Sentenza 5 giugno 2003
Massime • 2
La nullità conseguente all'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'avviso di conclusione delle indagini preliminari - come fissate all'art. 415-bis cod. proc. pen. - va catalogata tra quelle cd. a regime intermedio, in quanto nullità di ordine generale priva di carattere assoluto, e deve dunque essere eccepita o rilevata d'ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
L'eventuale violazione del divieto di "bis in idem" è questione di fatto, riservata alla valutazione del giudice di merito, e non può essere proposta per la prima volta avanti al giudice di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2003, n. 34955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34955 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Luigi Sansone Presidente
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere
2. Dott. Francesco Serpico Consigliere
3. Dott. Giovanni Conti Consigliere
4. Dott. Agnello Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EB ED, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 8 febbraio 2002 del Giudice dell'udienza preliminare di Varese.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente l'Avv. Alfonso Brighina, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il G.u.p. del Tribunale di Varese applicava a EB ED, a norma degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen., la pena di anni uno, mesi sette di reclusione ed euro 5.164,57
di multa in aumento e in continuazione con il fatto accertato con sentenza irrevocabile in data 25 ottobre 2000 dalla Corte di Appello di Milano, in ordine al reato continuato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita e cessione reiterata di quantitativi di cocaina;
in Arcisate, nel febbraio-aprile 1999). Propone ricorso per Cassazione l'imputato che deduce l'abnormità dell'ordinanza in data 5 ottobre 2001 del G.i.p. del Tribunale di Varese con cui veniva fissata l'udienza preliminare a seguito dell'annullamento da parte del Tribunale di Varese del decreto che dispone il giudizio per assoluta genericità del capo di imputazione, anziché essere disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero per gli adempimenti previsti dall'art. 415-bis cod. proc. pen. Si duole poi della mancata redazione del verbale di udienza con stenotipia integrale, essendosi usata la forma di verbalizzazione riassuntiva.
Inoltre deduce la violazione del bis in idem, in quanto i fatti giudicati erano gli stessi già definiti con la citata sentenza della Corte di Appello.
Infine si duole del difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, essendo la pena apportata come aumento per la continuazione eccessiva rispetto alla pena-base.
Osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato o per altro verso inammissibile.
La nullità derivante dalla mancata osservanza dell'art. 415-bis cod. proc. pen., ove in ipotesi sussistente (nella specie, per non essere stato l'imputato posto in grado di esercitare le iniziative difensive previste da tale norma sulla base dell'imputazione da ultimo riformulata solo in sede di udienza preliminare), non rientrando in alcuna delle ipotesi considerate dall'art. 179 cod. proc. pen., va qualificata come nullità a regime intermedio, ex artt. 178 comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., sicché essa non può essere fatta valere dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. Cass., sez. III, 26 novembre 2001, Di Salvo). Correttamente il verbale è stato redatto in forma riassuntiva, a norma dell'art. 420 comma 3 cod. proc. pen., trattandosi di sentenza emessa nell'ambito della udienza preliminare. In ogni caso, il mancato rispetto delle modalità di documentazione degli atti non produce alcuna nullità, al di fuori delle specialissime ipotesi considerate dall'art. 142 cod. proc. pen., che nella specie non ricorrono.
La violazione del divieto di bis in idem doveva essere fatta valere davanti al giudice di merito, e non può formare oggetto di deduzione, per la prima volta, davanti al giudice di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto (Cass., sez. V, 24 settembre 1998, rv. 213979). Quanto all'ultima doglianza, va ribadito che l'imputato, una volta prestato il consenso all'applicazione di una determinata pena, non può dolersi, per intrinseca contraddizione, della sua non adeguatezza, posto che nel rito in esame il giudice non ha margini valutativi per modificare, in senso attenuativo o peggiorativo, il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 AGOSTO 2003.