Sentenza 3 novembre 2005
Massime • 1
La nullità conseguente all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen. non integra una nullità assoluta ed insanabile, in quanto non riguarda la citazione dell'imputato stesso, le cui facoltà difensive non risultano limitate nel corso dell'intero dibattimento, bensì una nullità a regime intermedio, con la conseguenza che essa deve essere eccepita o rilevata d'ufficio fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 28/11/2006 n° 39298Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2005, n. 44960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44960 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 03/11/2005
Dott. ROMANO CE - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - N. 01349
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA CE P. - Consigliere - N. 023372/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO NC, N. IL 22/07/1967;
avverso la SENTENZA del 14/04/2005 della CORTE di APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMANO NC;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO CE Mauro che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con sentenza 14 aprile 2005 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza 29/11/2002 del Tribunale di Caltagirone, concesse le attenuanti generiche, determinava in mesi due di reclusione la pena inflitta a OL CE per il reato di cui all'art. 371 bis c.p.. Avverso detta sentenza il OL ha proposto ricorso per Cassazione. Deduce: con il primo motivo nullità della sentenza impugnata per inosservanza di norme processuali.
Rileva che la corte distrettuale ha erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di nullità assoluta dell'intero procedimento a causa dell'omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.;
che tale ragionamento non teneva conto dell'art. 550 c.p.p., comma 2, il quale estende l'operatività della disposizione contenuta nell'art. 415 bis c.p.p. ("si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 415 bis c.p.p.");
che la corte territoriale dopo aver motivato il rigetto della eccezione aveva contraddittoriamente affermato che l'omissione della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. "non configurerebbe una nullità di tipo assoluto e conseguentemente la stessa andava eccepita nel giudizio di primo grado";
che tale omissione invece come si desume anche dall'art. 416 c.p.p., comma 1, comporta una nullità assoluta sottoposta al regime dell'art. 179 c.p.p., in quanto la norma dell'art. 416 c.p.p., comma 1, innanzi detta è intesa a consentire all'indagato di conoscere gli addebiti mossigli in relazione alle indagini compiute e agli elementi indiziari acquisiti prima che il P.M. eserciti l'azione penale permettendogli così di intervenire nella stessa fase ed esprimere un'adeguata difesa;
col secondo motivo che necessariamente i giudici di legittimità dovranno controllare la conformità delle attività materiali dei soggetti alle norme di rito processualmente sanzionate;
che in pratica l'imputato aveva taciuto soltanto quello che non sapeva;
che i giudici avevano fondato il giudizio di colpevolezza su un esame sommario e superficiale;
che la condotta di esso imputato non integrava gli elementi costitutivi del reato contestato;
col terzo motivo che egli, comunque, non sarebbe punibile perché sarebbe stato costretto a non indicare i nomi dalla necessità di salvare se stesso dal pericolo attuale di una grave danno alla persona;
che non vi era stato alcun tipo di pronuncia sul terzo motivo di gravame e cioè la mancata sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 371 bis c.p., comma 2, dovendosi accertare se il procedimento penale principale, nel quale erano state assunte le informazioni, era stato definito con sentenza ovvero con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere;
che, in caso contrario, si sarebbe dovuto sospendere ope legis il procedimento relativo alle false informazioni e trasmettere gli atti al P.M..
Osserva il Collegio che i motivi del ricorso sono infondati. Quanto alla censura relativa all'omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 c.p.p. deve rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui "... il vizio non configura una nullità assoluta insanabile e deve essere eccepito nel giudizio di primo grado" è conforme all'indirizzo, condiviso da questo Collegio, della giurisprudenza di legittimità che anche di recente (Sez. 3^, 26/11/2002, Di Salvo, in Cass. Pen. 2004 m. 446) ha affermato che:
"la nullità conseguente all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari prima della richiesta di rinvio a giudizio non rientra tra quelle assolute e insanabili, in quanto non riguarda la citazione dell'imputato stesso, le cui facoltà difensive non ne risultano limitate nel corso dell'interno dibattimento, ma tra quelle a regime intermedio, con la conseguenza che va eccepita o rilevata di ufficio fino alla deliberazione della sentenza di primo grado".
Quanto al secondo motivo deve rilevarsi che esso involge questioni di fatto insuscettibili del sindacato di legittimità. Quanto alle altre censure,infine va rilevato: che la corte territoriale ha già escluso la sussistenza di cause di giustificazione evidenziando la non ravvisabilità di pregiudizi irreparabili da fronteggiare attestandosi sulla reticenza;
che non ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 371 bis c.p.p., comma 2 verificandosi nel caso la circostanza delineata nella parte iniziale di detto testo normativo.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005