Sentenza 16 ottobre 1998
Massime • 1
Ai fini dell'emanazione del decreto di irreperibilità dell'imputato,le ricerche previste dall'art.159 c.p.p.debbono essere eseguite, cumulativamente e non alternativamente o parzialmente,in tutti i luoghi indicati in detta disposizione,ivi compreso,quando trattisi di soggetto esercente attività imprenditoriale,il luogo in cui ha sede l'impresa,rientrando anche la detta attività nella nozione di "attività lavorativa" cui la norma fa riferimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/1998, n. 12016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12016 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto Presidente del 16/10/98
1. Dott. ACCATTATIS Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. " NE AM " N.3140
3. " OR RL " REGISTRO GENERALE
4. " OV SC " N.25717/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EL EP n. Cerignola il 28 luglio avverso la sentenza della Pretura di Torino del 7 ottobre 1997
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Fraticelli che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
US EP ha proposto appello qualificato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Pretura di Torino, emessa in data 7 ottobre 1997, con la quale veniva condannato per il reato di intermediazione di prestazioni di mera manodopera. deducendo quali motivi la nullità del decreto di irreperibilità, poiché non erano state effettuate le ricerche nel luogo ove esercitava abitualmente l'attività lavorativa cioè presso l'impresa di cui si assumeva essere legale rappresentante, e l'entità della pena. Motivi della decisione
Il ricorso appare fondato sicché deve disporsi l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio alla Pretura di Torino. Infatti il decreto di irreperibilità è stato emesso senza che fossero state eseguite ricerche a Torino in via Settimo n.352/15,ove aveva sede l'impresa di cui il ricorrente è indicato in imputazione quale legale rappresentante.
Ed invero è noto che l'art.159 c.p.p. ha ampliato i luoghi in cui eseguire le ricerche prima di emettere il decreto di irreperibilità rispetto al codice di rito previgente e che le indagini devono essere eseguite cumulativamente e non alternativamente o parzialmente in tutti i predetti (cfr. Cass. sez.III 8 agosto 1996 n. 2965,Vallebona rv. 206033), sicché, nell'ipotesi di svolgimento incompleto delle medesime, l'emissione del decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore - ove attengano alla "vocatio in jus" - integrano nullità assolute, insanabili e rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex artt.178 lett. c) e 179 primo comma c.p.p., in quanto la rigorosa procedura prevista e le rilevanti;
conseguenze derivanti dalla sua omissione non possono far ritenere che si tratti solo di un vizio relativo a detta procedura non afferente all'omessa citazione dell'imputato (cfr. in tal senso Cass. sez. III 31 marzo 1984,Scheveiger sotto il vigore del precedente codice). Orbene, nella fattispecie, l'esercizio di un'attività imprenditoriale costituisce "attività lavorativa", poiché l'espressione non può limitarsi soltanto ai rapporti di lavoro subordinato o autonomo, giacché la finalità di queste ricerche impone di ricomprendere ogni luogo in cui si esplichino le proprie energie e si svolga qualsiasi lavoro, sicché, in assenza di una ricerca nel luogo ove ha sede l'impresa, il decreto di irreperibilità è nullo e detta nullità vizia sia la notificazione del decreto di citazione sia la sentenza.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Pretura di Torino. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 1998