Sentenza 27 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di risoluzione contrattuale ed in ipotesi di contratto preliminare, anche quando l'accordo negoziale preveda un termine specifico per l'adempimento, esso non è da intendersi di carattere essenziale ogni qualvolta il ritardo, anche di alcuni mesi, non faccia venire meno l'interesse alla conclusione dell'affare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/10/2003, n. 16096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16096 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZATTERE 2000 SRL IN LIQUIDAZIONE, ZATTERE DI NT PIERO in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato AN PRASTARO, che lo difende unitamente agli avvocati SERGIO CALVETTI, RAFFAELLO BORDIGNON, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI AN (deceduto) e per esso il figlio BR EU;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 23910/2000 proposto da:
RI EU, erede universale del padre RI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo difende unitamente all'avvocato ALDO PIVATO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ZATTERE 2000 SRL IN LIQUIDAZIONE già S.A.S. ZATTERE DI NT PIERO, in persona del liquidatore e legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato AN PRASTARO, che lo difende unitamente agli avvocati SERGIO CALVETTI, RAFFAELLO BORDIGNON, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sent. n. 1432/1999 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 19 ottobre 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito l'Avvocato PRASTARO Ermanno, difensore ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23 aprile 1994 la società TT di PI AN e c. sas., la società Cà Lipomano di PI AN e c., nonché personalmente PI, NC, LO e FF AN convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia Ermanno RI. Esponevano di avere stipulato con lo stesso il giorno 6 ottobre 1993 un contratto preliminare, col quale la prima società e tali soggetti si impegnavano a costituire la società Cà Lipomano sas., mediante scissione della stessa, e alla quale sarebbe stato intestato un palazzo di pregio sito in quella città. Il promissario acquirente si sarebbe reso cessionario delle quote di tale società a fronte di un complessivo prezzo di L. 1.850.000.000, da versarsi, quanto a L. 400.000.000 al momento del preliminare e quale caparra confirmatoria, e quanto al residuo in occasione della cessione formale delle quote della costituenda società. La promittente venditrice avrebbe poi provveduto a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni dalla competente sovrintendenza in ordine alla separazione dell'immobile al fine di costituire servitù di passaggio in favore della Cà Liporano, e il promissario acquirente in un secondo tempo sarebbe stato disposto a corrispondere il 50% del residuo dovuto entro il 12 aprile 1994, ma inopinatamente RI non avrebbe ottemperato. Chiedevano quindi che il Tribunale pronunciasse sentenza con cui trasferisse la proprietà dell'immobile in capo a questi, previo il pagamento del residuo prezzo, oltre interessi e rivalutazione, comprese le somme occorse per le modifiche apportate all'immobile; con vittoria di spese e compensi. Tuttavia nel corso del processo gli attori modificavano la domanda originaria, chiedendo invece la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente.
Il convenuto si costituiva con comparsa di risposta, eccependo che i venditori sarebbero stati inadempienti, per non avere osservato il termine, considerato essenziale, previsto nel preliminare per la costituzione della nuova società e il trasferimento delle quote relative al palazzo. Inoltre i lavori sarebbero stati eseguiti con molta lentezza, nonostante i solleciti fatti, sicché la fiducia ormai sarebbe venuta meno per l'inadempimento della controparte. Proponeva domanda riconvenzionale, con cui chiedeva la risoluzione del contratto, e la condanna degli attori alla restituzione del doppio della caparra versata, oltre al rimborso delle spese. Il Tribunale accoglieva la domanda degli attori di risoluzione del contratto per inadempimento di RI, sul presupposto che il termine previsto nel contratto non fosse di carattere essenziale;
il ritardo sarebbe stato sostanzialmente modesta;
le pratiche burocratiche avrebbero comportato un tempo più lungo del previsto. Avverso la relativa decisione entrambe le parti proponevano appello, e la Corte di merito di Venezia, con sentenza del 4 ottobre 1999, dichiarava inammissibile il gravame della società TT 2000, nel frattempo posta in liquidazione, sul presupposto che essa non avesse alcun interesse alla riforma di quella impugnata, essendo risultata del tutto vittoriosa, e respingeva il gravame di RI sulla scorta di quanto sostenuto dal primo giudice.
Avverso tale sentenza il liquidatore della TT 2000 ha proposto ricorso, col quale ne ha chiesto la cassazione, con o senza rinvio. RI si è costituito con controricorso, col quale ha anche proposto ricorso incidentale, insistendo nelle sue difese. Per resistere al ricorso incidentale la TT 2000 ha notificato a sua volta un controricorso.
Il resistente ha illustrato le osservazioni e doglianze mediante una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi perché proposti avverso la stessa sentenza.
La società TT 2000 s.r.l., con l'unico motivo di ricorso, deducendo inosservanza e/o falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, sostiene che la Corte di appello non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità del gravame, col ritenere tale società non legittimata a proporre l'impugnazione, in quanto del tutto vittoriosa, atteso che essa avrebbe chiesto sì la risoluzione del contratto, ma anche il risarcimento del danno, da comprendere per intanto anche l'importo della caparra ricevuta, e sul quale invece nulla il Collegio avrebbe statuito in primo grado. Pertanto essa avrebbe avuto interesse a proporre l'appello. Vero è che in un primo tempo essa aveva chiesto una pronuncia sostitutiva del rogito notarile circa il trasferimento dell'immobile, ma in corso di causa poi aveva domandato la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
Tale motivo non è fondato.
La Corte di appello ha messo in evidenza quanto segue: 1) la società TT 2000 in primo grado era risultata del tutto vittoriosa, nel senso che aveva ottenuto la declaratoria di risoluzione del contratto per colpa di RI, e la condanna generica di questi al risarcimento del danno;
2) tale statuizione era dovuta all'inadempimento riscontrato nella condotta del medesimo;
3) nessun interesse quindi poteva riscontrarsi nella società alla riforma della sentenza impugnata.
Orbene, premesso che il mezzo di impugnazione deve essere sorretto dall'interesse a che la statuizione del giudice precedente venga riformata o annullata, nel caso di specie tale interesse era del tutto carente atteso che la domanda della società attrice era stata accolta integralmente. Nè in sede di appello poteva trovare ingresso l'altra relativa al recesso e alla ritenzione della caparra ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c., atteso che questa costituiva domanda nuova, non consentita in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Su tale punto dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato e giuridicamente corretto.
Le stesse doglianze la società ricorrente adduce con riferimento alle spese liquidate dal Tribunale, e che sarebbero state del tutto esigue rispetto al valore della controversia e all'impegno professionale profuso nella causa.
Tale censura, superata da quanto testè enunciato con riferimento alla prima, è "ad abundantiam" infondata atteso che la liquidazione delle spese ed onorari di causa rientra nella discrezionale valutazione del giudice, ed essa può essere oggetto di censura in sede di legittimità solamente allorquando vi sia stata violazione dei parametri all'uopo previsti, il che non ricorre nel caso in esame.
In ordine al ricorso incidentale il resistente con il primo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. e lamenta la Corte di merito avrebbe errato nel non ritenere il termine previsto dalle parti di carattere essenziale, dal momento che nella relativa clausola era prevista la locuzione "entro e non oltre il 31 marzo 1990, per la stipula dell'atto pubblico, e questa stava a denotare che il termine pattuito era di carattere perentorio.
Tale censura non è fondata. È "ius receptum" che, anche quando nel contratto sia prevista il termine specifico, tuttavia esso non è da intendersi di carattere essenziale, tutte le volte in cui il ritardo anche di alcuni mesi non faccia venire meno l'interesse alla conclusione dell'affare (V. anche Cass. Sez. 2, 29 settembre 1994, n. 7937; e cosi pure Cass. Sez. 2, 24 febbraio 1993, n. 2263). Orbene il Collegio ha messo in rilievo quanto segue:
1) il parere della Soprintendenza era stato rilasciato solo il 23 marzo 1994, e quindi i lavori non potevano essere iniziati prima di quella data, pena il compimento di un reato;
2) già RI aveva chiesto la risoluzione del contratto appena quindici giorni dopo la scadenza del termine;
3) il procedimento di scissione delle società ha dei tempi tecnici piuttosto lunghi;
4) nessuna inattività della società alienante può riscontrarsi prima della scadenza del termine, peraltro non indicato come essenziale nel preliminare;
5) infine RI non aveva fornito alcuna prova che la prestazione della società non avesse avuto più alcun valore per lui dopo la scadenza di esso. Si tratta dunque di valutazioni e considerazioni attinenti il merito e in sè logiche e congruamente motivate, e che non è possibile sindacare sotto altro profilo in questa sede di legittimità, non essendo violate le norme indicate. Anche su tale punto dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo corretto. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denunzia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, e si adduce che la Corte distrettuale non avrebbe considerato che il termine di che trattasi era di carattere essenziale, dal momento che oltre ad essere stato espressamente indicato, RI aveva effettuato periodici controlli sull'andamento dei lavori, per i quali la società non mostrava alcuna solerzia, tanto che aveva dovuto intimarne la ultimazione con una raccomandata del 14 febbraio 1994. Inoltre aveva già riscosso i titoli al fine di potere pagare il prezzo dell'acquisto tempestivamente in contanti, e il ritardo nella conclusione dell'affare non rendeva più fruttuoso l'investimento in questione.
Orbene anche questa censura non ha pregio.
La Corte ha precisato che le parti non hanno indicato espressamente che il termine era da ritenersi e "essenziale" e la essenzialità è da escludere per le ragioni, congruamente motivate - come si è visto - di cui al motivo precedente.
Con il terzo motivo RI denunzia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1453, 1455 e 1457 c.c.), relativamente alla disciplina della risoluzione del contratto, e lamenta che la Corte di appello non avrebbe considerato che era già trascorso parecchio tempo dal termine previsto, prima ancora che la società TT costituisse la Cà Lipomano ed eseguisse i necessari lavori strutturali e di consolidamento dell'unità immobiliare, anche con l'eliminazione di passaggi e finestre, tanto che addirittura la nuova società era stata iscritta nel registro delle imprese solo in data 29 giugno 1994. Sicché tale comportamento della controparte faceva escludere la serietà della società venditrice e la convenienza dell'affare.
Anche tale motivo non è fondato. Ed invero il Collegio in proposito ha osservato che la società TT aveva deliberato la scissione sin dal 31 gennaio 1994, e quindi prima della scadenza del termine previsto;
la dichiarazione di scissione era avvenuta il 3 giugno 1994, ma ciò era da imputare ai tempi tecnici, che per la scissione (di società sono piuttosto lunghi. Pertanto tali elementi (e senza omettere di rilevare che RI il 23 aprile 1994 aveva chiesto l'adempimento) fanno escludere un inadempimento in capo alla promittente venditrice, che possa, comunque ritenersi colpevole. Anche su tale punto dunque la motivazione della sentenza risulta articolata e giuridicamente corretta.
Con l'ultimo motivo del ricorso incidentale, lamentando omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, RI si duole che la società TT era rimasta inattiva per diverso tempo prima della costituzione della nuova società Cà Lipomano e dell'esecuzione dei lavori e modifiche necessarie, e che non si è tenuto conto che la convenienza dell'affare oltre il termine convenuto era per lui venuta meno. Anche tale censura non ha pregio.
RI, invero, oppone alle considerazioni di merito circa la rilevanza dell'inadempimento e la essenzialità del termine convenuto che la Corte d'Appello ha affermato non tali da giustificare comunque la risoluzione, altre diverse ed opposte mentre non è dato trarre, da quanto adduce, argomenti per poter ritenere l'obiettiva deficienza del criterio logico o la carenza di ragioni sufficienti poste a supporto della decisione impugnata e tali da non consentire di individuare con chiarezza la giustificazione della soluzione adottata;
nel che soltanto è possibile il controllo del giudice di legittimità.
Ne deriva che entrambi i ricorsi vanno rigettati, e le spese compensate per intero tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, e li rigetta. Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2003