Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2013, n. 597
CASS
Sentenza 6 novembre 2013

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Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, ai fini dell'operatività del principio di specialità in materia di estradizione, non può farsi riferimento ai fatti storici di rilievo penale riconducibili materialmente alla condotta umana e antecedenti a quelli per i quali sia stata concessa l'estradizione, ma al fatto costituente reato la cui anteriorità - rispetto alla consegna dell'estradato - va valutata con riferimento al momento del perfezionamento dell'ipotesi formulata dal legislatore, intesa come complesso di tutti i suoi elementi costitutivi. Ne consegue che, qualora si tratti di valutare, ai fini dell'operatività del principio di specialità, l'anteriorità del reato di bancarotta per distrazione occorre avere riguardo alla dichiarazione di fallimento quale elemento che realizza la fattispecie di reato e che attribuisce rilevanza penale a condotte che antecedentemente non possono essere qualificate come distrattive in danno della massa dei creditori.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Penale n. 597 del 18
    https://www.laleggepertutti.it/

    Penale Ord. Sez. 7 Num. 597 Anno 2013 Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA Relatore: CAVALLO ALDO ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) BLANCO VINCENZO N. IL 14/08/1977 avverso l'ordinanza n. 46/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 28/06/2011 dato avviso alle parti; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO; Data Udienza: 18/10/2012 La Corte Suprema di Cassazione, VII sezione penale Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. dall'interessato Bianco Vincenzo per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'Invocata identità del disegno …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2013, n. 597
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 597
Data del deposito : 6 novembre 2013

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