il primo motivo è infondato.
3.1. Deve premettersi che il provvedimento in merito ad una istanza di rinvio per legittimo impedimento rientra pacificamente nella competenza funzionale del giudice, ovvero dell'organo giudicante, necessariamente nella composizione prevista per il giudizio, nella specie collegiale (cfr. art. 420-ter nonché art. 484 c.p.p., comma 2- bis, e art. 598 c.p.p.), e che nessuna disposizione prevede, in proposito, poteri presidenziali: non era, quindi, consentito al Presidente della sezione della Corte di appello di Milano assegnataria del procedimento di sostituirsi al collegio nella valutazione e nella esclusione del dedotto impedimento a comparire del difensore dell'imputato.
3.1.1. Peraltro, il collegio giudicante ha, a sua volta, riesaminato l'istanza in oggetto, rigettandola: ne deriva che la parte non ha subito alcun pregiudizio dall'iniziale provvedimento presidenziale di rigetto.
3.1.2. Sono stati già premessi, nel 2.1 di queste Considerazioni in diritto, i principi applicabili in tema di richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, ed i criteri in applicazione dei quali il giudice deve valutare le relative priorità.
3.1.3. Deve aggiungersi che, contrariamente a quanto assertivamente affermato dall'avv. GARGIULO, nessun onere di verifica (sostitutivo dell'onere di compiuta documentazione gravante sul difensore instante) incombe sull'ufficio giudiziario destinatario di una siffatta richiesta.
Si è già chiarito (Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 4426 del 31 gennaio 1994, CED Cass. n. 197330), e deve essere ribadito, che la prova del legittimo impedimento del difensore a comparire in dibattimento deve sempre essere fornita dall'interessato, per consentire al giudice il controllo sulla fondatezza dell'addotto impedimento.
3.1.4. Deve anche ribadirsi che è onere del difensore che presenta istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dare giustificazione della mancata nomina di un sostituto (Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 26408 del 2 maggio 2013, CED Cass. n. 256294). È, stata, pertanto, ritenuta condivisibilmente legittima la decisione di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza, pur tempestivamente presentata, per precedenti improrogabili impegni professionali, qualora l'attestazione di impossibilità di sostituzione sia assolutamente apodittica, in quanto, pur essendo arduo dare la prova negativa di un fatto, è comunque onere del difensore istante esplicitare le ragioni di detta impossibilità - che possono variamente riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l'esplicita richiesta dell'assistito, l'assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l'indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia ecc. - per consentire al giudicante di apprezzarle.
Nel caso di specie, il difensore ha unicamente indicato le ragioni per le quali a suo dire non poteva farsi utilmente sostituire nel processo concomitante, ma nulla ha detto in ordine alle ragioni della ritenuta impossibilità di farsi utilmente sostituire nell'ambito del presente processo (dove aveva necessariamente già presentato motivi di appello scritti, che si trattava unicamente di illustrare).
3.2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente non ha, infatti, indicato in che misura il documento del quale contesta l'utilizzazione abbia condizionato l'affermazione di responsabilità; inoltre, la doglianza è meramente reiterativa di analoga doglianza già costituente motivo di appello e già non accolta dalla Corte di appello che (f. 9) ha puntualmente spiegato le ragioni per le quali la contestata CTP era acquisitile, aggiungendo, peraltro, che in concreto il Tribunale aveva utilizzato le risultanze della sola perizia, pure espletata, in difetto di contestazioni.
3.3. Il terzo motivo è generico, perché si risolve in una più o meno pedissequa reiterazione di censure già costituenti oggetto dell'appello e già motivatamente disattese dalla Corte di appello. La Corte di appello, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, limitandosi a reiterare più o meno pedissequamente censure già costituenti oggetto di appello, e già motivatamente ritenute infondate, ha compiutamente ricostruito le vicende de quibus ed indicato gli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, valorizzando, in particolare, in accordo con la sentenza di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità (f. 9 ss.), le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenuta attendibile, e le risultanze peritali, legittimamente acquisite e, pertanto, senz'altro utilizzabili.
A tali rilievi, il ricorrente non ha opposto alcun elemento decisivo di segno contrario, se non doglianze assolutamente generiche, fondate su una f personale, assertiva e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, senza documentare eventuali travisamenti nei modi di rito.
4. Il rigetto totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore della parte civile delle spese dalla stessa sostenute nel grado, liquidate come da dispositivo (quanto alle spese generali, nella misura - base prevista dalla legge).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione in favore della parte civile DE A. UG delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro tremilacinquecento, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 14 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2014