Sentenza 11 giugno 2010
Massime • 1
La nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2010, n. 35420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35420 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 11/06/2010
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2403
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 45491/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC LO N. IL *26/12/1969*;
2) IC NZ N. IL *02/05/1964*;
avverso la sentenza n. 7575/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 28/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. De Sandro Anna Maria che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Avellino giudicava:
IC LO IC NZ. Imputati dei reati d cui agli artt.81 cpv, 56 e 610, 56 e 629 c.p., perché in concorso e riuniti tra loro, con più azioni, consistenti in minacce e violenze, tentato di costringere RO NN, in primo luogo, a non recarsi più a vendere le mercanzie sul *Terminio* onde non fare concorrenza ad essi imputati ed, in secondo luogo, ad intestare una casa a \S O\, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con danno per il RO NN sino al 04.08.1995; con la recidiva reiterata per entrambi;
ed al termine del giudizio ordinario li condannava alla pena indicata nella sentenza emessa in data 21.11.2006;
Avvero tale decisione gli imputati proponevano impugnazione ma la Corte di appello di Napoli con sentenza del 25.08.08 respingeva i motivi proposti e confermava la sentenza di primo grado;
Ricorrono per cassazione gli imputati, deducendo:
\S Lorenzo\:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) e). 1) - Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione di legge nella parte in cui non rilevato la nullità del giudizio di 1^ grado, conseguente alla omessa notifica all'imputato - dell'avviso conclusioni indagini;
- del decreto di rinvio a giudizio;
- della fissazione dell'udienza dibattimentale;
il ricorrente lamenta che, sebbene avesse sollevato tali eccezioni nei propri motivi, le stesse erano state completamente ignorate dalla Corte di appello;
2) - la sentenza sarebbe censura bile per avere illogicamente valutato le prove emerse in dibattimento, senza considerare la diversa ricostruzione dei fatti così come formulata dalla difesa;
3)- il ricorrente lamenta che nella specie potevano al massimo ravvisarsi gli estremi del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex art. 393 c.p., atteso che gli imputati avevano reagito all'illecita concorrenza portata avanti dalle parti denunciarti che, in realtà, non erano provviste di adeguata licenza commerciale;
4)- in ogni caso la Corte di appello aveva erroneamente ed illogicamente omesso di provvedere sull'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per la quale erano stati chiesti:
- gli opportuni confronti tra le parti, - il riesame di tutti i testi, e - l'acquisizione di nuova documentazione;
\S O\:
2 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Per violazione di legge ex art. 420 ter c.p.p. relativamente al rigetto della richiesta di declaratoria di nullità del giudizio di 1^ grado, conseguente al rifiuto del Tribunale di rinvio del dibattimento a seguito del dimostrato impedimento del difensore a comparire per l'udienza del 14.03.06, per concomitante impegno professionale;
al riguardo la Corte di appello aveva indebitamente omesso la motivazione, mercè un mero rinvio "per relationem" alla decisione di 1^ grado e aveva omesso di considerare che non sussiste alcun obbligo per il difensore di munirsi di un sostituto processuale;
Chiedono pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. RITENUTO IN DIRITTO
I motivi proposti sono infondati.
Quanto alla nullità del giudizio di primo grado, sollevata da \S Lorenzo\, per omessa notificazione va osservato che dall'esame degli atti, consentito in questa sede in tema di controllo su dedotte violazioni processuali, emerge che il decreto che dispone il giudizio è stato notificato a \S Lorenzo\ nel luogo di residenza in *Baronissi, Corso Garibaldi, 47/F*: e l'agente postale riferisce nella relata di avere compiuto l'accesso in data 05.12.97 e di avere lasciato l'avviso, mentre la raccomandata è stata restituita per compiuta giacenza in data 30.12.97;
inoltre, poiché la prima udienza del giudizio di 1^ grado è stata differita, il Tribunale ha disposto nuova notifica a \S Lorenzo\ che, questa volta, è stata consegnata a mani della moglie capace e convivente in data 23.11.99;
ne consegue che il giudizio di l grado si è svolto a seguito di valida notifica;
per le altre nullità dedotte va rilevata l'inammissibilità dei relativi motivi per assoluta genericità, essendosi limitato il ricorrente a dedurre la mancata notifica , senza chiarire gli estremi delle dedotte nullità;
in ogni caso ribadita la regolarità della notifica per il giudizio di 1^ grado, va osservato che l'eventuale omissione della notifica dell'avviso conclusioni indagini e la conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio costituiscono nullità di natura relativa e, pertanto, dovevano essere eccepite a pena di decadenza entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p. subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti nel giudizio di 1 grado, (Cassazione penale , sez, 3^, 17 aprile 2008, n. 25223) cosa che non è avvenuta nella specie. Del pari infondato è il motivo proposto da \S O\ per l'omesso rinvio del dibattimento di 1^ grado a seguito dell'istanza di legittimo impedimento del difensore, atteso che dalla lettura del verbale stenotipico dell'udienza del 14.02.06, emerge che il Tribunale ha adeguatamente motivato in proposito, osservando che l'impedimento non era da ritenersi assoluto:
a) - perché non si specificava se nell'altro processo - al quale si assumeva di voler presenziare - vi fossero imputati detenuti;
b) - perché non si precisavano le ragioni della precedenza accordata dal difensore all'altro processo;
c) - perché non si chiariva se la data di fissazione dell'altro dibattimento era anteriore a quella del presente dibattimento;
d) - perché non si spiegavano le ragioni che impedivano la nomina di un sostituto processuale;
Si tratta di una motivazione assolutamente congrua e del tutto conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato: "Spetta al giudice, nel caso di concomitante impegno professionale del difensore, la valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente quello privilegiato dal difensore;
d'altro canto, la relativa richiesta di rinvio deve, a pena di inammissibilità, contenere le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della funzione difensiva in altro procedimento, con particolare riferimento alla particolare natura dell'attività cui il difensore deve presenziare, all'assenza di altro difensore che possa validamente assistere l'imputato, all'impossibilità di avvalersi della designazione di un sostituto nell'uno o nell'altro procedimento, mentre è, del tutto, irrilevante, a tal fine, il mero criterio cronologico della conoscenza prioritaria dell'impegno ritenuto prevalente". Cassazione penale. sez. 5^, 11 ottobre 2007, n. 43062. Risulta pertanto impossibile censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di dover confermare , sul punto, quella di 1^ grado.
Quanto ai motivi relativi al merito della decisione impugnata, va osservato che i ricorrenti propongono interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi e delle prove , che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito. La Corte del merito ha motivatamente descritto le ragioni per le quali ha ritenuto raggiunta la prova in ordine alla penale responsabilità degli imputati richiamando, nella descrizione del fatto, le condotte:
- di minaccia di "buttare all'aria il banco";
- di aggressione in danno di RO\ in data *02.08.95*, seguita dall'intimazione di intestare un appartamento al \S Lorenzo\;
- di minaccia di violenze a mezzo pregiudicati della zona;
- di aggressione in data *04.08.95*; (sent. a pag. 4);
ed affermando la piena attendibilità del RO\ e della \Landi\ perché riscontrati dai testi escussi in dibattimento;
Si tratta di una motivazione che appare congrua perché fondata su precisi dati fattuali ed immune da illogicità perché coerente con le emergenze processuali e, come tale, incensurabile in questa sede di legittimità.
I ricorrenti propongono valutazioni alternative delle prove che però non possono trovare ingresso in questa sede, atteso che nel controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune. Cassazione penale. sez. 4^. 29 gennaio 2007. n. 12255.
Così appare infondata la denuncia di illogicità atteso che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze;
Cassazione penale, sez. 2^, 05 maggio 2009, n. 24847. La sentenza impugnata ha spiegato bene le ragioni per le qual ritiene provata la penale responsabilità degli imputati, sicché non è censurabile il diniego di rinnovare l'istruzione dibattimentale atteso che tale istituto riveste carattere eccezionale. Si è infatti ritenuto che: l'art 603 c.p.p., comma 1, infatti, non riconosce carattere di obbligatorietà all'esercizio del potere del giudice d'appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando è richiesto per assumere nuove prove, ma vincola e subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti." Cassazione penale, sez. 4^, 06 novembre 2009, n. 43966. Così, del pari, risulta congrua la motivazione della Corte territoriale allorché nega la possibilità di ravvisare nei fatti il reato di cui all'art. 393 c.p., sottolineando l'assoluta illegittimità delle pretese degli imputati e la conseguente impossibilità di poter dedurre le stesse dinanzi al giudice;
motivazione del tutto incensurabile in questa sede, avendo precisato la Corte di appello che gli imputati pretendevano di impedire alla parte offesa di esercitare la vendita in concorrenza con essi. Si tratta di una motivazione conforme alla Giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio che: "Il delitto di estorsione si caratterizza rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone per il fatto che la violenza o minaccia solo nel secondo caso sono esercitate per far valere un diritto già esistente e azionabile dinanzi a un giudice. Qualora, invece, l'azione costrittiva sia finalizzata a far sorgere una posizione giuridica che altrimenti non potrebbe essere vantata nè conseguita attraverso il ricorso al giudice, e a questa consegua un ingiusto vantaggio patrimoniale, è configurabile il reato di estorsione". Cassazione penale . sez. 2^ 22 aprile 2009, n. 25613. Segue il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2010