Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/1999, n. 10803
CASS
Sentenza 5 febbraio 1999

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Massime1

In tema di irreperibilità, per la validità del relativo decreto non è richiesto il previo esperimento del tentativo di notificazione, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., ove le indagini della polizia giudiziaria, le ricerche anagrafiche e le informazioni dell'amministrazione penitenziaria abbiano palesato "ab initio" l'assoluta impraticabilità della notifica nei luoghi indicati nella disposizione predetta; ciò che rileva ai fini della legittimità della dichiarazione di irreperibilità, infatti, è lo svolgimento delle ricerche imposte dall'art. 159 cod. proc. pen., da eseguirsi con completezza, cumulativamente e non alternativamente, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono svolte, dimodoché possa risultare acquisito un rigoroso accertamento dell'impossibilità di rintracciare l'imputato.

Commentario1

  • 1Giustizia amministrata in nome del popolo: oscuramento dati è eccezione (Cass. 4145/20)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/1999, n. 10803
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10803
Data del deposito : 5 febbraio 1999

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