Sentenza 25 gennaio 2011
Massime • 1
L'omissione, nel decreto di citazione a giudizio, dell'avvertimento che, non comparendo, l'imputato sarà giudicato in contumacia (art. 429, comma primo, lett. f), cod. proc. pen.), costituisce causa di nullità del decreto, trattandosi di un requisito strutturale dell'atto, diretto ad assicurare l'effettività del contraddittorio. (Fattispecie relativa ad un decreto di citazione in appello, ove era stato dato erroneo avviso della trattazione del procedimento in camera di consiglio e non in pubblica udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2011, n. 4415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4415 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 25/01/2011
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 167
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 45176/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.D. ;
contro la sentenza 7 maggio 2010 della Corte d'Appello di Torino;
Udita la relazione del Consigliere Dott. AGRÒ Antonio Stefano;
Udito il P.G. Dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. D..T. , ritenuto responsabile di maltrattamenti, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe.
2. Deduce, come primo motivo, la nullità della pronunzia in quanto nullo era stato il decreto di citazione in appello, nel quale si faceva noto che la trattazione della causa sarebbe avvenuta in camera di consiglio, mentre invece si sarebbe dovuto adottare il rito ordinario. Tanto comportava che non era stato dato l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione, l'imputato sarebbe stato giudicato in contumacia, difettando dunque uno dei requisiti del decreto previsti dall'art. 429 c.p.p., comma 1 lett. f), con la conseguente nullità di cui al successivo comma 6 dell'art. 601. 3. In merito assume l'illogicità della pronunzia nella parte in cui ha ritenuto che una temporanea convivenza di prova tra l'imputato e la parte lesa B. potesse essere equiparata a una convivenza more uxorio agli effetti dell'art. 572 c.p.. 4. Ritiene che la motivazione della sentenza sia ancora illogica laddove ha affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti, con sistematica sopraffazione della vittima. Gli isolati episodi di percosse e ingiurie, peraltro non punibili per intervenuta remissione della querela, dovevano invece essere ritenuti occasionali e non frutto di un disegno preordinato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Probabilmente per una confusione di moduli, al ricorrente è stato dato avviso che il suo ricorso sarebbe stato trattato in camera di consiglio, senza quindi il necessario intervento delle parti. Avvedutosi dell'errore, il Collegio torinese ha tuttavia disposto la trattazione in pubblica udienza dichiarando peraltro la contumacia dell'imputato assente.
2. Di qui la nullità del decreto di citazione in quanto sprovvisto dell'avvertimento che non comparendo l'imputato sarebbe stato giudicato in contumacia. Tale nullità infatti è espressamente prevista dall'art. 429 c.p.p., comma 1 e lett. f) e comma 2, richiamati dal successivo comma 6 dell'art. 601 per il decreto di citazione in appello.
3. Al riguardo non può convenirsi con quanto ritenuto da Cass. sez. 5, sent. n. 14569 del 14 aprile 2005, Arziliero e Ruzzon, secondo cui l'avvertimento non costituirebbe elemento strutturale del decreto di citazione e pertanto non rientrerebbe nei requisiti di cui al comma 1, lett. f, dalla cui omessa indicazione l'art. 429 c.p.p., comma 2 fa discendere la nullità.
L'avvertimento, insomma, rappresenterebbe un quid altro e diverso che si concreta in un ammonimento (o raccomandazione), estraneo alla comminatoria di nullità.
4. Ritiene al contrario la Corte che l'art. 429 c.p.p., lett. f, già lessicalmente, non si presti a distinzione tra requisiti e raccomandazioni o ammonimenti ad essi estranei.
Tale disposizione infatti, con prescrizione unitaria, congloba nelle indicazioni del giorno e dell'ora dell'udienza, l'avvertimento della possibilità di procedere in contumacia, attraverso la preposizione congiuntiva "con", dimostrativa della necessaria complementarietà di questo cenno, elemento parimenti strutturale dell'atto.
5. Ma soprattutto quello che conta è che una simile distinzione appare in contrasto con la ratio legis, in quanto l'avvertimento, diretto ad assicurare un contraddittorio effettivo, corrisponde ad un'esigenza di chiarezza del procedimento nella tutela dei valori di partecipazione e in definitiva di autodifesa, la cui rilevanza è primaria.
In tal modo l'art. 429 c.p.p., comma 2, quando si riferisce ai requisiti previsti dal comma 1, lett. f, comprende certamente anche quello in esame.
6. Ne consegue la nullità del decreto e che tale nullità discende da violazione di norme relative all'intervento dell'imputato. Essendo stato il vizio dedotto e respinto in appello, esso va oggi rilevato con le conseguenze espresse nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011