Sentenza 10 gennaio 2006
Massime • 1
Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., e quindi anche nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente la sua attività lavorativa, se pure tale luogo non risulti in atti. Ne consegue che in difetto di tale accertamento, così come nell'ipotesi di incompleto svolgimento delle ricerche negli altri luoghi indicati dal citato art. 159, l'emissione del decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore - ove attengano alla "vocatio in ius" - integrano nullità assolute, insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento.
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- 1. Notifiche all'estero, una telefonata non basta: anzi (Cass. 40119/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 novembre 2024
Necessario attivare il meccanismo di formare notificazione se emergono chiari dati di fatto, quali il luogo e l'indirizzo estero e anche un recapito telefonico, tali da consentire l'impostazione e il perfezionamento dell'ordinario procedimento notificatorio ai sensi dell' art. 169cod. proc. pen. Non è irreperibile un soggetto di cui si conosca il luogo di lavoro abituale e con il quale la polizia giudiziaria sia riuscita a mettersi in contatto telefonicamente, ma che abbia omesso di eleggere domicilio all'estero. L'emissione del decreto di irreperibilità di soggetto destinatario residente o dimorante all'estero dà luogo all'adozione di un atto nullo se il decreto viene emesso prima …
Leggi di più… - 2. Notificazioni all’imputato irreperibilehttps://www.iusinitinere.it/
A cura di Michele Del Macchia Introduzione La conoscenza di atti afferenti ad un procedimento penale riguarda sia il diritto di difesa che la persecuzione di una verità processuale che sia la più vicina possibile a quella fattuale, raggiungibile attraverso l'attuazione di un contraddittorio che sia effettivo. Inoltre, essa non può considerarsi sganciata dal “sistema” in cui si inserisce, il quale non può fare a meno di considerare anche esigenze economiche e di tutela dei beni giuridici violati. Invero, la dicotomia tra conoscenza effettiva – certezza storica della conoscenza – e conoscenza legale – conoscenza presunta – nasce proprio da qui. Il procedimento di notificazione si snoda nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2006, n. 5479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5479 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/01/2006
Dott. MOCALI Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 14
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 027042/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RC N. IL 07/11/1963;
avverso ORDINANZA del 22/02/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA GIANFRANCO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 22/02/2005 il Tribunale di Sorveglianza di Milano revocava l'affidamento in prova al servizio sociale, concesso a LI RC dal medesimo tribunale con provvedimento dell'8/07/2004. Osservavano i giudici che la suddetta misura alternativa andava revocata in quanto l'ordinanza di concessione non era mai stata notificata all'interessato per essersi lo stesso reso irreperibile. Ricorre il AU, denunciando violazione di legge e illogicità di motivazione sul rilievo che il tribunale aveva erroneamente ritenuto che lo stesso fosse irreperibile, mentre invece egli era regolarmente domiciliato a Milano ad un indirizzo ben preciso.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, come giustamente osservato dal Procuratore Generale presso questa Corte, la dichiarazione di irreperibilità è stata nella specie adottata sulla base di una semplice lettera del Commissariato di zona, con la quale si comunicava che il AU si era allontanato dall'originario domicilio, sena procedere ad ulteriori ricerche, come prescritto dall'art. 159 c.p.p., comma 1, nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica ecc..
Non risulta che a ciò si sia provveduto, e sono state effettuate ricerche soltanto presso quello che appariva essere il suo ultimo domicilio, che hanno dato esito negativo, senza tenere conto del fatto che l'interessato si era nel frattempo trasferito in altro alloggio e che si sarebbero dovuto effettuare quanto meno delle ricerche anagrafiche.
Questa Corte ha da tempo stabilito il principio che "ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, dovendo le ricerche essere eseguite cumulativamente e non alternativamente o parzialmente in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., esse devono sempre essere effettuate anche nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente la sua attività lavorativa, e ciò anche quando tale luogo non risulti in atti. In difetto di tali accertamenti, così come nell'ipotesi di incompleto svolgimento delle ricerche negli altri luoghi indicati nell'art. 159 c.p.p., l'emissione del decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore - ove attengano (come nella specie) alla "vocatio in ius" - integrano nullità assolute, insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 1, in relazione art. 178, lett. c), stesso codice"
(v. Cass., Sez. 3^, sent n. 2965 del 5/07/1996, Vallebona;
Sez. 5^, sent. n. 273 del 19/01/1994, Gallinaro;
Sez. 1^, sent. n. 3488 del 21/09/1993, De Simone ecc.).
Una volta accertato che l'avviso di convocazione per l'udienza del 22/02/2005, fissata per la discussione della revoca della misura è stato notificato irregolarmente, e che, per altro, l'interessato non è stato presente alla suddetta udienza, il rapporto processuale non può considerarsi validamente instaurato, a nulla rilevando la presenza in udienza di un difensore di ufficio (v., fra le tante, Cass., Sez. 1^, sent. n. 2418 del 29/04/1998, Pepitoni;
Sez. 1^, 23/11/1995, P.G. c/ Squillino;
Sez. 1^, 16/03/1994 n. 949, Lanza;
Sez. 1^, 11/03/1994 n. 272, Sangiorgio ecc.). Tale nullità si riverbera quindi direttamente e inevitabilmente sulla validità del provvedimento impugnato.
Alla luce dei principi come sopra affermati, l'ordinanza in questione, in conformità al parere espresso dal Procuratore Generale presso questa Corte, va annullata con rinvio, per nuovo esame, al medesimo tribunale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2006