Sentenza 21 gennaio 2010
Massime • 1
Le ricerche ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., diversamente derivandone la nullità assoluta del decreto di irreperibilità medesimo e delle conseguenti notificazioni, ove attinenti alla citazione dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. Irreperibiltà richiede ricerche cumulative (Cass. 13308/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 aprile 2025
Le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., a pena di nullità assoluta, in quanto l'emissione del decreto costituisce extrema ratio, giacché equipara la conoscenza legale a quella sostanziale da parte dell'imputato del contenuto dell'atto, il che implica che siano stati esperiti tutti i necessari tentativi per la notifica. Corte di cassazione sez. V, ud. 4 marzo 2025 (dep. 7 aprile 2025), n. 13308 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 1 luglio 2024, confermava quella del Tribunale di Vercelli, che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2010, n. 9244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9244 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 21/01/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 124
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 17932/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AJ LM, nato a [...] il [...];
e da AL LI RI, nato a [...] il [...];
imputati del reato di cui all'art. 110 c.p.; L. n. n. 75 del 1958, art. 3, n. 8, art. 4 nn. 1 e 2, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 19.03.2009 che, dichiarata la nullità, nei confronti di LI, del provvedimento che aveva disposto il giudizio e della sentenza di primo grado, ha ordinato che gli atti relativi allo stesso imputato fossero trasmessi al GIP del Tribunale di Torino e che ha confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta al AJ;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e i ricorsi;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del PG, Dott. Passacantando Guglielmo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso di AJ e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di LI;
Sentito il difensore del ricorrente AJ, avv. Degl'Innocenti Marco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 19.03.2009 la Corte di Appello di Torino, sugli appelli proposti da AJ LM e da LI LI RI, imputati del reato di cui all'art. 110 c.p.; L. n. 75 del 1958, art.3, n. 8, art. 4, nn. 1 e 2, dichiarava la nullità, nei confronti di
LI, del provvedimento che aveva disposto il giudizio e della sentenza di primo grado, ordinando che gli atti relativi allo stesso imputato fossero trasmessi al GIP del Tribunale di Torino e confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta al AJ.
Proponevano ricorso per Cassazione gli imputati denunciando:
AJ:
- violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità assoluta per la mancata partecipazione al processo dell'imputato dovuta a erronea declaratoria d'irreperibilità. La sentenza aveva affermato erroneamente che l'imputato avrebbe mutato la propria residenza, da via Arquata n. 16, Torino, al Corso Giulio Cesare n. 6, Torino, solo in data 7.07.2006 richiamando a tal fine una visura anagrafica, ma ciò era smentito dalla documentazione prodotta (1) il permesso di soggiorno n. 709927 del 4.02.1999 riportante la sua residenza a quell'indirizzo; 2) tesserino codice fiscale e patente di guida aventi la medesima annotazione;
3) permesso di soggiorno n. 709927 del 20.05.2005, riportante il medesimo indirizzo;
4) verbale di sequestro 5.11.2007 nel quale AJ è stato identificato attraverso il predetto permesso di soggiorno;
5) certificato di stato di famiglia 7.07.2006 dal quale risulta che AJ è residente in [...], corso Giulio Cesare n. 6, dall'8.02.1999). Conseguentemente le ricerche andavano effettuate anche presso il luogo della prima residenza, sicché l'omissione si riverberava non solo sulla validità della sentenza di primo grado, ma anche sulla regolare instaurazione del procedimento per l'irrituale notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.;
- violazione di legge;
mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità basata sulle lacunose, incerte e contraddittorie dichiarazioni della persona offesa specie con riferimento al presunto episodio dell'accoltellamento della predetta, privo di qualsiasi riscontro;
LI:
- violazione di legge sulla statuizione di trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Torino perché la dichiarazione di nullità erroneamente era stata limitata al decreto che aveva disposto il giudizio dovendo, invece, attingere anche gli atti prodromici, e cioè l'incidente probatorio e l'avviso di chiusura delle indagini preliminari preceduti da illegittimi decreti d'irreperibilità. Chiedevano l'annullamento della sentenza.
I difensori hanno proposto ricorsi deducendo violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Eccepisce AJ la nullità di tutti i decreti d'irreperibilità e degli atti conseguenti perché non sono state fatte ricerche dell'imputato nel luogo di residenza anagrafica, come prescritto dall'art. 159 c.p.p.. Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, risulta dagli atti che il decreto d'irreperibilità dell'imputato, emesso dal GIP il 5.09.2002, sulla base di una relazione della Questura di Torino del 3.07.2002, è seguito a ricerche senza esito effettuate presso il Centro Elaborazione Dati penitenziario, ma non presso il luogo di residenza anagrafica all'epoca sito in Torino, corso Giulio Cesare n. 6, come risultante dalla documentazione prodotta dall'imputato e richiamata in premessa. Orbene, la rigorosa procedura prevista dall'art. 159 c.p.p. esige che le nuove ricerche siano eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi previsti nella norma: con la conseguenza che, se le ricerche sono rimaste incomplete, il decreto d'irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore - ove attengano alla citazione dell'imputato - integrano una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1. (Cassazione Sezione 1, n. 3488/1993, De Simone, RV. 195304; Sezione 3, n. 2965/1996, Vallebona, RV.206033;
Sezione 3, n. 10405/1998 RV. 211839; Sezione 5, n. 33070/2005 RV. 232328; Sezione 1, n. 5479/2006, RV. 235098). Ne consegue la nullità della notificazione, perché non preceduta da valido decreto d'irreperibilità; del decreto di citazione a giudizio e delle sentenze di primo grado e d'appello, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino.
La statuizione di nullità non può estendersi all'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. Ciò vale anche per l'altro ricorrente, per il quale era già intervenuta declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio e della sentenza di primo grado, e che aveva eccepito la nullità degli atti compiuti prima dell'udienza preliminare. Sul punto manca l'interesse all'impugnazione.
Tale interesse deve essere attuale e concreto e può dirsi esistente solo quando dall'invocata modifica o eliminazione del provvedimento impugnato può derivare l'immediata eliminazione di un qualsiasi effetto pregiudizievole per l'impugnante (Cassazione Sezione 3, n. 3959/1994, RV. 197393). Nella specie, la nuova fissazione dell'udienza preliminare porrà gli imputati in condizione di eccepire la nullità dei suddetti atti prodromici, sicché in quella sede potrà eventualmente essere rimosso il lamentato effetto pregiudizievole.
Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso di LI con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio, nei confronti del AJ, la sentenza impugnata, quella di primo grado e il decreto che ha disposto il giudizio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino.
Dichiara inammissibile il ricorso di LI che condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 21 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010