Sentenza 5 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di irreperibilità, per la validità del relativo decreto non è richiesto il previo esperimento del tentativo di notificazione, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., ove le indagini della polizia giudiziaria, le ricerche anagrafiche e le informazioni dell'amministrazione penitenziaria abbiano palesato "ab initio" l'assoluta impraticabilità della notifica nei luoghi indicati nella disposizione predetta; ciò che rileva ai fini della legittimità della dichiarazione di irreperibilità, infatti, è lo svolgimento delle ricerche imposte dall'art. 159 cod. proc. pen., da eseguirsi con completezza, cumulativamente e non alternativamente, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono svolte, dimodoché possa risultare acquisito un rigoroso accertamento dell'impossibilità di rintracciare l'imputato.
Commentario • 1
- 1. Giustizia amministrata in nome del popolo: oscuramento dati è eccezione (Cass. 4145/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/1999, n. 10803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10803 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Zingale Presidente del 5.2.1999
Dott. Nicola Bottalico Consigliere SENTENZA
Dott. Michele Besson Consigliere N.232
Dott. Giuseppe D'Errico Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Secondo L. Carmenini Consigliere N.43376/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BB AN avverso la sentenza in data 25 maggio 1998, con la quale la Corte di Appello di Firenze - in riforma della sentenza 17 gennaio 1997 del Pretore di Prato - ha degradato a insolvenza fraudolenta tutti gli episodi a lui contestati a titolo di truffa aggravata, tranne uno che ha qualificato come truffa semplice, riducendo complessivamente la pena a lui inflitta. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
sentita in udienza pubblica la relazione della causa, svolta dal Consigliere Dott. M. Besson;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. G. Turone, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
osserva in fatto e diritto:
1. Nell'assumere le determinazioni sopra riportate, la Colle fiorentina ha disatteso l'eccezione, sollevata con il gravame dell'imputato, di nullità del giudizio di primo grado per non essersi provveduto alle notificazioni ex art. 157 c.p.p. del decreto di citazione prima della dichiarazione di irreperibilità. Ha escluso il giudice di appello che sussistesse, per l'Ufficio del P.M., il dovete di "tentare" la notifica di detto decreto - di poi notificato nelle forme dell'art. 159 c.p.p. - in luoghi in cui l'imputato risultava non più risiedere oppure nemmeno indicati nella reflazione della polizia giudiziaria incaricata delle ricerche. La questione viene ora riproposta come motivo di annullamento, sotto il profilo dell'art. 606, primo comma lett. c) in relazione agli artt. 178, primo comma lett. c) e 179 c.p.p., con l'unico motivo del ricorso, sostenendosi che - essendo stata alterata la sequenza corretta, per cui il "tentativo" di notificazione a norma dell'art.157 c.p.p. deve precedere le nuove ricerche e il decreto di irreperibilità - l'emissione del decreto di citazione e la sua notificazione all'imputato come irreperibile sarebbero avvenute su presupposti del tutto erronei, tali da aver dato luogo all'omessa citazione dell'imputato stesso per il giudizio.
2. L'irreperibilità, com'è noto, corrisponde all'eventualità che non sia possibile pervenire alla consegna dell'atto nel rispetto delle indicazioni fornite dall'art. 157 c.p.p. per la (prima) notificazione all'imputato non detenuto.
Non può tuttavia in alcun modo ritenersi - tanto più dopo la "scomparsa" nel testo della norma dell'art. 159 del codice di rito vigente del riferimento alla condizione rappresentata dalla relazione negativa dell'ufficiale giudiziario, presente nell'abrogato art. 170 c.p.p. - che per la validità del decreto di irreperibilità sia richiesta la previa notifica (in questo caso davvero equivalente a "tentativo", e per di più "impossibile") nelle direzioni indicate dall'art. 157 anche nel caso in cui le indagini di polizia, le ricerche anagrafiche e le informazioni dell'amministrazione penitenziaria abbiano palesato ab initio l'insussistenza dei luoghi designati da detta ultima norma.
Nel sistema della attuale legge processuale ciò che ai fini della legittimità dichiarazione di irreperibilità rileva (come può tra l'altro desumersi dall'avere il legislatore del 1988 indicato ulteriori luoghi nei quali effettuare le ricerche, stabilendo la obbligatorietà di tutte queste ultime) è - di fronte a totalmente negative, iniziali emergenze circa la residenza, il domicilio, il luogo di temporanea dimora o recapito ovvero di abituale attività lavorativa del soggetto - lo svolgimento delle ricerche imposte dall'art. 159 c.p.p., da eseguire con completezza, cumulativamente e non alternativamente, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono svolte, dimodoché possa risultare acquisito un rigoroso accertamento della impossibilità di rintracciare l'imputato (cfr. Cass. sez. V, ud. 1 luglio 1997, 208.62 1). Nel caso in esame alle risultanze anagrafiche che attestavano l'assoluta impraticabilità dei luoghi segnalati dal ripetuto art. 157 hanno fatto seguito, con la completezza e i caratteri sopra indicati, le dovute ricerche attraverso polizia e amministrazione penitenziaria. I cui esiti negativi sono poi stati richiamati nel conclusivo decreto di irreperibilità che dunque - lungi dall'aver prodotto alterazioni di sorta in sequenze legalmente intangibili - risulta del tutto legittimamente emesso.
Il ricorso va pertanto respinto, con la conseguenza della condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 1999