Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2003, n. 34955
CASS
Sentenza 5 giugno 2003

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La nullità conseguente all'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'avviso di conclusione delle indagini preliminari - come fissate all'art. 415-bis cod. proc. pen. - va catalogata tra quelle cd. a regime intermedio, in quanto nullità di ordine generale priva di carattere assoluto, e deve dunque essere eccepita o rilevata d'ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado.

L'eventuale violazione del divieto di "bis in idem" è questione di fatto, riservata alla valutazione del giudice di merito, e non può essere proposta per la prima volta avanti al giudice di legittimità.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2003, n. 34955
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34955
Data del deposito : 5 giugno 2003

Testo completo