Sentenza 14 febbraio 2005
Massime • 1
L'omissione nel decreto di citazione a giudizio dell'avvertimento per l'imputato che ha facoltà d'intervenire e di essere eventualmente sentito, non è causa di nullità del decreto stesso. Tra i requisiti del decreto di citazione a giudizio la legge non annovera il predetto avvertimento, sicchè, in forza del principio di tassatività delle cause di nullità enunciato dall'art. 177 cod. proc. pen., non è consentito ipotizzarne altre al di là di quelle normativamente previste che, per quel che concerne il suindicato atto, si trovano specificatamente menzionate nel secondo comma dell'art. 429 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2005, n. 14569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14569 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 14/02/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 00379
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 013193/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ER OB, n. il 08/03/1959;
2) ZZ NC, n. il 23/04/1960;
avverso sentenza del 02/10/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
udito il Procuratore Generale in persona della Dr. G. Viglietta che ha concluso per l'inamm.to del ric. IL;
rigetto per l'altro. MOTIVI DELLA DECISIONE
IL RT e ZO AR erano condannati dal Tribunale di Bologna per concorso in tentato furto aggravato, avendo commesso atti idonei, diretti in modo non equivoco a provocare l'apertura della cassa continua del supermercato Coop di S. Pietro in Casale, cui collegavano una miccia e due bombole di acetilene. La corte d'appello applicava la pena su richiesta al primo imputato, ai sensi dell'art. 599, c. 4 c.p.p.; confermava nei confronti dell'altro.
Ricorrono gli imputati personalmente.
L'IL denuncia vizio di motivazione, perché la corte di merito non ha dato riscontro alla censura relativa all'idoneità degli atti. Il ZO lamenta la nullità del decreto di citazione a giudizio, privo dell'avvertimento che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia;
deduce pure mancanza di motivazione, sia in ordine all'idoneità degli atti, sia in ordine all'entità della sanzione inflitta, a fronte di specifiche doglianze esposte coi motivi di appello.
Inammissibile è il ricorso dell'IL.
La sentenza di patteggiamento in appello preclude la riproposizione ed il riesame, in sede di legittimità, non solo di ogni questione relativa ai motivi oggetto di rinuncia ed alla misura della pena, ma anche della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.. In sostanza, la pronuncia ex art. 599, c. 4 c.p.p. fa di per sè presumere l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (Sez. 6^, 24.4.02, n. 31514, Durante), dal momento che comporta la rinuncia ai motivi di censura. Infondata è l'eccezione in rito formulata dal ZO. Non è superfluo rilevare, al riguardo, che il secondo comma dell'art. 429 c.p.p. collega la nullità del decreto che dispone il giudizio alla mancata indicazione in modo certo dell'imputato, nonché alla mancata o insufficiente indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).
Orbene, i requisiti sono elementi strutturali dell'atto, mentre l'avvertimento riguardante le conseguenze della mancata comparizione costituisce un "quid" altro e diverso, che si concreta in un ammonimento (o raccomandazione), estraneo alla comminatoria di nullità prevista dall'art. 429, c. 2 c.p.p.. Se tuttavia, in via di mera ipotesi, di nullità volesse parlarsi, si dovrebbe agevolmente concludere che, versandosi chiaramente fuori dalle ipotesi di cui all'art. 179 c.p.p., la deduzione del vizio sarebbe affatto tardiva, in quanto effettuata oltre i termini previsti dagli art. 180 (per le nullità c.d. a regime intermedio) e 181 (per le nullità relative).
Manifestamente infondata è la doglianza inerente la idoneità degli atti, posto che le modalità della condotta delittuosa sono state ampiamente descritte dalla corte di merito, che, sottolineandone la elevata pericolosità, ha avuto cura di evidenziare che i Carabinieri sopraggiunti sul posto richiedessero l'intervento degli artificieri, per scongiurare l'esplosione ad opera del gas (acetilene) immesso nella cassaforte, di poi "incerottata" con nastro adesivo alle fessure, per far detonare l'acetilene, grazie ad una miccia già predisposta.
Non ha miglior pregio la censura concernente la statuizione sanzionatoria, da un canto;
generica, ed infondata dall'altro, ove si pensi all'esiguità della pena irrogata.
Si impone il rigetto del ricorso del ZO. I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali;
l'IL anche alla sanzione pecuniaria, fissata in euro 500.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da IL RT;
rigetta quello proposto da ZO AR. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e l'IL, inoltre al versamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2005